Decisione UE In vigore

Decisione UE 1561/2026

Decisione (UE) 2026/1561 del Consiglio, del 29 giugno 2026, relativa all’istituzione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE

Pubblicato: 29/06/2026 In vigore dal: 29/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1561 del Consiglio, del 29 giugno 2026, relativa all’istituzione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE EN: Council Decision (EU) 2026/1561 of 29 June 2026 on the establishment of the Research Programme of the Research Fund for Coal and Steel, the multiannual technical guidelines for that programme, the multiannual financial guidelines for managing the assets of the Research Fund for Coal and Steel, and repealing Decisions 2003/77/EC and 2008/376/EC

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1561 17.7.2026 DECISIONE (UE) 2026/1561 DEL CONSIGLIO del 29 giugno 2026 relativa all’istituzione del programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio, agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma, agli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e che abroga le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Ai fini del protocollo (n. 37) relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in conformità della decisione (UE) 2026/1545 del Consiglio ( 2 ) la Commissione è tenuta a gestire la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, il patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (congiuntamente denominati «patrimonio»). (2) La decisione 2008/376/CE del Consiglio ( 3 ) ha adottato il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma di ricerca»). Il programma di ricerca dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e innovazione negli Stati membri, concorrendo in tal modo a raggiungere l’obiettivo di un investimento totale in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3 % del prodotto interno lordo dell’Unione. (3) A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma di ricerca, i programmi di lavoro dovrebbero tenere debitamente conto dell’evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell’Unione individuate nelle comunicazioni della Commissione «Bussola per la competitività dell’UE», «Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione», «Un piano d’azione europeo per la siderurgia e la metallurgia» e «Il Green Deal europeo». (4) Al fine di promuovere una transizione giusta, il programma di ricerca dovrebbe contribuire al rilancio sociale, economico e ambientale delle regioni carbonifere e siderurgiche particolarmente colpite dalla transizione di tali settori. (5) Per migliorare l’attrattiva e l’impatto del programma di ricerca, mobilitare e accelerare gli investimenti privati in ricerca e innovazione, stimolare la competitività e accelerare la trasformazione industriale dei settori siderurgico e carbonifero verso la transizione verde e la decarbonizzazione in un contesto geopolitico ed economico difficile, è necessario impegnare tutto il patrimonio disponibile nell’arco di otto anni. (6) In un contesto economico e finanziario in evoluzione, l’esperienza recente ha dimostrato la necessità di una maggiore flessibilità e di un quadro finanziario e tecnico più attrattivo per l’attuazione del programma di ricerca. Gli orientamenti tecnici pluriennali («orientamenti tecnici») del programma di ricerca dovrebbero consentire un approccio più flessibile nella sua attuazione e dovrebbero pertanto semplificare ulteriormente l’accesso ai finanziamenti nell’ambito di tale programma e massimizzare l’efficacia e l’impatto di tali finanziamenti. (7) La sostituzione della decisione 2008/376/CE è necessaria per semplificare il panorama dei programmi di finanziamento dell’Unione, in particolare allineando il programma di ricerca agli strumenti utilizzati nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea Orizzonte Europa (2021-2027), istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , e quelli che saranno utilizzati nell’ambito del suo successore. L’allineamento è necessario, tra l’altro, in relazione ai tassi di finanziamento tra i programmi, il che consentirà la complementarità tra i vari programmi nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio, permettendo ai richiedenti di passare agevolmente da un programma all’altro, se del caso. Le modifiche nella gestione istituzionale degli strumenti di finanziamento e il « codice unico » introdotto dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) hanno comportato la necessità di allineare gli orientamenti tecnici per il programma di ricerca. Tali modifiche, unitamente alle modifiche dell’attuazione del programma di ricerca al fine di conseguire gli obiettivi di investimento, rendono ancor più necessario sostituire la decisione 2008/376/CE. (8) Il programma di ricerca dovrebbe finanziare azioni sulla base di inviti aperti. Le azioni dovrebbero assumere principalmente la forma di progetti di ricerca concernenti l’intera gamma dei