Qual è l'oggetto e la finalità del Decreto Legislativo 257/2003 riguardante l'ENEA?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 257/2003 provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attuando la delega conferita dalla legge 6 luglio 2002, n. 137. Si applica all'organizzazione e al funzionamento dell'ENEA, un ente pubblico di ricerca che opera nel settore delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. Il decreto riguarda direttamente l'ENEA e indirettamente le aziende e i soggetti che interagiscono con l'ente per progetti di ricerca, sviluppo tecnologico e sostenibilità energetica. In pratica, il decreto stabilisce i criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite all'ENEA, riorganizzandone la struttura e la disciplina secondo principi di razionalizzazione amministrativa. È rilevante sottolineare che il decreto è stato successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha trasformato l'ENEA in Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e infine abrogato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. 257
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 257/2003
# DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2003, n. 257
## Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge
6 luglio 2002, n. 137.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137 , recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 3; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), 12, 14, 17 e 18; Visto l' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell' articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 , recante riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA; Viste le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2003; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita dall' articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 , provvede al riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito denominato: «ENEA», secondo criteri di semplificazione, efficienza ed economicità nella conduzione dei compiti e delle funzioni attribuite. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso". ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 luglio 2009, n. 99 , come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 , ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 ".
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Il Decreto Legislativo 257/2003 è il riferimento normativo per la disciplina dell'ENEA e della sua organizzazione amministrativa, rilevante per chi opera nel settore della ricerca scientifica, dell'energia sostenibile e delle nuove tecnologie. Aziende e enti che collaborano con l'ENEA consultano questo decreto per comprendere la struttura organizzativa, le competenze e le funzioni dell'ente, nonché i criteri di efficienza e economicità nella gestione delle risorse pubbliche destinate alla ricerca e all'innovazione tecnologica.
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