Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.
Qual è la struttura e le competenze del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana secondo il Decreto Legislativo 373/2003?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 373/2003 attua le norme dello Statuto speciale della Regione siciliana relative all'esercizio delle funzioni del Consiglio di Stato in ambito regionale. Istituisce il Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, con sede a Palermo, quale organo competente per le controversie amministrative che riguardano la Regione. L'organo è strutturato in due Sezioni distinte: una con funzioni consultive e una con funzioni giurisdizionali, entrambe costituite come Sezioni staccate del Consiglio di Stato nazionale. Questa organizzazione consente di gestire localmente i ricorsi amministrativi e le consulenze legali relative agli atti della Pubblica Amministrazione regionale, garantendo una giustizia amministrativa più prossima al territorio. La normativa si applica a tutte le controversie amministrative che coinvolgono la Regione siciliana e riguarda sia i cittadini che ricorrono contro atti amministrativi regionali, sia l'amministrazione regionale stessa. In pratica, i ricorsi straordinari contro atti amministrativi regionali sono decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello Statuto siciliano.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. 373
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 373/2003
# DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2003, n. 373
## Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana
concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al
Consiglio di Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 , modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204 ; Visto l'articolo 23 dello Statuto; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 2 ottobre 2003; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, di seguito denominato: «Consiglio di giustizia amministrativa», esercita funzioni consultive e giurisdizionali nella Regione siciliana, ai sensi dall'articolo 23 dello Statuto speciale. 2. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha sede in Palermo ed è composto da due Sezioni, con funzioni, rispettivamente, consultive e giurisdizionali, che costituiscono Sezioni staccate del Consiglio di Stato. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , che ha approvato lo statuto della regione siciliana, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale) ed è stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - Il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 12 giugno 1948, n. 135. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204 (Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 656 , recante norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1978, n. 142. - L'art. 23 dello statuto della regione siciliana (Titolo III - Organi giurisdizionali), è il seguente: «Art. 23 - Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato.». - L'art. 43 dello statuto della Regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonchè le norme per l'attuazione del presente statuto. Nota all'art. 1: - L'art. 23 dello statuto è citato nelle note alle premesse.
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Il Decreto Legislativo 373/2003 è il riferimento normativo per la giustizia amministrativa in Sicilia, disciplinando il Consiglio di giustizia amministrativa, le Sezioni staccate del Consiglio di Stato, i ricorsi amministrativi straordinari e le funzioni consultive e giurisdizionali in materia di atti amministrativi regionali. Professionisti del diritto amministrativo e consulenti legali lo consultano per questioni relative a ricorsi amministrativi, competenze territoriali, funzioni consultive della Pubblica Amministrazione e controversie con la Regione siciliana.
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