Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l’equivalenza alle norme dell’Unione e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1901
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l’equivalenza alle norme dell’Unione e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1901
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1936 of 5 August 2026 laying down certification rules and a model health certificate for entry into the Union of consignments of live animals and products of animal origin determined as equivalent to Union standards from New Zealand and repealing Implementing Decision (EU) 2015/1901
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1936
12.8.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1936 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2026
che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda per i quali è stata stabilita l’equivalenza alle norme dell’Unione e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1901
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
(
1
)
(di seguito «accordo»), in particolare l’articolo 4,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
(
2
)
, in particolare l’articolo 126, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
3
)
, in particolare l’articolo 238, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione 97/132/CE del Consiglio approva l’accordo tra la Comunità europea [ora Unione europea] e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («accordo») e prevede, per l’importazione di carne fresca e prodotti a base di carne provenienti dalla Nuova Zelanda, l’adozione di garanzie equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio
(
4
)
. La direttiva 72/462/CEE è stata abrogata dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio
(
5
)
. Le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali che si applicano alle carni e ai prodotti a base di carne in virtù della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite da quelle del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le altre norme della direttiva 72/462/CEE sono state sostituite dalla direttiva 2002/99/CE del Consiglio
(
6
)
e dalla direttiva 2004/68/CE, che sono state successivamente abrogate e sostituite dal regolamento (UE) 2016/429.
(2)
L’allegato V dell’accordo reca un elenco delle misure di sanità pubblica e salute animale per le importazioni nell’Unione di partite di animali e di prodotti di origine animale e individua gli animali e i prodotti di origine animale per i quali l’equivalenza dello status «Sì (1)», quale definita nel glossario dell’allegato V dell’accordo, è stata stabilita per le misure di sanità pubblica o di salute animale, o per entrambe.
(3)
L’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo prevede che ciascuna partita di animali vivi o di prodotti di origine animale per la quale è stata riconosciuta l’equivalenza, presentata all’importazione, sia accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale redatto secondo il modello riportato nell’allegato VII dell’accordo. La sezione 1 di tale allegato stabilisce gli attestati sanitari per le partite di animali vivi e/o di prodotti di origine animale.
(4)
Gli allegati V e VII dell’accordo prevedono inoltre che le partite di animali e di prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo possano essere importate nell’Unione se sul certificato sanitario figurano le garanzie supplementari di cui all’allegato V, sezione 5, capitolo 28, dell’accordo.
(5)
Gli allegati V e VII dell’accordo prevedono inoltre che le partite di animali e di prodotti di origine animale per le quali è stata stabilita l’equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica, ma non di entrambe, possano essere importate nell’Unione se gli attestati di non equivalenza supplementari applicabili dei modelli di certificato sanitario, certificato sanitario/ufficiale o certificato ufficiale stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione per l’ingresso nell’Unione di tali partite figurano sul modello di certificato sanitario. Per motivi di chiarezza, è inoltre opportuno elencare tali animali e prodotti di origine animale in un allegato della presente decisione di esecuzione.
(6)
L’allegato V dell’accordo prevede che le partite di animali e di prodotti di origine animale per le quali non è stata stabilita l’equivalenza possano essere importate nell’Unione se accompagnate da un certificato sanitario ufficiale corrispondente ai modelli stabiliti nella pertinente legislazione dell’Unione per l’ingresso nell’Unione di tali partite.
(7)
A norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio
(
7
)
i certificati sanitari che accompagnano le carni importate da paesi terzi devono essere corredati di un attestato che comprovi che determinati animali di cui a tale regolamento sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. È pertanto opportuno prevedere un attestato nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione, ove prescritto.
(8)
A norma dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
gli operatori in paesi terzi non devono utilizzare medicinali antimicrobici per promuovere la crescita o aumentare la produttività né medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione
(
9
)
relativamente agli animali destinati alla produzione di alimenti o ai prodotti di origine animale da essi derivati destinati al consumo umano esportati da paesi terzi nell’Unione.
