Decisione (UE) 2026/1771 del Consiglio, del 10 luglio 2026, relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
Decisione (UE) 2026/1771 del Consiglio, del 10 luglio 2026, relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
EN: Council Decision (EU) 2026/1771 of 10 July 2026 on the termination of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Liberia on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1771
21.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1771 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2026
relativa alla risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 maggio 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» a sostegno dell’azione globale per affrontare il problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d’azione FLEGT il 13 ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005
(
2
)
.
(2)
Fulcro del piano d’azione era la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname per garantire che il legname e i suoi derivati esportati nell’Unione siano prodotti e acquisiti legalmente.
(3)
Conformemente alla decisione 2011/475/UE del Consiglio
(
3
)
l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione e la Repubblica di Liberia (AVP) sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione è stato firmato il 27 luglio 2011.
(4)
Conformemente alla decisione 2012/373/UE del Consiglio
(
4
)
, l’AVP è stato concluso a nome dell’Unione e, in seguito alla sua conclusione da parte della Repubblica di Liberia, è entrato in vigore il 1
o
dicembre 2013.
(5)
L«AVP ha durata indeterminata, come stabilito dal suo articolo 28. L’articolo 29 stabilisce che, fatto salvo l’articolo 28, ciascuna parte possa denunciare l’AVP dandone notifica scritta all’altra parte. L’AVP cessa di applicarsi 12 mesi dopo la data di tale notifica.
(6)
Nonostante la proposta di numerose proroghe dei termini di attuazione, l’obiettivo essenziale dell’AVP, ovvero l’istituzione e la messa a regime del sistema di licenze FLEGT volto a verificare e attestare mediante licenze FLEGT che il legname e i suoi derivati esportati verso l’Unione sono prodotti o acquisiti legalmente, non è stato raggiunto. Dati lo stato e i progressi dell’attuazione dell’AVP dalla sua entrata in vigore il 1
o
dicembre 2013 ad oggi, vi sono poche prospettive che il sistema di licenze FLEGT venga istituito ed entri a regime entro un lasso di tempo ragionevole. La Commissione ritiene pertanto che l’AVP non consentirà al legname e ai suoi derivati provenienti dalla Repubblica di Liberia di beneficiare delle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
e, a decorrere dal 30 dicembre 2025, dell’articolo 10, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
6
)
.
(7)
È pertanto opportuno porre termine all’AVP con la Repubblica di Liberia. A tal fine, a norma dell’articolo 29 dell’AVP, l’Unione europea dovrebbe comunicare per iscritto alla Repubblica di Liberia la propria decisione di porre termine all’AVP.
(8)
È opportuno che la risoluzione dell’AVP sia approvata a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La risoluzione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea è approvata a nome dell’Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
S. HARRIS
(
1
)
Approvazione del 17 giugno 2026 (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).
(
2
)
GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482
.
(
3
)
Decisione 2011/475/UE del Consiglio, del 22 luglio 2011, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l’Unione europea (
GU L 196 del 28.7.2011, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2011/475/oj
).
(
4
)
Decisione 2012/373/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla conclusione dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di Liberia sull’applicazione delle normative nel settore forestale, la governance e il commercio dei prodotti del legname verso l’Unione europea (
GU L 191 del 19.7.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2012/373/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (
GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj
).
(
6
)
Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (
GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1771/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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