livelli di maturità tecnologica, dal livello basso a quello elevato, consentendo una maggiore partecipazione dell’industria, comprese le piccole e medie imprese, dei soggetti pubblici e del mondo accademico. (9) Al fine di tutelare la Commissione e gli altri beneficiari dal rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari e per ridurre l’onere a carico dei richiedenti in relazione alla prestazione di garanzie bancarie, è opportuno estendere al programma di ricerca il ricorso al meccanismo di mutua assicurazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695. (10) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ha previsto l’istituzione di un centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali («centro di innovazione»). Raccogliendo e analizzando informazioni sulle tecniche innovative, il centro di innovazione contribuisce, tra l’altro, alla riduzione al minimo dell’inquinamento, alla decarbonizzazione, all’efficienza delle risorse e a un’economia circolare che usi meno sostanze chimiche o sostanze chimiche più sicure nelle attività che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Al fine di monitorare il progresso tecnologico e valutare i benefici ambientali così come i vantaggi della trasformazione industriale nell’Unione e i compromessi che implica, le relazioni periodiche dei progetti di ricerca nell’ambito del programma di ricerca dovrebbero essere condivise per informazione con il centro di innovazione. (11) Affinché tutto il patrimonio disponibile sia impegnato entro otto anni, gli obiettivi di investimento delle operazioni di gestione patrimoniale dovrebbero essere aggiornati. Il patrimonio dovrebbe essere investito con l’obiettivo di preservarne e, ove possibile, accrescerne il valore al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalle richieste di fondi. Gli altri aspetti delle operazioni di gestione patrimoniale dovrebbero essere adeguati all’obiettivo di investimento aggiornato. (12) Gli orientamenti finanziari pluriennali («orientamenti finanziari») dovrebbero prevedere flessibilità per quanto riguarda gli aspetti tecnici dell’attuazione e dovrebbero specificare gli strumenti di investimento adeguati per raggiungere gli obiettivi di investimento. Le norme relative alle modalità di investimento, in particolare quelle relative ai principi di ripartizione delle attività, agli investimenti ammissibili e alle considerazioni ambientali, sociali e di governance, sono di natura tecnica. Per gli altri portafogli gestiti dalla Commissione sarebbero in linea di principio determinati secondo le norme relative alla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Conseguentemente, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a decidere di ampliare la gamma degli investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e altre operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, così come le valute di altre economie avanzate, elencate dal Fondo monetario internazionale, ferma restando la copertura del rischio di cambio. Per allineare gli orientamenti finanziari applicabili agli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance alle norme applicabili agli altri portafogli da essa gestiti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a stabilire orientamenti finanziari dettagliati. (13) Ai fini della trasparenza finanziaria è opportuno fornire agli Stati membri una relazione annuale contenente le informazioni sulle operazioni di gestione del patrimonio effettuate conformemente agli orientamenti finanziari, indicando anche la ripartizione del patrimonio tra le diverse classi di attività, e una spiegazione relativa alle eventuali modifiche di rilievo apportate alla ripartizione strategica delle attività. (14) Al programma di ricerca si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (15) Per tenere conto dei diversi metodi contributivi dei partecipanti, in particolare nelle attività di ricerca e innovazione, dovrebbe essere possibile dichiarare contributi in natura da parte di terzi come costi ammissibili, in deroga all’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Per incentivare la valorizzazione dei risultati, le entrate generate da tale valorizzazione non dovrebbero essere considerate come entrate dell’azione, in deroga all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. (16) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ( 8 ) , (Euratom, CE) n. 2185/96 ( 9 ) e (UE) 2017/1939 del Consiglio ( 10 ) , è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. In conformità del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) . In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all’EPPO e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. (17) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda talune decisioni relative all’approvazione del finanziamento dei progetti di ricerca. