Decisione UE In vigore

Decisione UE 1922/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1922 della Commissione, del 22 luglio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Save Europe Act (Atto giuridico per salvare l’Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 5115

Pubblicato: 22/07/2026 In vigore dal: 22/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1922 della Commissione, del 22 luglio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Save Europe Act (Atto giuridico per salvare l’Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 5115] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1922 of 22 July 2026 on the request for registration, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council, of the European citizens’ initiative entitled Save Europe Act (notified under document C(2026) 5115)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1922 5.8.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1922 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2026 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Save Europe Act» (Atto giuridico per salvare l’Europa) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 5115] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dato modo al gruppo di organizzatori di esprimersi, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) L’8 giugno 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Save Europe Act» (Atto giuridico per salvare l’Europa). (2) Il 24 giugno 2026 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione preliminare e lo ha invitato a presentare osservazioni. Il gruppo di organizzatori ha presentato le osservazioni il 29 giugno 2026. (3) Lo scopo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è invitare la Commissione a «proporre un atto giuridico dell’Unione che istituisca una moratoria temporanea sui nuovi canali di immigrazione non occidentale, compresi i visti per motivi di studio e di ricongiungimento familiare, riformando nel contempo in modo radicale il sistema di migrazione e asilo dell’UE. L’atto giuridico dovrebbe rafforzare la protezione delle frontiere esterne, come pure le procedure di accertamento e rimpatrio rapido, e prevedere la sistematica e accelerata migrazione di ritorno dei migranti in soggiorno irregolare, dei richiedenti asilo respinti e di altre categorie di migranti non europei il cui soggiorno prolungato rappresenta un grave onere per gli Stati membri. Dovrebbe altresì garantire il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio in tutta l’Unione, una maggiore cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione e l’eliminazione dei fattori di attrazione legati ai sistemi di welfare che incoraggiano l’ulteriore migrazione verso l’Europa.» Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa. (4) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (5) La Commissione rileva che tutti gli obiettivi proposti dell’iniziativa hanno come punto di partenza la «moratoria temporanea sui nuovi canali di immigrazione non occidentale». La proposta moratoria generalizzata sull’immigrazione — definita sulla base della «continuità etnica e culturale» dei «popoli autoctoni d’Europa» rispetto a quel che l’iniziativa qualifica come «sostituzione demografica» con migranti «non occidentali» e «non europei» — non poggerebbe su criteri di gestione della migrazione, ma sull’etnia, la cultura o la civiltà d’origine delle persone. Pertanto la proposta di moratoria generalizzata opererebbe una discriminazione sulla base della dell’origine razziale ed etnica. Essa è quindi manifestamente contraria all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ( 2 ) e ai valori sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) su cui si fonda l’Unione. (6) Contrariamente alle osservazioni presentate dal gruppo di organizzatori, il termine «non occidentale» non può riferirsi «esclusivamente ai flussi migratori esterni e ai cittadini di paesi terzi», dato che l’iniziativa riguarda solo persone di origine specificamente «non europea» o «non occidentale». (7) Il gruppo di organizzatori sottolinea che l’iniziativa è giustificata dalla «continuità culturale e demografica dei popoli d’Europa» e che l’articolo 4, paragrafo 2, TUE impone all’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri. Tuttavia tale disposizione protegge soltanto una concezione delle identità nazionali che sia conforme ai valori sanciti dall’articolo 2 TUE ( 3 ) . Pertanto il rispetto dell’identità nazionale ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE non autorizza misure incompatibili con i valori fondanti dell’Unione o con i diritti fondamentali e, di conseguenza, il gruppo di organizzatori non può addurre l’identità nazionale per giustificare un’esclusione generale dai canali di immigrazione sulla base dell’origine etnica. (8) Per questi motivi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) 2019/788, l’iniziativa dal titolo «Save Europe Act» (Atto giuridico per salvare l’Europa) è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti all’articolo 2 TUE e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (9) Pertanto, in linea con l’articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/788, è opportuno respingere la richiesta di registrazione dell’iniziativa dal titolo «Save Europe Act» (Atto giuridico per salvare l’Europa), HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Save Europe Act» (Atto giuridico per salvare l’Europa) non è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Save Europe Act» (Atto giuridico per salvare l’Europa), rappresentato da Eva VLAARDINGERBROEK e Martin SELLNER in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2026 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj . ( 2 ) Cfr., in tal senso, la sentenza del 6 settembre 2017, Slovacchia e Ungheria/Consiglio, C 643/15 e C 647/15, EU:C:2017:631, punto 305. ( 3 ) Sentenza del 21 aprile 2026, Commissione/Ungheria, C-769/22, EU:C:2026:326, punto 562. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1922/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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