Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 487/1998

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee.

Pubblicato: 20/01/1999 In vigore dal: 15/12/1998 Documento ufficiale

Quali iniziative possono assumere le province autonome di Trento e Bolzano in materia di radiodiffusione secondo il Decreto Legislativo 487/1998?

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Il Decreto Legislativo 487/1998 modifica la normativa sulla radiodiffusione nelle province autonome di Trento e Bolzano, ampliando le loro competenze in materia di ricezione di programmi radiotelevisivi. In particolare, le due province acquisiscono la facoltà di assumere iniziative per consentire la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, anche attraverso l'installazione di appositi impianti. Inoltre, possono collegarsi con aree culturali europee, limitatamente al proprio territorio provinciale. Queste iniziative si inseriscono nel quadro dello statuto speciale di autonomia e rappresentano un riconoscimento delle specificità linguistiche e culturali della regione. La normativa prevede che le province coordinino le loro attività con il Ministero delle comunicazioni e rispettino i principi stabiliti dallo statuto, garantendo al contempo la vigilanza tecnica sugli impianti e il rispetto della normativa costituzionale sulla libertà di informazione.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 487

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 487/1998 # DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 487 ## Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 ; Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione previste dall'articolo 107, comma primo e secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei M inistri adottata nella riunione del 19 novembre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle comunicazioni; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Al secondo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 , le parole: "coordinamento con gli altri servizi pubblici di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione". 2. L'ultimo comma dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 , aggiunto dall' articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 , è sostituito dal seguente: "In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonchè per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Cardinale, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Diliberto Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972 . - Il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 16 novembre 1973 . - I commi primo e secondo dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , sono i seguenti: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentenza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco, uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive), come modificato dal presente decreto, è il seguente: "Art. 10. - In attuazione dell' art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , la provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina. Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione. La provincia, per il trasporto dei programmi, può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari. Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni. L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma. La provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell' art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete. Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma. In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonchè per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo".

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