(9)
Il regolamento delegato (UE) 2023/905
(
10
)
integra le disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 stabilendo le condizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di prodotti di origine animale da essi derivati destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni.
(10)
A norma dell’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2023/905, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di prodotti di origine animali da essi derivati destinati al consumo umano che entrano nell’Unione devono essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante la conformità al divieto dell’Unione di impiego di medicinali antimicrobici allo scopo di promuovere la crescita o aumentare la produttività e di impiego di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo.
(11)
È pertanto opportuno inserire nel modello di certificato di cui all’allegato I della presente decisione un attestato concernente la conformità a tali norme dell’Unione.
(12)
Come previsto nell’allegato V, capitolo 27, voce «Sistemi di certificazione», dell’accordo, i certificati sanitari possono essere rilasciati dopo la spedizione della partita di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a determinate condizioni. In tali circostanze è opportuno includere nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione l’attestato di cui all’allegato VII, sezione 1, lettera a), punto iv), dell’accordo.
(13)
Le modifiche apportate agli allegati V e VII dell’accordo, approvate dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione
(
11
)
, stabiliscono misure nuove o rivedute sull’equivalenza di alcuni animali vivi e prodotti di origine animale, definiscono condizioni di certificazione nuove o aggiornate, come il modello di attestato per i prodotti equivalenti, e stabiliscono che i certificati sanitari possono anche essere scambiati per via elettronica mediante TRACES, dopo aver registrato l’accordo dell’Unione europea per l’uso esclusivo della certificazione elettronica per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda in uno degli allegati dell’accordo o per corrispondenza in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo.
(14)
L’allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell’accordo stabilisce inoltre ulteriori misure in materia di salute animale per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale in caso si manifestino specifiche malattie animali. Gli allegati V e VII dell’accordo prevedono che in tali circostanze le suddette partite possano essere importate nell’Unione se gli attestati supplementari sono inclusi nel certificato sanitario.
(15)
Qualora non siano state stabilite prescrizioni armonizzate dell’Unione, possono applicarsi le norme sanitarie nazionali degli Stati membri. Il modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione dovrebbe essere utilizzato anche per l’ingresso nell’Unione di tali animali vivi e prodotti di origine animale, e in tale modello di certificato dovrebbero essere inclusi gli eventuali attestati degli Stati membri.
(16)
In caso di ulteriore spedizione dall’Unione verso paesi terzi diversi dalla Nuova Zelanda, tali paesi terzi possono richiedere attestati di certificazione supplementari, che dovrebbero essere inclusi nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione.
(17)
A fini di coerenza, i modelli di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e certificati ufficiali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali vivi e di prodotti di origine animale destinati al consumo umano dovrebbero essere redatti sulla base dei modelli standard di certificati sanitari, certificati ufficiali e certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di animali vivi, prodotti di origine animale, prodotti composti, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano di cui all’allegato I, capitolo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, e compilati conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui al capitolo 4 del medesimo allegato. Nei modelli di certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali e certificati ufficiali di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione
(
12
)
figurano note esplicative dettagliate per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, mentre negli allegati I, II o III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione
(
13
)
figurano le note esplicative per l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e determinati prodotti di origine animale. A norma dell’allegato VII, sezione 2, lettera e), dell’accordo sono autorizzate modifiche minori del formato del modello di certificato, mentre a norma della lettera f) i certificati sanitari non devono necessariamente comprendere le note esplicative di guida alla compilazione, né gli attestati che non sono pertinenti alla partita.
(18)
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione
(
14
)
stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda. Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell’Unione la decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 dovrebbe essere abrogata e sostituita con la presente decisione.
(19)
Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda, è opportuno continuare ad autorizzare l’impiego di certificati rilasciati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 per l’ingresso nell’Unione durante un periodo transitorio.
(20)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione per l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.