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) . (18) È opportuno abrogare la decisione 2003/77/CE del Consiglio ( 13 ) e la decisione 2008/376/CE. (19) A fini di semplificazione è opportuno riunire gli orientamenti tecnici e finanziari. (20) Per assicurare un’attuazione coerente del programma di ricerca nel 2026, la decisione 2008/376/CE dovrebbe continuare ad applicarsi per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate a seguito degli inviti pubblicati fino al 31 dicembre 2026. (21) Per motivi di chiarezza riguardo alle norme applicabili alle azioni, è opportuno rinviare l’applicazione della presente decisione al 1 o gennaio 2027, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: CAPO I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto La presente decisione istituisce il programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio («programma di ricerca») e ne stabilisce gli obiettivi, il bilancio e gli orientamenti tecnici pluriennali («orientamenti tecnici») e gli orientamenti finanziari pluriennali («orientamenti finanziari») per la gestione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio (congiuntamente denominati «patrimonio»). Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «carbone»: una delle accezioni seguenti: a) carbon fossile, inclusi i carboni di alto rango e i carboni «A» di medio rango (carboni subbituminosi) quali definiti dal sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite; b) bricchette di carbon fossile; c) coke e semicoke derivati dal carbon fossile; d) lignite, inclusi i carboni di basso rango «C» (ortoligniti) e i carboni di basso rango «B» (metaligniti) quali definiti nel sistema di codificazione internazionale del carbone della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite; e) coke e semicoke derivati dalla lignite; f) scisti bituminosi; 2) «soggetto giuridico»: uno dei soggetti seguenti: a) una persona fisica; b) una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome e di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi; c) un’entità non avente personalità giuridica, di cui all’articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; 3) «risultato dell’azione»: qualsiasi risultato tangibile o intangibile di una data azione, per esempio dati, conoscenze o competenze, indipendentemente dalla loro forma o natura e dal fatto che possano essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale; 4) «acciaio»: una delle accezioni seguenti: a) materie prime per la produzione di ferro e acciaio; b) ghisa (compresa la ghisa liquida) e ferroleghe; c) prodotti grezzi e semilavorati di ferro, acciaio ordinario o acciaio speciale (compresi i prodotti per il riutilizzo e la rilaminazione); d) prodotti finiti a caldo di ferro, acciaio ordinario o speciale (prodotti rivestiti o non rivestiti, esclusi getti di acciaio, prodotti di fucinatura e prodotti di metallurgia delle polveri); e) prodotti finiti di ferro, acciaio ordinario o speciale (rivestiti o non rivestiti); f) prodotti della prima trasformazione dell’acciaio atti a rafforzare la posizione competitiva dei prodotti di ferro e acciaio di cui alle lettere da a) a e); g) rottami di ferro e rifiuti di acciaio destinati al riciclaggio e al ritrattamento; 5) «valorizzazione»: l’uso dei risultati dell’azione in attività diverse da quelle contemplate dall’azione stessa, compresa la relativa diffusione. Articolo 3 Obiettivi del programma 1.   Il programma di ricerca aiuta la competitività dei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio sostenendo la ricerca collaborativa orientata all’industria in tali settori, anche per quanto riguarda le applicazioni a duplice uso. 2.   Il programma di ricerca sostiene le tecnologie di punta nel settore della siderurgia pulita, contribuendo agli obiettivi di neutralità climatica nell’Unione e rafforzando l’autonomia strategica dell’Unione lungo la catena del valore dell’acciaio. Il programma di ricerca sostiene inoltre progetti di ricerca volti a gestire la transizione giusta per le miniere di carbone precedentemente in esercizio o per quelle in fase di chiusura e le relative infrastrutture, e per le regioni in cui sono ubicate, in particolare quelle che incontrano difficoltà significative in termini sociali, economici o ambientali a causa della transizione nei settori carbonifero e siderurgico. 3.   Il programma di ricerca promuove la valorizzazione e l’innovazione, compresi il collaudo e la sperimentazione di nuovi metodi, per migliorare la rilevanza dei risultati della ricerca per il mercato e accrescere il potenziale di diffusione su larga scala. Promuove inoltre soluzioni commercialmente valide e scalabili sul piano industriale. 4.   Il programma di ricerca deve essere coerente con gli obiettivi dell’Unione a livello politico, scientifico e tecnologico e integra le attività svolte negli Stati membri. 5.   Il programma di ricerca sostiene le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento pertinenti volte ad accelerare lo sviluppo tecnologico fino alla diffusione. 6.   