Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Quali sono gli effetti della trasformazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico da ente pubblico a fondazione secondo il Decreto Legislativo 20/1998?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 20/1998 trasforma l'Istituto nazionale per il dramma antico da ente pubblico in fondazione, attribuendogli personalità giuridica di diritto privato. Questa trasformazione consente all'Istituto di operare con maggiore flessibilità gestionale, poiché la veste giuridica privata permette un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni rispetto alla precedente qualifica di ente pubblico. La fondazione subentra automaticamente in tutti i diritti e i rapporti attivi e passivi che l'ente pubblico aveva al momento della trasformazione, garantendo continuità operativa e patrimoniale. Per quanto riguarda la disciplina, la fondazione rimane soggetta al codice civile e alle sue disposizioni di attuazione, con sede legale a Roma e sede amministrativa e operativa a Siracusa. Questo cambio di status rappresenta un'applicazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dalla legge 59/1997, volta a razionalizzare gli enti culturali attraverso forme giuridiche più efficienti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998, n. 20
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 20/1998
# DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998, n. 20
## Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale
per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 ; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996 ; Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalità giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilità di un migliore e più razionale svolgimento delle funzioni dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997; Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell' articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione 1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e di seguito denominato "l'Istituto", è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, ((...)) . Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. (( 2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa. ))
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 20/1998 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 20/1998 riguarda la trasformazione di enti pubblici in fondazioni, un istituto giuridico rilevante per la riorganizzazione del patrimonio culturale italiano. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare le implicazioni fiscali e contabili del passaggio da personalità giuridica di diritto pubblico a diritto privato, inclusi aspetti relativi a successione nei rapporti giuridici, gestione patrimoniale e regime tributario delle fondazioni.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.