Decisione (UE) 2026/1809 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell’agosto 2025
Decisione (UE) 2026/1809 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 luglio 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell’agosto 2025
EN: Decision (EU) 2026/1809 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2026 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania regarding the floods at the end of May 2025, Cyprus following the wildfires in July 2025 and Spain following the wildfires in August 2025
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1809
21.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1809 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 luglio 2026
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell’agosto 2025
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
(
2
)
, in particolare l’articolo 9,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
3
)
, in particolare il punto 10,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («Fondo») è destinato a permettere all’Unione di affrontare situazioni d’emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.
(2)
Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio
(
4
)
.
(3)
Il 14 agosto 2025 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni verificatesi alla fine di maggio e all’inizio di giugno 2025.
(4)
Il 14 ottobre 2025 Cipro ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025.
(5)
Il 30 ottobre 2025 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell’agosto 2025.
(6)
Tali domande sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
(7)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, a Cipro e alla Spagna.
(8)
Al fine di garantire che l’assistenza finanziaria dell’Unione possa essere messa il più rapidamente possibile a disposizione degli Stati membri colpiti ed evitare ritardi nella mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2026, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:
a)
l’importo di 14 339 675 EUR è erogato alla Romania a seguito delle alluvioni verificatesi alla fine di maggio e all’inizio di giugno 2025;
b)
l’importo di 9 209 223 EUR è erogato a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025;
c)
l’importo di 120 550 858 EUR è erogato alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell’agosto 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dall’8 luglio 2026.
Fatto a Strasburgo, l’8 luglio 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(
1
)
GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj
.
(
3
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj
.
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1809/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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