Decisione (UE) 2026/1732 del Consiglio, del 1° luglio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra
Decisione (UE) 2026/1732 del Consiglio, del 1° luglio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra
EN: Council Decision (EU) 2026/1732 of 1 July 2026 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Agreement in respect of Gibraltar between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1732
14.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1732 DEL CONSIGLIO
del 1
o
luglio 2026
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)
Le risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione del territorio di Gibilterra («Gibilterra») annoverano Gibilterra nell’elenco dei «territori non autonomi amministrati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» in applicazione del capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite.
(2)
Conformemente all’articolo 774, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra
(
1
)
(«accordo sugli accordi commerciali e la cooperazione»), e in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio. Come previsto in tale dichiarazione, «[c]iò non preclude (…) la possibilità di concludere accordi separati tra l’Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra» e, «[f]atte salve le competenze dell’Unione e nel pieno rispetto dell’integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna».
(3)
Il 31 dicembre 2020 il Regno di Spagna («Spagna») ha espresso il desiderio che l’Unione stabilisca un’intesa ampia ed equilibrata per quanto concerne Gibilterra, sulla base del quadro politico concordato tra la Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda de Nord «(Regno Unito») per un accordo riguardo a Gibilterra.
(4)
Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo a Gibilterra.
(5)
I negoziati si sono conclusi il 12 dicembre 2025. Ne è risultato l’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra («accordo»).
(6)
L’accordo, o qualsiasi attività o misura adottata in applicazione o in conseguenza dello stesso, non implica alcuna modifica della posizione giuridica della Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione nei confronti di Gibilterra.
(7)
Poiché le autorità di Gibilterra hanno carattere locale ed esercitano competenze esclusivamente interne, è opportuno che qualsiasi loro partecipazione all’applicazione dell’accordo si intenda compiuta esclusivamente nell’ambito delle competenze interne di Gibilterra, salvo disposizioni specifiche contrarie.
(8)
L’accordo getta le basi dell’eliminazione di tutte le barriere fisiche tra l’Unione e Gibilterra e promuove la prosperità condivisa e relazioni strette e costruttive nei confronti di Gibilterra e dell’area adiacente del Regno di Spagna, il che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure particolari.
(9)
L’eliminazione delle barriere fisiche tra l’Unione e Gibilterra lascia impregiudicate le responsabilità della Spagna lungo le sue frontiere esterne ai sensi del diritto dell’Unione.
(10)
In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea (TUE), alla Commissione spetta di rappresentare l’Unione ed esprimere le posizioni dell’Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti dall’accordo. Inoltre, nei casi in cui il consiglio di cooperazione o i comitati specializzati istituiti dall’accordo sono chiamati ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell’Unione in tali organismi comuni devono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
(11)
Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell’ambito della delegazione dell’Unione, alle riunioni del consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell’accordo.
(12)
Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.
(13)
Dopo aver valutato l’attuazione della parte seconda dell’accordo relativa alla circolazione delle persone, la Spagna può, in quanto Stato Schengen limitrofo incaricato di effettuare i controlli alle frontiere esterne presso il porto e l’aeroporto di Gibilterra, chiedere all’Unione di denunciare l’accordo.
(14)
Le autorità spagnole dovrebbero essere le autorità competenti all’interno dell’Unione ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’accordo in materia doganale. Nel caso eccezionale previsto nell’appendice 1, punto 2, dell’allegato 21 dell’accordo, le autorità della Repubblica portoghese dovrebbero essere le autorità competenti all’interno dell’Unione ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’accordo in materia doganale.
(15)
Le autorità spagnole dovrebbero fornire la valutazione del funzionamento delle pertinenti intese amministrative bilaterali, che rientrerà nella valutazione che il consiglio di cooperazione istituito dall’accordo effettuerà dopo quattro anni sull’attuazione della parte seconda dell’accordo.