Il programma di ricerca sostiene i progetti di ricerca finalizzati al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’articolo 4 per il carbone e nell’articolo 5 per l’acciaio. Articolo 4 Obiettivi di ricerca per il carbone 1.   I progetti di ricerca mirano ad accelerare la transizione, entro il 2050, verso un’economia dell’Unione a impatto climatico zero, con gli obiettivi di sostenere la progressiva eliminazione dei combustibili fossili e sostenere il rilancio sociale, economico ed ecologico delle regioni carbonifere, sviluppare attività alternative presso i vecchi siti minerari ed evitare o affrontare i danni ambientali causati dalle miniere di carbone in fase di chiusura, da quelle precedentemente in esercizio e dalle regioni in cui tali miniere sono ubicate. 2.   Particolare attenzione è prestata al consolidamento della leadership dell’Unione nella gestione della transizione, compreso il riadattamento, delle miniere di carbone precedentemente in esercizio e delle infrastrutture connesse al carbone, attraverso soluzioni tecnologiche e non tecnologiche, sostenendo nel contempo il trasferimento tecnologico e non tecnologico. Le attività di ricerca finalizzate a tali obiettivi devono presentare vantaggi climatici e ambientali tangibili, in linea con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. 3.   I progetti di ricerca tengono presenti le questioni inerenti alla sicurezza nelle miniere di carbone in fase di chiusura e in quelle precedentemente in esercizio, al fine di migliorare le condizioni di lavoro e gli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro, così come gli aspetti ambientali nocivi per la salute. 4.   I progetti di ricerca sono intesi a eliminare gli effetti che le miniere di carbone in fase di chiusura e le miniere precedentemente in esercizio producono sul clima, sull’atmosfera, sull’acqua e sui suoli. 5.   I progetti di ricerca prendono in considerazione: a) tecnologie nuove e perfezionate per evitare l’inquinamento ambientale – come le fughe di metano e le relative emissioni di gas a effetto serra e la contaminazione delle falde acquifere – delle miniere di carbone in fase di chiusura, delle miniere precedentemente in esercizio e delle relative aree circostanti, compresi l’atmosfera, il territorio, i suoli e l’acqua; b) soluzioni per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti minerari, il miglioramento della circolarità e il ripristino dell’ambiente; e c) tecnologie per ripristinare e proteggere i siti dagli effetti a lungo termine. Articolo 5 Obiettivi di ricerca per l’acciaio 1.   I progetti di ricerca mirano a sviluppare, dimostrare e perfezionare i processi di fabbricazione dell’acciaio e di finitura sostenibili e a basse emissioni, al fine di migliorare la qualità dei prodotti, aumentare la produttività e ridurre le dipendenze strategiche. 2.   I progetti di ricerca si concentrano sullo sviluppo di prodotti di acciaio avanzati, sostenibili e a basse emissioni e dei relativi mercati guida che soddisfino le esigenze degli utilizzatori di acciaio, riducendo nel contempo le emissioni e l’impatto ambientale, conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/87/CE ( 14 ) , della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (UE) 2024/1781 ( 15 ) del Parlamento europeo e del Consiglio. 3.   I progetti di ricerca consentono la conservazione delle risorse, la preservazione degli ecosistemi e la transizione a un’economia circolare e considerano la sicurezza nella produzione di acciaio e nei suoi usi. 4.   Nei progetti di ricerca è prestata particolare attenzione allo sviluppo continuo di competenze adeguate all’evoluzione del settore verso nuovi processi a zero emissioni nette di carbonio, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla promozione di standard elevati in materia di salute e sicurezza e di mezzi di sussistenza sostenibili. 5.   I progetti di ricerca accelerano il ricorso alle tecnologie digitali, tra cui l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, nella produzione e negli usi dell’acciaio. Articolo 6 Bilancio 1.   La dotazione finanziaria del programma di ricerca per il periodo dal 1 o gennaio 2027 al 31 dicembre 2034 è costituita dagli elementi seguenti: a) gli importi della dotazione annuale messi a disposizione del Fondo di ricerca carbone e acciaio a seguito dell’annullamento di impegni di bilancio; b) il patrimonio restante e gli utili da esso generati; e c) gli importi delle precedenti dotazioni annuali non ancora iscritti in bilancio. 2.   La dotazione finanziaria del programma di ricerca è impegnata integralmente mediante quattro programmi di lavoro che riguardano rispettivamente gli anni 2027 e 2028, 2029 e 2030, 2031 e 2032 e 2033 e 2034. I programmi di lavoro prevedono inviti annuali a presentare proposte conformemente all’articolo 10. Articolo 7 Ammissibilità 1.   Qualsiasi soggetto giuridico stabilito nel territorio di uno Stato membro può partecipare al programma di ricerca e chiedere assistenza finanziaria. 