Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 346/1998

Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

Pubblicato: 09/10/1998 In vigore dal: 26/08/1998 Documento ufficiale

Quali sanzioni amministrative prevede il Decreto Legislativo 346/1998 per la violazione del Regolamento CE 2271/96 sulla protezione dagli effetti extraterritoriali?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 346/1998 implementa in Italia il Regolamento CE 2271/96, che protegge gli operatori economici dagli effetti extraterritoriali di normative adottate da Paesi terzi (in particolare le sanzioni economiche). La norma si applica a tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che operano transazioni commerciali internazionali e devono comunicare informazioni alla Commissione europea. Il decreto prevede due principali violazioni sanzionabili: l'omissione di comunicazione delle informazioni richieste (sanzione da 15 a 90 milioni di lire) e la mancata osservanza delle disposizioni senza autorizzazione della Commissione europea (sanzione da 30 a 180 milioni di lire). Le sanzioni non si applicano quando le operazioni siano state autorizzate, anche implicitamente, dalla Commissione europea. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni spettano al Ministero degli Affari Esteri, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 89/1997 sulle esportazioni di beni a duplice uso.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 346/1998 # DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 1998, n. 346 ## Disposizioni di carattere sanzionatorioamministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare l'articolo 8, il quale prevede che il Governo è delegato ad emanare disposizioni recanti sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti comunitari; Visto il regolamento (CE) n. 2271/96 e l'azione comune 96/668 PESC, del Consiglio del 22 novembre 1996, relativi alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un Paese terzo, a dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 , sull'esportazione dei beni a duplice uso; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e degli affari esteri; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 S a n z i o n i 1. I soggetti indicati dall' articolo 11 del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 , che omettono di comunicare alla Commissione europea, direttamente o per il tramite del Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , nei termini e con le modalità previste dal citato regolamento CE n. 2271/96 , le informazioni di cui all'articolo 2 del regolamento medesimo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 2. I soggetti di cui al comma 1, i quali, senza avere ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea, non osservano le disposizioni di cui all' articolo 5, primo paragrafo, del regolamento CE n. 2271/96 , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 3. Le sanzioni di cui al presente articolo non sono applicabili quando le operazioni contestate o gli accordi successivamente intervenuti in relazione ai beni espropriati siano stati, anche implicitamente, autorizzati dalla Commissione europea. 4. Il Ministero ((degli affari esteri e della cooperazione internazionale)) , accerta l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 5 del regolamento CE n. 2271/96 da parte dei soggetti di cui al comma 1 con le modalità di cui all' articolo 6, commi 2 , 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 , ed irroga le sanzioni previste dal presente articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 agosto 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Fantozzi, Ministro del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Flick

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