Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Quali funzioni vengono trasferite alle regioni a statuto speciale con il Decreto Legislativo 244/1998 e da quale amministrazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 244/1998 trasferisce alle regioni a statuto speciale le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori che erano precedentemente assegnate al Ministero della difesa. Questa norma si applica specificamente alle isole minori ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia). Il trasferimento avviene a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, con l'obiettivo di decentrare la gestione di questo servizio essenziale. La norma prevede tuttavia che il Ministero della difesa possa ancora concorrere quando ricorrano particolari necessità nel settore, garantendo la continuità e il livello qualitativo del servizio attraverso l'utilizzo delle unità di rifornimento idrico della Marina militare e dei relativi stanziamenti di bilancio.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1998, n. 244
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 244/1998
# DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1998, n. 244
## Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del
Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole
minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , che delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni in materia di rifornimento idrico, assegnate al Ministero della difesa dall' articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art 1. 1. Le funzioni di rifornimento idrico delle isole minori ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale, assegnate al Ministero della difesa dall' articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861 , sono trasferite, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle regioni a statuto speciale. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell' art. 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , concernente: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento ordinario, è il seguente: "Art. 55. - Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a: a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall' art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861 , al Ministero della difesa, fermorestando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio; b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio". Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861 , concernente "Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall' art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , per il rifornimento idrico delle isole minori", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 1979, n. 8, è il seguente: "Art. 4. - Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano è trasmessa alle regioni e agli enti interessati. Quando ricorrono particolari necessità le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall' art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 . In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare. Copia delle convenzioni, entro trenta giorni dalla stipula, è trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanità e della marina mercantile. Le convenzioni già stipulate a norma del predetto art. 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , continuano ad avere validità fino alla loro scadenza".
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Il Decreto Legislativo 244/1998 riguarda il trasferimento di funzioni amministrative in materia di rifornimento idrico delle isole minori, rappresentando un caso di decentramento competenziale tra amministrazione centrale e regioni a statuto speciale. La norma è rilevante per chi opera nel settore dei servizi pubblici locali, nella gestione delle risorse idriche e nelle amministrazioni regionali, in quanto disciplina la ripartizione delle responsabilità tra il Ministero della difesa e gli enti regionali, con particolare attenzione alla continuità operativa e al finanziamento del servizio.
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