(16)
Ai fini del corretto funzionamento dell’accordo è necessario che la Spagna e il Regno Unito concludano un piano di attuazione e determinate intese amministrative. In assenza di tale piano e di tali intese, le rispettive parti dell’accordo non possono essere applicate. Sarebbe pertanto necessario prevedere la sospensione delle rispettive parti dell’accordo per il periodo durante il quale il piano di attuazioneo le intese amministrative sono sospesi o denunciati dalla Spagna. Al fine di rispettare le prerogative del Consiglio a norma dei trattati, la Spagna dovrebbe informare preventivamente la Commissione e il Consiglio e tenere conto delle osservazioni formulate prima di procedere a tale sospensione o denuncia del piano di attuazione o di eventuali intese amministrative.
(17)
A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno abilitare la Commissione a decidere in merito alle posizioni da adottare, a nome dell’Unione, in sede dei comitati specializzati istituiti in virtù dell’accordo per quanto riguarda l’estensione dell’applicazione di atti giuridici dell’Unione al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, onde assicurarne, per quanto possibile, l’applicazione simultanea nell’Unione e nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
(18)
È altresì opportuno abilitare la Commissione, a norma dell’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare, a nome dell’Unione, talune modifiche tecniche dell’accordo. Per altre decisioni adottate dai comitati specializzati, le posizioni da adottare a nome dell’Unione dovrebbero essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
(19)
Affinché l’Unione sia in grado di intervenire rapidamente e con efficacia a tutela dei propri interessi conformemente all’accordo, nonché alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dello stesso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive e di riequilibrio, come anche di decidere in merito alla sospensione mirata di obblighi specifici ai sensi dell’accordo o di eventuali accordi integrativi, nei casi di violazione di talune disposizioni dell’accordo o di mancato adempimento di determinate condizioni, in particolare nei settori della circolazione delle persone, della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, degli aiuti di Stato, dell’imposizione indiretta e degli scambi di merci, nonché del trasporto su strada. La sospensione totale o parziale dell’accordo o di eventuali accordi integrativi, oltre alla sospensione mirata di obblighi specifici, dovrebbe essere decisa in conformità dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
(20)
Considerate le circostanze molto particolari della Spagna, che è lo Stato membro limitrofo e svolge un ruolo significativo nell’attuazione dell’accordo, è opportuno prevedere che la Commissione consulti la Spagna prima di adottare le decisioni di cui alla presente decisione e prima di presentare le opportune proposte al Consiglio.
(21)
Ogniqualvolta l’Unione sia tenuta ad agire per conformarsi all’accordo, l’azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione dell’Unione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dall’accordo, salvo che quest’ultimo rimandi ad altre istituzioni, altri organi e altri organismi specifici dell’Unione, e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l’Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell’accordo.
(22)
In considerazione del carattere eccezionale e unico dell’accordo, che – per quanto riguarda l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione – è una conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi, in via eccezionale, della possibilità che l’Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante l’accordo non pregiudica le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all’articolo 4 dell’accordo.
(23)
È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, formulare la dichiarazione comune sull’interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita di cui all’articolo 41, paragrafo 2, dell’accordo, la dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi e la dichiarazione comune dell’Unione europea e del Regno Unito relativa all’articolo 152, paragrafo 1, dell’accordo, accluse alla presente decisione ed à opportuno approvare il testo proposto dalla Commissione per una dichiarazione sull’integrazione della connettività del trasporto su strada di Gibilterra.
(24)
Mediante l’eliminazione di tutte le barriere fisiche alla circolazione delle persone e al movimento delle merci tra l’Unione e Gibilterra l’accordo limiterà le perturbazioni per i cittadini, le imprese e gli altri portatori di interessi che operano nella zona causate dalla piena attuazione del sistema di ingressi/uscite. È pertanto opportuno applicarlo a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.
(25)
La firma dell’accordo per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è oggetto di una procedura distinta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie che non ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, riguardo a Gibilterra («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
2
)
.
Articolo 2
1. La Commissione rappresenta l’Unione in sede di consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti a norma degli articoli 22 e 23 dell’accordo.