Essa stabilisce inoltre un modello di certificato sanitario da utilizzare per l’ingresso nell’Unione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale per i quali è stata stabilita l’equivalenza a norma dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («accordo»).
Articolo 2
Ingresso nell’Unione di animali vivi e prodotti di origine animale
1. Gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a condizione che siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato prima della spedizione della partita dalla Nuova Zelanda e redatto conformemente ai seguenti modelli:
a)
qualora l’equivalenza delle misure di salute animale e/o di sanità pubblica sia stata stabilita e registrata nell’allegato V dell’accordo come «Sì (1)», il modello di certificato sanitario di cui all’allegato I della presente decisione, integrato, se del caso, dai pertinenti attestati supplementari in conformità:
i)
delle condizioni speciali di cui all’allegato V, sezione 5, capitolo 28, dell’accordo;
ii)
delle condizioni speciali di cui all’allegato II della presente decisione;
iii)
delle condizioni speciali di cui all’allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell’accordo;
iv)
delle garanzie di trattamento umano durante la macellazione o l’abbattimento almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009;
v)
delle garanzie sull’impiego di medicinali antimicrobici di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905;
b)
qualora l’equivalenza non sia stata stabilita e le condizioni di certificazione siano state definite nella legislazione dell’Unione, il modello di certificato sanitario, il modello di certificato sanitario/ufficiale o il modello di certificato ufficiale stabilito nella pertinente legislazione dell’Unione.
2. Qualora non siano state stabilite prescrizioni armonizzate per l’ingresso nell’Unione di determinati animali vivi o prodotti di origine animale, le norme sanitarie nazionali degli Stati membri continuano ad applicarsi all’ingresso nell’Unione di tali animali vivi e prodotti di origine animale.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda gli animali vivi e i prodotti di origine animale per cui l’equivalenza dei sistemi di certificazione è elencata nell’allegato V, capitolo 27, dell’accordo, i certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di certificato sanitario di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo possono essere rilasciati dopo la spedizione delle partite di animali vivi o di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda purché:
a)
siano disponibili al momento della presentazione delle partite per i controlli ufficiali al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione; e
b)
includano un riferimento al documento di ammissibilità (DA) pertinente di cui all’allegato V, capitolo 27, dell’accordo e la relativa data di rilascio.
4. Qualora gli animali vivi o i prodotti di origine animale siano destinati ad essere ulteriormente spediti dall’Unione verso paesi terzi diversi dalla Nuova Zelanda, i certificati sanitari di cui al paragrafo 1 possono contenere attestati supplementari richiesti da tali paesi terzi.
Articolo 3
Condizioni di certificazione generali per l’ingresso nell’Unione di animali vivi e prodotti di origine animale
1. Quando una partita di animali vivi o di prodotti di origine animale è presentata per un controllo ufficiale al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione, il certificato sanitario di cui all’articolo 2:
a)
è fornito in inglese e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione;
b)
è disponibile al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione all’arrivo della partita;
c)
è rilasciato e fornito al posto di controllo frontaliero di ingresso nell’Unione:
i)
come certificato firmato originale in formato cartaceo, oppure
ii)
per via elettronica mediante l’uso esclusivo della trasmissione elettronica di dati tramite E-cert e TRACES conformemente all’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715;
d)
all’atto del rilascio, un certificato sanitario cartaceo è firmato e contrassegnato con un sigillo ufficiale dell’autorità competente, di colore diverso da quello del testo a stampa.
2. Gli attestati di salute animale e sanità pubblica applicabili possono essere combinati in un unico certificato sanitario.
Articolo 4
Abrogazione
La decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 è abrogata.
Articolo 5
Disposizioni transitorie
I certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di cui alla presente decisione o al modello di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, nella versione applicabile prima dell’applicazione della presente decisione, integrati dall’attestato sull’impiego di medicinali antimicrobici di cui all’allegato I della presente decisione, sono accettati per l’ingresso nell’Unione a decorrere dal 3 settembre 2026.
