Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.
Qual è il limite massimo per l'acquisto di azioni proprie da parte di una società per azioni secondo il Decreto Legislativo 315/1994?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 315/1994 modifica l'articolo 2357 del codice civile, stabilendo un limite rigoroso per l'acquisto di azioni proprie da parte delle società per azioni. La norma prevede che il valore nominale delle azioni acquistate non può in nessun caso superare la decima parte (10%) del capitale sociale complessivo della società. Questo limite si applica considerando anche le azioni possedute da società controllate, estendendo quindi il controllo anche alle partecipazioni indirette. La disposizione rappresenta un'attuazione della direttiva europea 92/101/CEE e mira a salvaguardare l'integrità del capitale sociale, proteggendo sia i creditori che gli azionisti della società. Per le aziende, ciò significa che prima di procedere a operazioni di riacquisto di azioni proprie, devono verificare attentamente il valore nominale totale delle azioni già in portafoglio, incluse quelle detenute indirettamente attraverso società controllate, per non superare il limite del 10%.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 315/1994
# DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 315
## Attuazione della direttiva 92/101/CEE che modifica la direttiva
77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per
azioni, nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale
sociale della stessa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146 , ed in particolare l'art. 14, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/101/CEE del Consiglio del 23 novembre 1992 che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della società per azione nonchè la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa; Ritenuta l'opportunità di provvedere alla attuazione della direttiva predetta, essendo scaduto il relativo termine; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 1994; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, di grazia e giustizia, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad interim, degli affari esteri e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1 Acquisto delle azioni proprie Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile è sostituito dal seguente: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 1993). L'art. 14 così recita: "Art. 14. (Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto; b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale delle società controllante e di quella controllata; c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima; d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall' art. 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 , come sostituito dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 ". - La direttiva del Consiglio 92/101/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 347 del 28 novembre 1992. - La direttiva del Consiglio 77/91/CEE è pubblicata in Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L. 26 del 31 gennaio 1977. Nota all'art. 1: - Il terzo comma dell'art. 2357 del codice civile così recitava: "In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale".
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Il Decreto Legislativo 315/1994 è il riferimento normativo per le operazioni di acquisto di azioni proprie, capitale sociale e tutela patrimoniale nelle società per azioni. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare i limiti di riacquisto, le partecipazioni in società controllate, la salvaguardia del capitale e la conformità alle direttive europee sulla costituzione e modificazione del capitale sociale.
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