2.   Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese candidato può partecipare al programma di ricerca senza ricevere alcun contributo finanziario, tranne qualora diversamente previsto nel rispettivo accordo europeo e nei relativi protocolli o nelle decisioni del rispettivo consiglio di associazione. 3.   Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in un paese terzo può partecipare al programma di ricerca sulla base di singoli progetti senza ricevere alcun contributo finanziario, purché tale partecipazione sia nell’interesse dell’Unione. Articolo 8 Attuazione e contributo finanziario 1.   Il programma di ricerca è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta della Commissione tramite agenzie esecutive. 2.   I finanziamenti nell’ambito del programma di ricerca sono erogati sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ad eccezione del finanziamento delle azioni necessarie per la gestione razionale ed efficace del programma di ricerca, come la valutazione e la selezione delle proposte, il monitoraggio e la valutazione, gli studi, il raggruppamento e la messa in rete dei progetti di ricerca finanziati. Articolo 9 Sicurezza per i progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso 1.   I progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso realizzati nell’ambito del programma di ricerca rispettano le norme nazionali applicabili in materia di sicurezza, comprese le norme relative alla protezione delle informazioni classificate dell’UE contro la divulgazione non autorizzata, e qualsiasi altra pertinente normativa dell’Unione e nazionale. 2.   Laddove necessario, le proposte comprendono un’autovalutazione di sicurezza in cui sono individuate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa dell’Unione e nazionale. 3.   Laddove necessario, la Commissione sottopone a una procedura di controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza. I soggetti giuridici che partecipano a un progetto a duplice uso provvedono alla protezione contro la divulgazione non autorizzata delle informazioni classificate dell’UE usate o generate nell’ambito dell’azione. Prima dell’avvio delle attività in questione presentano prova del nulla osta di sicurezza del personale o del nulla osta di sicurezza della struttura rilasciato dalle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza. 4.   Se esperti esterni indipendenti sono chiamati a occuparsi di informazioni classificate dell’UE, la loro nomina è subordinata a un appropriato nulla osta di sicurezza. 5.   Ove opportuno la Commissione può effettuare controlli di sicurezza. 6.   Le proposte o azioni non conformi alle norme di sicurezza previste dal presente articolo sono respinte o cessate in qualsiasi momento. Gli Stati membri sono informati della cessazione dei progetti di ricerca sui prodotti a duplice uso non conformi a tali norme. CAPO II Orientamenti tecnici Articolo 10 Inviti a presentare proposte 1.   Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati due volte l’anno. Il contenuto e la pubblicazione degli inviti a presentare proposte devono essere conformi all’articolo 197 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 2.   Le proposte si riferiscono agli obiettivi di ricerca di cui agli articoli 4 e 5 e, ove applicabile, agli obiettivi prioritari elencati nelle condizioni degli inviti a presentare proposte. 3.   Al fine di coprire l’intera catena del valore, i programmi di lavoro sono concepiti in modo da riguardare l’intera gamma dei livelli di maturità tecnologica, dal livello basso a quello elevato, e comprendono la ricerca dal basso verso l’alto e progetti di varia portata per garantire la partecipazione di un’ampia gamma di portatori di interessi. 4.   La procedura di selezione, attribuzione e valutazione delle proposte si svolge in conformità, rispettivamente, degli articoli 201, 202 e 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 5.   Ai fini dell’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione è composto da esperti esterni indipendenti, salvo in casi debitamente motivati. Articolo 11 Sovvenzioni 1.   I progetti basati sulle proposte selezionate sono oggetto di una convenzione di sovvenzione. La convenzione di sovvenzione è stipulata in base al contratto tipo pertinente elaborato dalla Commissione, tenendo conto, ove opportuno, della natura delle attività in questione. 2.   I beneficiari attuano le azioni nel rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla presente decisione, dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e dalla convenzione di sovvenzione. Articolo 12 Tassi di finanziamento 1.   È applicato un unico tasso di finanziamento per azione a tutte le attività finanziate da tale azione. Il tasso massimo per azione è fissato nelle condizioni dell’invito a presentare proposte. 2.   