I certificati sanitari rilasciati prima del 3 settembre 2026 conformemente al modello di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, nella versione applicabile prima dell’applicazione della presente decisione, sono accettati per l’ingresso nell’Unione fino al 2 marzo 2027.
A decorrere dal 3 marzo 2027, solo i certificati sanitari rilasciati conformemente al modello di cui alla presente decisione possono essere accettati per l’ingresso nell’Unione.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/1997/132/oj
.
(
2
)
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj
.
(
3
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
4
)
Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all’importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (
GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/1972/462/oj
).
(
5
)
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2004/68/oj
).
(
6
)
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (
GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/99/oj
).
(
7
)
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (
GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1099/oj
).
(
8
)
Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (
GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione, del 19 luglio 2022, che designa gli antimicrobici o i gruppi di antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 191 del 20.7.2022, pag. 58
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1255/oj
).
(
10
)
Regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell’Unione (
GU L 116 del 4.5.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/905/oj
).
(
11
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione, del 18 febbraio 2015, recante approvazione, a nome dell’Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell’accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (
GU L 175 del 4.7.2015, pag. 45
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1084/oj
).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (
GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj
).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008 (
GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2236/oj
).
(
14
)
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l’importazione nell’Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (
GU L 277 del 22.10.2015, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1901/oj
).
ALLEGATO I
MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DI ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DALLA NUOVA ZELANDA
Parte I:
descrizione della partita
PAESE
Certificato per l’UE
I.1
Speditore/esportatore
I.2
Riferimento del certificato
I.2a
Riferimento IMSOC
Nome
Indirizzo
I.3
Autorità centrale competente
CODICE QR
Paese
Codice ISO del paese
I.4
Autorità locale competente
I.5
Destinatario/importatore
I.6
Operatore responsabile della partita
Nome
Nome
Indirizzo
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese
Paese
Codice ISO del paese
I.7
Paese di origine
NZ
I.9
Paese di destinazione
Codice ISO del paese
I.8
Regione di origine
Codice
I.10
Regione di destinazione
Codice
I.11
Luogo di spedizione
I.12
Luogo di destinazione
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Nome
N. di registrazione/di riconoscimento
Indirizzo
Indirizzo
Paese
Codice ISO del paese
Paese
Codice ISO del paese
I.13
Luogo di carico
I.14
Data e ora della partenza
I.15
Mezzo di trasporto
I.16
Posto di controllo frontaliero di ingresso
☐
Aeromobile
☐
Nave
I.17
Documenti di accompagnamento
Tipo
Codice
Identificazione
Paese
Codice ISO del paese
Riferimento del documento commerciale
I.18
Temperatura di trasporto
☐
Ambiente
☐
Di refrigerazione
☐
Di congelamento
I.19
Numero del contenitore/numero del sigillo
N. del contenitore
N. del sigillo
I.20
Certificato come o per
☐
Prodotti destinati al consumo umano
☐
Uso farmaceutico
☐
Uso tecnico
☐
Ulteriore trasformazione
☐
Alimentazione animale
☐
Alimenti per animali da compagnia
☐
Materiale germinale
☐
Equino registrato
☐
Animali acquatici vivi destinati al consumo umano
☐
Altro
I.21
☐ Per il transito
I.22
☐ Per il mercato interno
Paese terzo
Codice ISO del paese
I.23
☐ Per la reintroduzione
I.24
Numero totale di colli
I.25
Quantità totale
I.26
Peso netto/peso lordo totale (kg)
I.27
Descrizione della partita
Codice NC
Specie
Sottospecie/categoria
Sesso
Sistema di identificazione
Numero di identificazione
Età
Quantità
Tipo
Deposito frigorifero
Marchio di identificazione
Tipo di imballaggio
Peso netto
Macello
Tipo di trattamento
Natura del prodotto
Numero di colli
Lotto n.
