Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 109/1998

Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Pubblicato: 18/04/1998 In vigore dal: 31/03/1998 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Decreto Legislativo 109/1998 e a quali prestazioni sociali si applica?

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Il Decreto Legislativo 109/1998 stabilisce criteri unificati per valutare la situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate, cioè benefici non destinati a tutti ma collegati a specifiche condizioni economiche. Si applica a prestazioni e servizi sociali e assistenziali, escludendo però le integrazioni al minimo, le maggiorazioni sociali delle pensioni, l'assegno e la pensione sociale, nonché le prestazioni previdenziali e le indennità di accompagnamento. Gli enti erogatori (comuni, regioni, enti pubblici) devono individuare entro 60 giorni le condizioni economiche richieste per accedere alle prestazioni agevolate, potendo differenziare i criteri in base al reddito e alla composizione del nucleo familiare. Il decreto introduce un sistema informativo gestito dall'INPS per raccogliere i dati economici necessari, creando un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utilizzabile anche per servizi di pubblica utilità. È importante sottolineare che questo decreto è stato successivamente abrogato dal DPCM 159/2013, che ha introdotto il nuovo modello ISEE attualmente vigente.

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Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 109/1998 # DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 109 ## Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 5 , 76 , 87 , 117 , 118 e 128 della Costituzione ; Visto l' articolo 59, commi 51 , 52 e 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei deputati; Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Prestazioni sociali agevolate 1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonchè della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità di accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate utilizza le modalità di raccolta delle informazioni di cui al successivo articolo 4. 2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Gli enti erogatori possono altresì differire l'attuazione della disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema informativo di cui all'articolo 4-bis. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalità attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. È fatto salvo quanto previsto dall' articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . 3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza. (4) ((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 ". --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, di cui all'articolo 10, comma 3, di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n. 221 ".

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