2. Ciascuno Stato membro, in particolare la Spagna, è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell’ambito della delegazione dell’Unione, alle riunioni del consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell’accordo.
3. Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell’accordo, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso al più tardi 8 giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta.
Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell’accordo, nonché al ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura.
4. La Commissione informa opportunamente il Parlamento europeo.
Articolo 3
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede dei comitati specializzati istituiti dall’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo per quanto riguarda le decisioni di tali comitati che si limitano a estendere l’applicazione di atti giuridici dell’Unione al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è adottata dalla Commissione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede dei comitati specializzati istituiti dall’articolo 23, paragrafo 1, dell’accordo per quanto riguarda le decisioni di tali comitati sulle modifiche tecniche dell’accordo a norma dell’articolo 75, paragrafo 3, dell’articolo 92, paragrafo 3, dell’articolo 123, paragrafo 2, dell’articolo 125, paragrafo 2, dell’articolo 154, paragrafo 3, dell’articolo 184, paragrafo 7, dell’articolo 257, paragrafo 5, e dell’articolo 283, paragrafo 5, lettere a) e d), dell’accordo, è adottata dalla Commissione.
Articolo 4
1. Qualsiasi decisione dell’Unione di adottare le misure seguenti a norma dell’accordo è presa dalla Commissione, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell’accordo:
a)
sospensione dell’attuazione degli obblighi a norma dell’articolo 67;
b)
applicazione delle misure di riequilibrio di cui all’articolo 198, paragrafo 6;
c)
applicazione delle misure correttive di cui all’articolo 209, paragrafo 3;
d)
ricorso alla procedura di salvaguardia di cui all’articolo 249;
e)
sospensione dell’attuazione degli obblighi a norma dell’articolo 252, paragrafo 2, o applicazione delle misure di cui all’articolo 252, paragrafo 3;
f)
applicazione delle misure correttive di cui all’articolo 284.
2. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio dell’intenzione di adottare qualsiasi misura di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa opportunamente anche il Parlamento europeo.
3. La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall’accordo esistenti prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 si applica
mutatis mutandis
.
Articolo 5
Prima di adottare qualsiasi decisione sulla base della presente decisione, e prima di presentare qualsiasi proposta al Consiglio in relazione all’accordo, la Commissione consulta la Spagna.
Articolo 6
1. La Spagna informa preventivamente il Consiglio e la Commissione della sospensione o della denuncia del piano di attuazione di cui all’articolo 7 dell’accordo («piano di attuazione») o delle intese amministrative di cui agli articoli 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 e 265 dell’accordo e al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale («intese amministrative»), al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio prima di tale sospensione o denuncia. La Spagna tiene in considerazione le osservazioni formulate.
2. La Spagna informa il Consiglio e la Commissione in merito alla sospensione o alla denuncia, da parte del Regno Unito, del piano di attuazione o delle intese amministrative.
Articolo 7
L’esercizio della competenza dell’Unione mediante l’accordo non pregiudica le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all’articolo 4 dell’accordo.
Articolo 8
1. La Spagna notifica alla Commissione che il piano di attuazione e le intese amministrative sono in vigore e sono stati pienamente attuati.
2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dal 15 luglio 2026, purché sia stato firmato e siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 336, paragrafo 2.
3. L’Unione notifica al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, l’espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 2, il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, abbia notificato all’Unione l’avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l’applicazione a titolo provvisorio.
Articolo 9
1. Sono approvate le dichiarazioniseguenti accluse alla presente decisione:
a)
la dichiarazione comune sull’interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un’attività retribuita di cui all’articolo 41, paragrafo 2, dell’accordo;
b)
la dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi;
c)
la dichiarazione comune dell’Unione europea e del Regno Unito relativa all’articolo 152, paragrafo 1, dell’accordo.
2. Il Cosiglio approva il testo proposto dalla Commissione per una dichiarazione sull’integrazione della connettività del trasporto su strada di Gibilterra;
3. Il Consiglio prende atto della dichiarazione del Regno Unito relativa a un accordo speculare tra i paesi associati a Schengen e il Regno Unito.