Consumatore finale
Data di raccolta/di produzione
Impianto di fabbricazione
Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro
Prova
Parte II:
certificazione
PAESE
Modello di certificato
II.
Informazioni sanitarie
II.a.
Riferimento del certificato
II.b.
Riferimento IMSOC
II.1.
Gli animali vivi o i prodotti di origine animale della partita descritta nella parte I [soddisfano le pertinenti norme e condizioni della Nuova Zelanda, che sono state riconosciute equivalenti alle norme e alle condizioni dell’Unione europea secondo le disposizioni dell’accordo Unione europea-Nuova Zelanda sulle misure sanitarie (decisione 97/132/CE del Consiglio)]
(1)
[e]
(1)
:
(1)
[soddisfano le pertinenti condizioni speciali di cui all’allegato V, sezione 5, capitolo 28, della decisione 97/132/CE: … [
inserire l’attestato pertinente
];]
(1)
e/o
[soddisfano le pertinenti disposizioni in materia di certificazione di cui all’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione: … [
inserire l’attestato pertinente
];]
(1)
e/o
[soddisfano le condizioni supplementari di cui all’allegato V, sezione 5, capitolo 29.B, della decisione 97/132/CE nel caso si manifesti una specifica malattia: … [
inserire l’attestato pertinente
];]
(1) (2)
e/o
[sono ottenuti da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l’abbattimento, sono stati trattati in condizioni almeno equivalenti alle norme e condizioni dell’Unione di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1099/2009;]
(1) (3)
e/o
[non sono stati soggetti alla somministrazione di medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o di medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione;]
(1) (4)
e/o
[sono stati prodotti conformemente alle pertinenti prescrizioni di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento delegato (UE) 2023/905, e in particolare agli animali da cui derivano i prodotti di origine animale non sono stati somministrati medicinali antimicrobici per la promozione della crescita o l’aumento della produttività o medicinali antimicrobici contenenti un antimicrobico incluso nell’elenco degli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255, come stabilito all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/905, e tali animali sono originari di un paese o di una sua regione elencati conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/905.]
(1)
[
II.2
Gli animali vivi o i prodotti di origine animale della partita di cui alla parte I soddisfano:
(1)(5)
[le seguenti norme sanitarie nazionali di … [
inserire lo Stato membro o gli Stati membri
] …. [
inserire l’attestato pertinente
].]
(1)(6)
e/o
[le pertinenti condizioni di certificazione per l’ulteriore spedizione … [
inserire l’attestato pertinente
].]]
(1)(7)
[
II.3
.
Il/la sottoscritto/a certifica la presente partita sulla base dei documenti di ammissibilità (DA) … rilasciati il __/__/__ (gg/mm/aaaa), che sono stati da me verificati e rilasciati precedentemente alla spedizione della partita.]
Note
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023,
GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87
), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario/ufficiale si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Il presente certificato sanitario è a esclusivo uso veterinario.
In caso di partite di animali vivi, il certificato sanitario deve essere rilasciato negli ultimi 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, il periodo può essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
Parte I
Casella I.6
:
indicare il nome e l’indirizzo, il paese e il codice ISO del paese della persona fisica o giuridica nello Stato membro che è responsabile della partita al momento della presentazione al posto di controllo frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti in quanto importatore o per conto dell’importatore, in caso di importazione, o per conto del trasportatore, in caso di transito. Questo operatore può coincidere con quello indicato nella casella I.5.
Per i prodotti di origine animale in transito attraverso l’Unione verso un paese terzo: questa casella è obbligatoria.
Per determinati animali: questa casella è obbligatoria se prescritto dalla pertinente legislazione dell’Unione.
Per gli animali e i prodotti di origine animale destinati all’immissione sul mercato: questa casella è facoltativa.
