Decisione UE In vigore

Decisione UE 1947/2026

Decisione (PESC) 2026/1947 del Consiglio, del 21 aprile 2026, relativa alla firma e alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES)

Pubblicato: 21/04/2026 In vigore dal: 21/04/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2026/1947 del Consiglio, del 21 aprile 2026, relativa alla firma e alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) EN: Council Decision (CFSP) 2026/1947 of 21 April 2026 on the signing and conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Djibouti on the status of the European Union-led forces in the Republic of Djibouti in the framework of the European Union maritime security operation to safeguard freedom of navigation in relation to the Red Sea crisis (EUNAVFOR ASPIDES)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1947 19.8.2026 DECISIONE (PESC) 2026/1947 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2026 relativa alla firma e alla conclusione di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) L’8 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/583 ( 1 ) , che ha istituito un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES). (2) Le navi e il personale che operano nel quadro di EUNAVFOR ASPIDES necessitano di forniture e sostegno, compreso sostegno logistico e medico. (3) Il 12 marzo 2024, con una dichiarazione unilaterale, la Repubblica di Gibuti («Gibuti») ha deciso che EUNAVFOR ASPIDES può essere utilizzata a Gibuti per procurarsi il sostegno di cui ha bisogno e che, in attesa dell’entrata in vigore di un accordo internazionale a tal fine, l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’UE Atalanta ( 2 ) , concluso il 5 gennaio 2009, si applica a EUNAVFOR ASPIDES e al suo personale a Gibuti Inoltre, tale dichiarazione affermava che EUNAVFOR ASPIDES è autorizzata a trasportare all’aeroporto di Gibuti, per via aerea, dispositivi militari utili alle sue navi, a immagazzinarvi tali dispositivi militarie e a farli trasportare al porto marittimo da cui possono essere imbarcati a bordo delle sue navi. (4) Il 4 aprile 2024 il Consiglio ha adottato una decisione di autorizzazione dell’avvio di negoziati con la Gibuti in vista della conclusione di un accordo sullo status di EUNAVFOR ASPIDES. Sulla base di tale decisione è stato negoziato un accordo tra l’Unione e la Repubblica di Gibuti. (5) È opportuno approvare l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) e autorizzarne la firma allo scopo di vincolare l’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) ( 3 ) . È autorizzata la firma di tale accordo, che esprime il consenso dell’Unione a essere vincolata dal medesimo. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Decisione (PESC) 2024/583 del Consiglio, dell’8 febbraio 2024, relativa a un’operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) ( GU L, 2024/583, 12.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/583/oj ). ( 2 ) GU L 33 del 3.2.2009, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/88/oj . ( 3 ) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L, 2026/1946, 19.8.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1946/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1947/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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