Articolo 10
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 1
o
luglio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
(
1
)
GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj
.
(
2
)
Il testo dell’accordo è pubblicato nella
GU L, 2026/1562, 14.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/1562/oj
.
DICHIARAZIONE COMUNE SULL’INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL’ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2, DELL’ACCORDO
Desiderosi di garantire un’interpretazione comune, l’Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra convengono che, ai fini dell’accordo, la categoria di persone che svolgono un’attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell’altra parte contraente per svolgere un’occupazione a scopo di lucro o un’attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.
La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:
a)
uomini e donne d’affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nell’Unione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra);
b)
sportivi e artisti che svolgono un’attività episodica;
c)
giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza; e
d)
tirocinanti nell’ambito di un gruppo di aziende.
L’attuazione della presente dichiarazione è monitorata dal comitato specializzato per la circolazione delle persone, che può proporre modifiche qualora lo ritenga necessario alla luce dell’esperienza maturata dalle parti.
DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA LOTTA AI REGIMI FISCALI DANNOSI
L’Unione europea
(
1
)
e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra (i «partecipanti») approvano la seguente dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi.
In sintonia coi principi mondiali della concorrenza fiscale leale, i partecipanti s’impegnano a contrastare i regimi fiscali dannosi, in particolare quelli in grado di favorire l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, in conformità dell’azione 5 del piano d’azione dell’OCSE sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In tale contesto i partecipanti s’impegnano ad applicare i principi a base della lotta ai regimi fiscali dannosi conformemente alla presente dichiarazione politica comune.
Tra i regimi fiscali dannosi si annoverano i regimi di tassazione delle imprese che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull’ubicazione di attività imprenditoriali, compresa l’ubicazione di gruppi di imprese, nel territorio dei partecipanti. Tali regimi fiscali comprendono sia disposizioni legislative o regolamentari che prassi amministrative.
Dovrebbe essere considerato potenzialmente dannoso il regime fiscale che soddisfa il criterio per l’accesso - ovvero determina un livello d’imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l’imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati sul territorio dei partecipanti. Questo livello d’imposizione può funzionare in base all’aliquota fiscale nominale, alla base imponibile o ad altri elementi pertinenti.
In tale contesto e tenendo conto dell’approccio definito a livello mondiale, per valutare se un dato regime di tassazione delle imprese sia dannoso si dovrebbe tener conto della presenza di uno o più dei seguenti fattori chiave:
a)
se le agevolazioni sono completamente isolate dall’economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale, o sono riservate esclusivamente ai non residenti;
b)
se il regime accorda le agevolazioni anche in assenza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all’interno del territorio del partecipante che offre queste agevolazioni fiscali;
c)
se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE;
d)
se il regime fiscale manca di trasparenza, anche sotto forma di un allentamento non trasparente delle disposizioni normative a livello amministrativo o di un’assenza di fatto di scambio d’informazioni in relazione al regime.
I partecipanti possono tenere un dialogo annuale per discutere le questioni relative all’applicazione di tali principi.
(
1
)
Ai fini degli impegni di cui alla presente dichiarazione, per quanto riguarda l’Unione europea i riferimenti ai partecipanti si intendono fatti, secondo il caso, all’Unione europea, ai suoi Stati membri ovvero all’Unione europea e ai suoi Stati membri.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELL’UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO RELATIVA ALL’ARTICOLO 152, PARAGRAFO 1, DELL’ACCORDO
Le parti riconoscono che le disposizioni relative all’assistenza reciproca di cui alla parte II, titolo V, capo 6, integrano i pertinenti strumenti del Consiglio d’Europa elencati all’articolo 152, paragrafo 1, solo nella misura in cui tali strumenti del Consiglio d’Europa sono applicabili a uno Stato membro o al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra. Le parti confermano di concordare sul fatto che i riferimenti a tali strumenti del Consiglio d’Europa non li rendono applicabili a uno Stato membro o al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se non hanno ratificato tali strumenti del Consiglio d’Europa.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1732/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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