Può essere rimborsato fino al 100 % dei costi totali ammissibili per azione nell’ambito del programma di ricerca. Tuttavia, nel caso di soggetti giuridici che per forma giuridica agiscono per scopo di lucro o hanno come scopo di legge o statutario quello di distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri, può essere rimborsato fino al 70 % del totale dei costi ammissibili per azione nell’ambito del programma di ricerca. Nonostante il primo e il secondo comma, nel caso delle piccole e medie imprese può essere rimborsato fino al 100 % del totale dei costi ammissibili per azione nell’ambito del programma di ricerca. Articolo 13 Costi indiretti 1.   I costi indiretti ammissibili sono pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o importi forfettari comprendenti costi indiretti. Se del caso, i costi indiretti ammissibili inclusi nei costi unitari o negli importi forfettari sono calcolati conformemente al primo comma. 2.   Nonostante il paragrafo 1, se previsto nelle condizioni dell’invito, i costi indiretti ammissibili possono essere dichiarati sotto forma di importo forfettario o di costi unitari. Articolo 14 Costi ammissibili 1.   In deroga all’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza del totale dei costi diretti ammissibili del terzo interessato. 2.   In deroga all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i profitti generati dalla valorizzazione non sono considerati entrate generate dall’azione. Articolo 15 Gestione dei risultati dell’azione I beneficiari gestiscono i risultati dell’azione nel rispetto degli obblighi stabiliti nelle condizioni dell’invito a presentare proposte e nella convenzione di sovvenzione. Articolo 16 Ricorso al meccanismo di mutua assicurazione I contributi al meccanismo di mutua assicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2021/695 coprono il rischio associato al recupero degli importi dovuti dai beneficiari e sono considerati conformi ai requisiti di garanzia dell’articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Garanzie o coperture aggiuntive non sono accettate da parte dei beneficiari né ad essi imposte. Articolo 17 Relazioni tecniche 1.   Per tutti i progetti di ricerca i beneficiari redigono relazioni tecniche periodiche. Tali relazioni sono utilizzate per illustrare i progressi tecnici realizzati durante il periodo di riferimento. Le relazioni sono condivise per informazione con il centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali istituito a norma dell’articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE. 2.   Al termine dei lavori, i beneficiari presentano alla Commissione una relazione tecnica finale comprendente una valutazione dell’impatto e delle possibilità di sfruttamento dei risultati del progetto di ricerca. La Commissione pubblica detta relazione integralmente o sotto forma di riassunto, a seconda della pertinenza strategica del progetto di ricerca. Articolo 18 Esame finale delle attività 1.   Al termine del programma di ricerca la Commissione effettua un esame finale delle attività e presenta le sue conclusioni in una relazione. La relazione è inviata al comitato del carbone e dell’acciaio. 2.   La Commissione può nominare esperti altamente qualificati per assisterla nella realizzazione dell’esame finale delle attività. Capo III Orientamenti finanziari Articolo 19 Orientamenti finanziari 1.   Il patrimonio è gestito allo scopo di effettuare pagamenti annuali o semestrali, nei limiti della dotazione annuale, per finanziare la ricerca collaborativa nei settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio. I pagamenti annuali o semestrali sono finanziati utilizzando le entrate nette provenienti dagli investimenti e gli importi in contanti generati dalla vendita di parte del patrimonio fino a concorrenza delle dotazioni annuali. 2.   Se lo ritiene opportuno, la Commissione riesamina gli articoli da 20 a 26. A tal fine, la Commissione rivaluta il funzionamento e l’efficacia degli orientamenti finanziari e, se lo ritiene opportuno, propone modifiche. Articolo 20 Uso dei fondi 1.   Il patrimonio della CECA in liquidazione, compresi sia il portafoglio di prestiti attivi sia gli investimenti, è utilizzato secondo le necessità per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA in liquidazione relativi ai prestiti passivi ancora accesi, agli impegni derivanti da precedenti bilanci operativi e agli impegni imprevisti. 2.   Il patrimonio non necessario per soddisfare i rimanenti obblighi della CECA in liquidazione è investito dalla Commissione in modo prudente e coerente con l’orizzonte di investimento scelto di cui all’articolo 21 ed è utilizzato per finanziare la ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio. Articolo 21 Orizzonte di investimento, obiettivo e tolleranza al rischio 1.   Il patrimonio è investito con l’obiettivo di preservarne e, ove possibile, accrescerne il valore al fine di soddisfare il fabbisogno di liquidità derivante dalle richieste di fondi («obiettivo di investimento»). L’obiettivo di investimento è perseguito lungo l’orizzonte d’investimento e realizzato con un livello di affidabilità elevato. 