Casella I.8
:
«regione di origine»: indicare, se applicabile, altrimenti barrare la casella. Per gli animali vivi o i prodotti di origine animale interessati dalle misure di regionalizzazione in conformità alla legislazione dell’Unione: indicare il codice delle regioni, delle zone o dei compartimenti riconosciuti come pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Casella I.12
:
in caso di transito, compilare solo se le merci sono immagazzinate. Indicare il nome e l’indirizzo e il numero di riconoscimento o di registrazione del deposito in zona franca, del deposito doganale o dell’impresa di approvvigionamento navi.
Casella I.14
:
per gli animali vivi: indicare la data e l’ora in cui è prevista la partenza degli animali con il relativo mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).
Per i prodotti di origine animale: indicare la data di partenza del mezzo di trasporto (aeromobile, nave, treno o veicolo stradale).
Casella I.18
:
da compilare solo in caso di prodotti di origine animale. Indicare la categoria di temperatura richiesta durante il trasporto dei prodotti di origine animale (temperatura ambiente, di refrigerazione, di congelamento).
Casella I.19
:
se applicabile, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (è possibile indicarne più di uno).
Se gli animali vivi o i prodotti di origine animale sono trasportati in contenitori chiusi deve essere fornito il numero del contenitore.
Deve essere indicato soltanto il numero del sigillo ufficiale. È richiesto il numero del sigillo ufficiale se sul contenitore, sull’autocarro o sul vagone ferroviario è apposto un sigillo sotto la supervisione dell’autorità competente che rilascia il certificato sanitario.
Casella I.20
:
selezionare lo scopo del movimento degli animali vivi, l’uso previsto dei prodotti di origine animale o la categoria, come specificato nella pertinente legislazione dell’Unione (le opzioni disponibili variano in funzione del certificato specifico previsto dalla pertinente legislazione dell’Unione).
Casella I.21
:
spuntare questa casella per il transito di animali vivi o prodotti di origine animale attraverso l’Unione in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo o da una parte di un paese terzo a un’altra parte dello stesso paese terzo.
Indicare il nome e il codice ISO del paese terzo di destinazione.
Casella I.22
:
spuntare questa casella se le partite sono destinate a essere immesse sul mercato dell’Unione.
Casella I.23.
:
spuntare solo nel caso di equini registrati destinati a competizioni o corse o invitati a specifici eventi culturali e autorizzati a essere reintrodotti nell’Unione dopo l’esportazione temporanea.
Casella I.27
:
«codice NC»: indicare gli opportuni codici del sistema armonizzato (SA) dell’Organizzazione mondiale delle dogane di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
1
)
. Questa descrizione doganale è integrata, ove necessario, dalle informazioni supplementari richieste per classificare gli animali o i prodotti dal punto di vista veterinario. Indicare inoltre eventuali requisiti specifici relativi agli animali o alla natura/al trattamento dei prodotti quali definiti nella pertinente legislazione dell’Unione.
Per gli animali vivi: indicare la specie, la categoria, il numero di identificazione, l’età, il sesso, la quantità o il peso netto e la prova, se necessaria.
Per sperma, ovociti o embrioni destinati alla riproduzione artificiale: indicare il tipo (sperma, embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati), la data di raccolta o di produzione, il numero di riconoscimento dello stabilimento di raccolta o di produzione (centro di raccolta dello sperma, gruppo di raccolta o di produzione di embrioni, stabilimento di trasformazione di materiale germinale, centro di stoccaggio di materiale germinale o stabilimento confinato), il marchio di identificazione sulla paillette o su un altro imballaggio, la quantità, la specie, la sottospecie (per gli animali provenienti da stabilimenti confinati, se necessario) e il numero di identificazione degli animali donatori.
Per i prodotti di origine animale: indicare la specie, il tipo di trattamento, la natura del prodotto, il numero di riconoscimento degli stabilimenti, se applicabile, con il codice ISO del paese (quale un macello, un impianto di fabbricazione, un deposito frigorifero), il numero di colli, il tipo di colli, il numero di lotto e il peso netto (le opzioni disponibili variano in funzione dello specifico modello di certificato sanitario, sanitario/ufficiale o ufficiale stabilito nella pertinente legislazione dell’Unione). Spuntare «consumatore finale» se i prodotti sono imballati per il consumatore finale. Tali prodotti possono, in conformità della voce «Riesportazione di prodotti di origine animale importati» di cui all’allegato V, capitolo 27, della decisione 97/132/CE, provenire da stabilimenti situati in paesi terzi diversi dalla Nuova Zelanda o in Stati membri dell’Unione europea.
