Decisione UE In vigore

Decisione UE 1831/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1831 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2026)5341

Pubblicato: 23/07/2026 In vigore dal: 23/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1831 della Commissione, del 23 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2026)5341] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1831 of 23 July 2026 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2026) 5341)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1831 24.7.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1831 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2026)5341] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono caprini o ovini. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione ( 4 ) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dallo Stato membro interessato conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato I della medesima decisione di esecuzione. (4) Dall’ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 ( 5 ) la Romania ha notificato alla Commissione, il 13 luglio 2026, la comparsa di tre focolai di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in stabilimenti in cui sono detenuti ovini e caprini, situati nei distretti di Mureș e Timiș. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Romania ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. Due di questi nuovi focolai sono situati al di fuori delle zone soggette a restrizioni già istituite a seguito di focolai precedenti, in particolare nel distretto di Timiș. (5) Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Romania nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, nonché la durata delle misure in esse applicabili, dovrebbero pertanto essere adeguate per tenere conto dei nuovi focolai. È pertanto necessario modificare l’elenco delle zone soggette a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone di cui agli allegati di detta decisione di esecuzione. (6) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure la durata delle misure da applicare in tali zone, si basano sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni e del numero delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, comprendono l’esame non soltanto della situazione epidemiologica relativa al virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del virus della peste dei piccoli ruminanti nell’intero territorio dello Stato membro interessato dalla malattia, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Inoltre la durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ( 6 ) . (7) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dalla Romania ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 sono sostituiti dal testo che figura negli allegati della presente decisione. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 ( GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj ). ( 5 ) Decisione di esecuzione (UE) 2026/1387 della Commissione, del 17 giugno 2026, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania ( GU L, 2026/1387, 18.6.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1387/oj ). ( 6 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/ . ALLEGATI « ALLEGATO I Parte A: zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Paese Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Mureș RO-PPR-2026-00001 RO-PPR-2026-00004 Zona di protezione: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.314, Long. 24.578 (2026/1), Lat. 46.277, Long.24.612 (2026/4). 23.8.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș, County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 46.314, Long. 24.578 (2026/1), Lat. 46.277, Long. 24.612 (2026/4), excluding the areas contained in the protection zone. 10.9.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 46.314, Long. 24.578 (2026/1), Lat. 46.277, Long.24.612 (2026/4). 24.7.2026 – 10.9.2026 Romania Distretto di Timiș RO-PPR-2026-00002 RO-PPR-2026-00003 Zona di protezione: Those parts of Timiș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 45.555, Long. 20.993 (2026/2), Lat. 45.967, Long. 20.666 (2026/3). 23.8.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Timiș County, County, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 45.555, Long. 20.993 (2026/2), Lat. 45.967, Long. 20.666 (2026/3), excluding the areas contained in the protection zone. 10.9.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Timiș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat. 45.555, Long. 20.993 (2026/2), Lat. 45.967, Long. 20.666 (2026/3). 24.7.2026 – 10.9.2026 Parte B: ulteriore zona soggetta a restrizioni Paese Area amministrativa Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 1 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Mureș The entire territory of Mureș County excluding the areas contained in any protection or surveillance zone. 10.9.2026 Distretto di Sibiu The entire territory of Sibiu County excluding the areas contained in any protection or surveillance zone. 10.9.2026 Distretto di Timiș The entire territory of Timiș County excluding the areas contained in any protection or surveillance zone. 10.9.2026 ALLEGATO II Paese Area amministrativa Aree di cui all’articolo 2 Termine ultimo di applicazione Romania Distretto di Mureș The entire territory of Mureș County 11.9.2026-10.10.2026 Distretto di Sibiu The entire territory of Sibiu County 11.9.2026-10.10.2026 Distretto di Timiș The entire territory of Timiș County 11.9.2026-10.10.2026 » ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1831/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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