2.   Il patrimonio è gestito secondo norme prudenziali e conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, alle norme e procedure stabilite dal contabile della Commissione e al quadro di gestione dei rischi della Commissione. 3.   L’obiettivo di investimento è raggiunto mediante l’attuazione di una strategia di investimento prudente basata sulla diversificazione tra classi di attività, zone geografiche, emittenti e scadenze ammissibili («strategia di investimento»). La strategia di investimento tiene conto dell’orizzonte di investimento e dell’ammontare del patrimonio restante e garantisce, se e quando richiesto, la disponibilità dei fondi necessari in una forma sufficientemente liquida. 4.   La strategia di investimento è espressa sotto forma di ripartizione strategica delle attività, che stabilisce le ripartizioni mirate indicative tra le diverse categorie di attività finanziarie ammissibili. 5.   La Commissione rispecchia la ripartizione strategica delle attività in un parametro di riferimento strategico («parametro di riferimento») con il quale è messo a confronto il rendimento delle attività. 6.   La strategia di investimento e il parametro di riferimento sono determinati dalla Commissione conformemente alle norme sulla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nel caso in cui i fondi siano investiti esclusivamente in conti correnti bancari e depositi a termine, il parametro di riferimento per gli investimenti e la strategia di investimento non sono necessari. 7.   La Commissione può modificare la strategia di investimento e il parametro di riferimento in caso di: a) cambiamento delle condizioni economiche debitamente dimostrato dalla pertinente documentazione; b) cambiamento sostanziale delle esigenze e della situazione degli strumenti di finanziamento; oppure c) modifica significativa delle stime relative ai flussi in entrata o in uscita. La procedura per la modifica della strategia di investimento è identica a quella seguita per la determinazione iniziale. 8.   La strategia di investimento è stabilita tenendo conto dell’orizzonte di investimento e della tolleranza al rischio delle attività. Articolo 22 Principi di ripartizione delle attività e investimenti ammissibili 1.   Al fine di ridurre i rischi di investimento è garantita una sufficiente diversificazione tra tutte le classi di attività e all’interno delle stesse. In linea di principio, più rischiose o meno liquide sono le attività, minore deve essere la concentrazione dell’esposizione. 2.   Le attività possono conseguire l’esposizione a diverse classi di attività e la diversificazione mediante investimenti in organismi di investimento collettivo o in prodotti negoziati in borsa. 3.   Le attività sono investite soltanto nelle seguenti classi di attività, denominate in euro: a) attività del mercato monetario; b) titoli a reddito fisso; c) investimenti collettivi regolamentati in strumenti di debito e di capitale. 4.   Le attività conseguono l’esposizione alle classi di attività di cui al paragrafo 3 mediante investimenti negli strumenti descritti di seguito o attraverso le operazioni seguenti: a) depositi; b) strumenti del mercato monetario e fondi comuni monetari che offrono liquidità giornaliera, in conformità del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 16 ) ; c) strumenti di debito, quali obbligazioni, buoni ed effetti, e strumenti cartolarizzati in conformità dei criteri semplici, trasparenti e standardizzati stabiliti dal regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ) ; d) organismi di investimento collettivo disciplinati dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ) , compresi i fondi indicizzati quotati che investono in strumenti di capitale o in strumenti di debito in cui la perdita massima non può superare l’importo investito; e) contratti di vendita con patto di opzione conformemente al principio stabilito all’articolo 215, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; f) contratti di vendita con patto di riacquisto passivo; g) operazioni di prestito titoli mediante sistemi di compensazione riconosciuti, quali Clearstream ed Euroclear, o tramite i principali istituti finanziari specializzati in questo tipo di operazioni. 5.   I derivati sotto forma di contratti forward e future e di swap sono utilizzati unicamente ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio e non per scopi speculativi o di leva finanziaria sulle posizioni. Tali derivati possono essere utilizzati per l’adeguamento della durata, l’attenuazione del rischio di credito o di altri rischi rilevanti o per variazioni nella ripartizione delle attività coerenti con la strategia di investimento. 6.   Le attività possono essere investite in attività liquide del mercato monetario e in obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da soggetti sovrani e sovranazionali, purché siamo investite unicamente a fini di diversificazione ed esposizione a un’altra curva di tassi d’interesse. I rischi di cambio sono coperti attraverso un uso adeguato di swap o altri strumenti di copertura valutaria, in conformità del paragrafo 5. 