Decisione UE In vigore

Decisione UE 1924/2026

Decisione (UE) 2026/1924 della Commissione, del 27 luglio 2026, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che la Polonia intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 27/07/2026 In vigore dal: 27/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1924 della Commissione, del 27 luglio 2026, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che la Polonia intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Decision (EU) 2026/1924 of 27 July 2026 on the compatibility with Union law of measures to be taken by Poland pursuant to Article 14(1) of Directive 2010/13/EU of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1924 5.8.2026 DECISIONE (UE) 2026/1924 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2026 sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che la Polonia intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 27 maggio 2026 la Polonia ha notificato alla Commissione determinate misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE al fine di aggiornare e modificare le misure attualmente in vigore in tale Stato membro, dichiarate compatibili con il diritto dell’Unione dalla decisione (UE) 2015/163 della Commissione ( 2 ) . Le misure da adottare si aggiungono a quelle attualmente in vigore e stabiliscono un elenco aggiornato di eventi designati, nazionali o meno, che la Polonia considera di particolare rilevanza per la società. (2) La Commissione ha verificato che le misure indicate nella lettera del 27 maggio 2026 siano compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione. (3) Nell’esame di tali misure la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul mercato audiovisivo polacco, in particolare per quanto riguarda l’impatto di tali misure sul mercato televisivo. (4) Sulla base di prove dettagliate e dei dati sul numero di telespettatori forniti dalle autorità polacche, la Commissione ha verificato se ciascun evento supplementare incluso nell’elenco soddisfi almeno due dei quattro criteri seguenti, che secondo la Commissione rappresentano indicatori affidabili della rilevanza di determinati eventi per la società: i) l’evento in questione gode di risonanza speciale e generalizzata nello Stato membro e la sua importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) l’evento in questione ha una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro, in particolare in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) la squadra nazionale partecipa allo sport in questione nell’ambito di una gara o un torneo internazionale di grande rilievo; e iv) l’evento in questione è tradizionalmente trasmesso dalla televisione in chiaro e attira un grande numero di telespettatori nello Stato membro. (5) Le partite della Nations League di pallavolo giocate all’estero e alle quali partecipa la squadra nazionale polacca sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Tali eventi godono di risonanza speciale e generalizzata in Polonia e la loro importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente la pallavolo. Inoltre essi sono tradizionalmente trasmessi dalla televisione in chiaro e attirano un grande numero di telespettatori in Polonia. (6) Le partite che vanno dai quarti di finale alla finale del campionato mondiale di pallacanestro maschile e le partite che vanno dagli ottavi di finale alla finale del campionato europeo di pallacanestro maschile e alle quali partecipa la squadra nazionale polacca sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Tali eventi godono di risonanza speciale e generalizzata in Polonia e la loro importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente la pallacanestro. Essi prevedono inoltre la partecipazione della squadra nazionale a un torneo internazionale di grande rilievo. (7) I campionati europei di atletica leggera sono considerati eventi di particolare rilevanza per la società poiché godono di notevole popolarità presso il grande pubblico. Prevedono la partecipazione della squadra nazionale a un torneo internazionale di grande rilievo e la loro importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente l’atletica leggera. Inoltre essi sono tradizionalmente trasmessi dalla televisione in chiaro e attirano un grande numero di telespettatori in Polonia. (8) Le semifinali e le finali femminili e maschili dell’Open d’Australia, dell’Open di Francia, di Wimbledon e degli US Open cui partecipano giocatori polacchi sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Tali eventi godono di risonanza speciale e generalizzata in Polonia e la loro importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente il tennis. Inoltre, sebbene la maggior parte degli eventi di tennis sia trasmessa su canali satellitari criptati, tra il pubblico polacco vi è comunque un chiaro interesse per tali tornei di tennis del Grande Slam, le cui semifinali e finali attirano un grande numero di telespettatori ogni volta che sono trasmessi dalla televisione in chiaro. (9) Anche le partite che vanno dai sedicesimi di finale alla finale della UEFA Conference League cui partecipano società polacche sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Tali eventi godono di risonanza speciale e generalizzata in Polonia e la loro importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente il calcio. Tra il pubblico polacco vi è inoltre un chiaro interesse per questi tornei relativamente nuovi, le cui partite attirano un grande numero di telespettatori ogni volta che sono trasmesse dalla televisione in chiaro. (10) Le partite del campionato mondiale Top Division di hockey su ghiaccio maschile cui partecipa la squadra nazionale polacca sono considerate eventi di particolare rilevanza per la società. Tali eventi godono di risonanza speciale e generalizzata in Polonia e la loro importanza non è limitata a coloro che seguono abitualmente l’hockey su ghiaccio. Essi prevedono inoltre la partecipazione della squadra nazionale a un torneo internazionale di grande rilievo. (11) Conformemente al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, le misure notificate dalla Polonia si limitano a quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo perseguito, vale a dire la tutela del diritto all’informazione e un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali o meno, che la Polonia considera di particolare rilevanza per la società, tenendo conto: i) delle modalità di trasmissione degli eventi in questione; ii) della definizione di «emittente qualificata» di cui all’articolo 20 ter , paragrafo 1, della legge polacca in materia di radiodiffusione; iii) del ruolo dell’autorità nazionale competente Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nella risoluzione delle controversie; e iv) del fatto che, per quanto riguarda i nuovi eventi designati, le misure pertinenti entreranno in vigore 12 mesi dopo la loro promulgazione, in modo da concedere un periodo di tolleranza di durata adeguata, dato il calendario di programmazione di molti degli eventi in questione. Di conseguenza gli effetti della designazione di eventi supplementari sul diritto di proprietà sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non vanno al di là degli effetti intrinsecamente connessi all’inserimento di tali eventi nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE. (12) Per motivi analoghi, le misure notificate dalla Polonia appaiono proporzionate e sembrano giustificare una deroga alla libera prestazione dei servizi sancita dall’articolo 56 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’interesse pubblico prevalente che giustifica tale deroga è quello di garantire un ampio accesso del pubblico alle trasmissioni di eventi, nazionali o meno, che la Polonia considera di particolare rilevanza per la società. Inoltre tali misure non danno adito a discriminazioni e non generano effetti di preclusione del mercato a danno di emittenti, titolari di diritti o altri operatori economici di altri Stati membri. (13) Le misure da adottare sono compatibili con le norme dell’Unione in materia di concorrenza. La definizione di «emittente qualificata» di cui alla legge polacca in materia di radiodiffusione si basa su criteri oggettivi, che consentono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione degli eventi. Inoltre il numero degli eventi designati non è tale da creare distorsioni della concorrenza nei mercati a valle della televisione in chiaro e della televisione a pagamento. Gli effetti della designazione di eventi supplementari sulla libertà di concorrenza non vanno pertanto al di là di quelli intrinsecamente connessi all’inserimento di tali eventi nell’elenco di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della Direttiva 2010/13/UE. (14) La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure che la Polonia intende adottare e ha presentato i risultati della valutazione di tali misure al comitato di contatto istituito dall’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE. Tale comitato ha adottato un parere favorevole, DECIDE: Articolo unico 1.   Le misure che la Polonia intende adottare a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE, notificate alla Commissione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva il 27 maggio 2026, sono compatibili con il diritto dell’Unione. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1, adottate dalla Polonia, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2026 Per la Commissione Henna VIRKKUNEN Vicepresidente esecutiva ( 1 ) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/13/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2015/163 della Commissione, del 21 novembre 2014, sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle misure che la Polonia intende adottare a norma dell’articolo 14 della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) ( GU L 27 del 3.2.2015, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/163/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1924/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1924/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →