Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 168/2003

Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

Pubblicato: 11/07/2003 In vigore dal: 27/06/2003 Documento ufficiale

Quali sono le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale istituite dal Decreto Legislativo 168/2003 e presso quali tribunali e corti d'appello operano?

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Il Decreto Legislativo 168/2003 istituisce sezioni specializzate in materia di impresa (proprietà industriale e intellettuale) presso tribunali e corti d'appello in dodici città principali: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Inoltre, sono istituite sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione dove non già presenti, con specifiche eccezioni per la Valle d'Aosta (competente presso Torino) e Bolzano. Questa specializzazione consente una gestione più efficiente delle controversie in materia di brevetti, marchi, diritti d'autore e altre questioni di proprietà intellettuale, affidandole a giudici con competenze specifiche. L'istituzione avviene senza oneri aggiuntivi per lo Stato e senza incrementi delle dotazioni organiche, utilizzando le risorse già disponibili. La normativa è particolarmente rilevante per aziende, studi legali e professionisti che operano nel settore della proprietà industriale, poiché definisce la geografia giudiziaria competente per le controversie in questo ambito.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 168/2003 # DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 ## Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 , concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa) 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato nè incrementi di dotazioni organiche. 1-bis. Sono altresì istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. ((È altresì istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano)) . L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche. (1) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 , ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ----------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del suindicato decreto.

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Il Decreto Legislativo 168/2003 è il riferimento normativo per l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale presso i tribunali ordinari. Consulenti legali, studi di proprietà intellettuale e aziende che tutelano brevetti, marchi registrati e diritti d'autore lo consultano per identificare il foro competente nelle controversie su proprietà industriale, contraffazione e diritti intellettuali.

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