Decisione UE In vigore

Decisione UE 1911/2026

Decisione (UE) 2026/1911 del Consiglio, del 13 luglio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo

Pubblicato: 13/07/2026 In vigore dal: 13/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1911 del Consiglio, del 13 luglio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo EN: Council Decision (EU) 2026/1911 of 13 July 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Veterinary Committee set up by the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products with regard to Decision No 1/2026 concerning amendments to Appendices 1, 2, 3, 5, 6 and 10 of Annex 11 to the Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1911 4.8.2026 DECISIONE (UE) 2026/1911 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ( 1 ) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli («accordo»), che è entrato in vigore il 1 o giugno 2002. (2) Ai sensi dell’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo, il Comitato misto veterinario istituito dall’accordo («Comitato misto veterinario») deve esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere inoltre tutti gli incarichi ivi previsti. L’articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il Comitato misto veterinario a modificare le appendici dell’allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle. (3) In occasione della sua prossima riunione, il Comitato misto veterinario è chiamato ad adottare una decisione relative alle modifiche delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo. (4) Qualora sia adottata, la decisione del Comitato misto veterinario relativa alle modifiche delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo produrrà effetti giuridici per l’Unione. (5) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) modifica e abroga diversi atti rilevanti ai fini dell’allegato 11 dell’accordo. Le misure sulla sanità animale previste dalla legislazione svizzera sono state valutate e riconosciute equivalenti alla legislazione dell’Unione. La valutazione di tale equivalenza è stata effettuata tenendo conto di tutti gli atti giuridici basati sulla legislazione dell’Unione sulla sanità animale. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti alle misure sulla sanità animale contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo. (6) Tenuto conto dell’equivalenza riconosciuta per quanto concerne le misure sulla sanità animale, è opportuno semplificare il riconoscimento dello status di «indenne» da alcune malattie per renderlo più rapido e consentire una migliore gestione delle malattie transfrontaliere. (7) Dati i successivi sviluppi relativi ai materiali a rischio specificati e all’uso delle proteine animali per l’alimentazione degli animali d’allevamento non ruminanti, diversi dagli animali da pelliccia, è opportuno aggiornare e semplificare le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili di cui alle appendici 1 e 6 dell’allegto 11 dell’accordo. (8) Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) modifica e abroga diversi testi rilevanti ai fini dell’allegato 11 dell’accordo, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Inoltre, dal 1 o gennaio 2009 la Svizzera ha riprodotto nella propria legislazione nazionale i requisiti dell’Unione per i controlli ufficiali svolti per verificare la conformità alla normativa sulla salute animale, nonché tutte le disposizioni adottate per la loro applicazione nell’ambito dei controlli delle importazioni da paesi terzi nell’Unione europea. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti ai controlli ufficiali svolti per verificae la conformità alle norme di sanità animale e i controlli delle importazioni provenienti da paesi terzi, contenuti nelle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo. (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 4 ) ha riunito, razionalizzato e sostituito diversi atti precedenti che disciplinavano separatamente le diverse piattaforme informatiche che sono ora elementi del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC). Al fine di agevolare la cooperazione amministrativa tra le parti e garantire la fluidità degli scambi di informazioni sui controlli ufficiali tra la Commissione europea, le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti svizzere, la Svizzera dovrebbe essere pienamente integrata nel sistema IMSOC. La Svizzera dovrebbe designare a tale scopo un punto di contatto. È pertanto opportuno modificare tutti i riferimenti al sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali contenuti nelle appendici 1, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo. (10) L’uso prudente degli antimicrobici è un elemento fondamentale per contrastare la resistenza agli antimicrobici (AMR). La Svizzera e l’Unione contrastano attivamente l’AMR attraverso piani d’azione basati sul principio «One Health». La Svizzera applica le stesse disposizioni dell’articolo 107 (ad eccezione del paragrafo 6), in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , per quanto riguarda le norme sull’impiego di medicinali antimicrobici negli animali da reddito, il divieto di impiego, negli animali da reddito, di antimicrobici o gruppi di antimicrobici designati riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo, nonché per i controlli delle importazioni di animali e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi. Gli scambi di animali e prodotti di origine animale tra la Svizzera e l’Unione europea possono pertanto essere effettuati senza essere accompagnati da un certificato ufficiale attestante il rispetto delle restrizioni all’impiego di medicinali antimicrobici fino al 1 o luglio 2028. È opportuno aggiungere tali disposizioni nelle appendici 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo. (11) Poiché la Svizzera ha previsto un aggiornamento più esteso della propria legislazione sui medicinali nei prossimi mesi, le parti intendono rivedere il regime di cui sopra entro il 1 o luglio 2028, data di scadenza dello stesso. (12) È opportuno stabilire la posizione a nome dell’Unione in sede di Comitato misto veterinario per quanto riguarda la decisione n. 1/2026 relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella prossima riunione del Comitato misto veterinario istituito dall’allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell’allegato 11 dell’accordo si basa sul progetto di decisione del Comitato misto veterinario accluso alla presente decisione. Articolo 2 Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. HEYDON ( 1 ) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ( GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (regolamento IMSOC) ( GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE ( GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1911/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1911/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →