Decisione UE In vigore

Decisione UE 1798/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1798 della Commissione, del 7 luglio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2026) 4721

Pubblicato: 07/07/2026 In vigore dal: 07/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1798 della Commissione, del 7 luglio 2026, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 4721] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1798 of 7 July 2026 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled Introduction of Unconditional Basic Income (UBI) throughout the EU, pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2026) 4721)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1798 20.7.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1798 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2026 relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2026) 4721] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei ( 1 ) , in particolare l’articolo 6, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il 14 maggio 2026 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE». (2) Con lettera del 15 giugno 2026 (C(2026) 4069 final), a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori che per la richiesta di registrazione presentata il 14 maggio 2026 erano soddisfatti i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile l’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera b), dello stesso. Tuttavia ha spiegato che l’iniziativa esulava manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788. (3) A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato il gruppo di organizzatori della possibilità di modificare l’iniziativa per tener conto della sua valutazione oppure di mantenere o ritirare l’iniziativa originaria conformemente all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento. (4) Il 16 giugno 2026 il gruppo di organizzatori ha presentato un’iniziativa modificata dal titolo «Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE». (5) Lo scopo dell’iniziativa modificata così come formulato dagli organizzatori è «istituire nell’UE un reddito di base incondizionato (RBI)». Secondo gli organizzatori «[i] rapidi sviluppi dell’intelligenza artificiale e della robotica determinano l’urgente necessità di dissociare i nostri mezzi di sussistenza dalla capacità di vendere la nostra forza lavoro, poiché presto avremo una situazione in cui non ci saranno abbastanza posti di lavoro per tutti». Essi chiedono pertanto «alla Commissione europea di adottare tutte le misure necessarie e tutti i provvedimenti giuridici per contribuire all’introduzione dell’RBI negli Stati membri dell’UE e di formulare una raccomandazione affinché gli Stati membri provvedano all’introduzione di tale reddito». Un allegato apporta ulteriori dettagli sul contesto, l’oggetto e gli obiettivi dell’iniziativa. (6) La Commissione ritiene di poter raccomandare al Consiglio, in forza dell’articolo 121, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di elaborare un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione e di riferirne le risultanze al Consiglio europeo. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio può adottare una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Analogamente, la Commissione potrebbe proporre al Consiglio, sulla base dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE, di elaborare, sotto forma di decisione del Consiglio, orientamenti, basati sulle conclusioni del Consiglio europeo, di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. (7) Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. (8) Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni sostanziali concrete richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. (9) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. (10) L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea o ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. (11) È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE». (12) La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE» è registrata. Articolo 2 Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Introduzione di un reddito di base incondizionato (RBI) in tutta l’UE», rappresentato da Klaus SAMBOR e Michele GIANELLA in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione. Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2026 Per la Commissione Maroš ŠEFČOVIČ Membro della Commissione ( 1 ) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1798/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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