Titoli e voci delle caselle possono essere allineati allo specifico modello di certificato sanitario, sanitario/ufficiale o ufficiale stabilito nella pertinente legislazione dell’Unione.
Parte II
(1)
Cancellare se non applicabile.
(2)
Soltanto per prodotti di origine animale derivati da animali contemplati dal regolamento (CE) n. 1099/2009.
(3)
Soltanto per animali vivi contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/905.
(4)
Soltanto per prodotti di origine animale derivati da animali contemplati dal regolamento delegato (UE) 2023/905.
(5)
Norme sanitarie degli Stati membri, da compilare soltanto nel caso in cui non siano state stabilite prescrizioni armonizzate per l’ingresso nell’Unione.
(6)
Attestati supplementari richiesti dai paesi terzi nel caso di ulteriore spedizione dall’Unione verso paesi terzi diversi dalla Nuova Zelanda. Non necessario per l’ingresso nell’Unione.
(7)
Da compilare soltanto se il certificato sanitario è rilasciato dopo la spedizione della partita. Indicare il riferimento dei pertinenti documenti di ammissibilità e la relativa data di rilascio.
Certificatore
Nome e cognome (in stampatello)
Data
Qualifica e titolo
Timbro
Firma
(
1
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj
).
ALLEGATO II
ELENCO DEGLI ANIMALI VIVI E DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER L’INGRESSO NELL’UNIONE DALLA NUOVA ZELANDA PER I QUALI NELL’ALLEGATO V DELL’ACCORDO È STATA STABILITA L’EQUIVALENZA DELLE MISURE DI SALUTE ANIMALE O DI SANITÀ PUBBLICA, MA NON DI ENTRAMBE
Specie
(
1
)
/forma
(
2
)
del prodotto
(
3
)
Capitolo
(
4
)
Certificazione
(
5
)
Salute animale
Sanità pubblica
Condizioni speciali di certificazione
Carni di selvaggina d’allevamento
—
carni fresche di ratiti
4.C
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione
(
6
)
Modello di attestato sanitario di equivalenza
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I
Carni di selvaggina in libertà
—
carni fresche, escluse le frattaglie di altri mammiferi terrestri selvatici
4.D
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
Modello di attestato sanitario di equivalenza
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I
Carni di selvaggina d’allevamento
—
preparazioni a base di carne di ratiti
5.C
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
Modello di attestato sanitario di equivalenza
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I
Prodotti a base di selvaggina d’allevamento
—
prodotti a base di carne di ratiti
6.C
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235
Modello di attestato sanitario di equivalenza
Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all’allegato I
(
1
)
Nel caso di animali.
(
2
)
Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).
(
3
)
La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l’allegato V dell’accordo, tenendo conto in particolare delle condizioni speciali ivi indicate.
(
4
)
Numero di capitolo assegnato a un prodotto o a un raggruppamento di prodotti particolare corrispondente al prodotto o al raggruppamento recante lo stesso numero nell’allegato V dell’accordo; lo stesso numero figura nel certificato sanitario.
(
5
)
I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (
GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj
).
(
1
)
Nel caso di animali.
(
2
)
Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).
(
3
)
La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l’allegato V dell’accordo, tenendo conto in particolare delle condizioni speciali ivi indicate.
(
4
)
Numero di capitolo assegnato a un prodotto o a un raggruppamento di prodotti particolare corrispondente al prodotto o al raggruppamento recante lo stesso numero nell’allegato V dell’accordo; lo stesso numero figura nel certificato sanitario.
(
5
)
I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (
GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1936/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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