7.   La Commissione può, conformemente alle norme sulla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ampliare la gamma degli investimenti ammissibili per ricomprendervi altre classi di attività e operazioni di investimento coerenti con gli obiettivi e la strategia di investimento, così come le valute di altre economie avanzate, elencate dal Fondo monetario internazionale e ferma restando la copertura del rischio di cambio. La decisione di includere nuove classi di attività o operazioni di investimento o valute di altre economie avanzate deve essere supportata da una giustificazione motivata per classe di attività, operazione o valuta, che illustri il modo in cui l’ampliamento delle possibilità di investimento consentirà di migliorare la performance delle attività in termini di rischio e rendimento. Tale giustificazione comprende una valutazione delle capacità operative necessarie per sostenere tale ampliamento delle possibilità di investimento. Articolo 23 Considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governance 1.   La strategia di investimento è attuata favorendo gli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance, ove disponibili e possibili, a condizione che siano conformi ai criteri di gestione del rischio. 2.   La Commissione può stabilire orientamenti dettagliati applicabili agli investimenti di natura ambientale, sociale e di governance, conformemente alle norme sulla delega dei poteri di esecuzione del bilancio di cui all’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Articolo 24 Trasferimento al bilancio generale dell’Unione per soddisfare gli obblighi di pagamento nell’ambito del Fondo di ricerca carbone e acciaio Le entrate nette provenienti dagli investimenti delle attività e gli importi in contanti generati dalla vendita parziale o totale del patrimonio sono trasferiti dalla CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, dal patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio quando necessario per soddisfare gli obblighi di pagamento della linea di bilancio destinata ai programmi di ricerca per i settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio. Articolo 25 Importi rimanenti Gli importi non spesi o recuperati rimanenti dopo l’esecuzione dell’ultimo invito a presentare proposte sono messi a disposizione del Fondo di ricerca carbone e acciaio e sono utilizzati esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all’industria del carbone e dell’acciaio. Articolo 26 Procedure di contabilità e di gestione 1.   La gestione dei fondi è contabilizzata nei conti annuali della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, nei conti annuali relativi al patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Tali conti si basano sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione in conformità dell’articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e sono presentati in conformità di dette norme, prendendo in considerazione la specificità della CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. I conti sono approvati dalla Commissione ed esaminati dalla Corte dei conti. La Commissione si avvale di imprese esterne per l’effettuazione di una revisione annuale dei conti. 2.   La Commissione effettua, in relazione alla CECA in liquidazione e, a liquidazione conclusa, al patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio, le operazioni di gestione di cui agli articoli da 20 a 26 conformemente alle proprie norme e procedure interne. 3.   La Commissione elabora una relazione annuale dettagliata sulle operazioni di gestione effettuate conformemente agli articoli da 20 a 26 e la trasmette agli Stati membri. Nella relazione annuale la Commissione include informazioni sull’uso delle diverse classi di attività, sui motivi che giustificano la scelta di investire in determinate classi di attività e sui rendimenti osservati per ciascuna classe di attività. CAPO IV Disposizioni transitorie e finali Articolo 27 Decisione relativa all’approvazione del finanziamento di determinati progetti di ricerca Quando l’importo stimato del contributo dell’Unione al programma di ricerca è pari o superiore a 5 milioni di EUR, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo all’approvazione del finanziamento dei progetti di ricerca. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 3. Articolo 28 Gestione del programma di ricerca e procedura di comitato 1.   La Commissione gestisce il programma di ricerca. Essa è assistita da gruppi tecnici e consultivi con competenze pertinenti, istituiti mediante sua decisione. 2.   La Commissione è assistita dal comitato del carbone e dell’acciaio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 4.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Articolo 29 Abrogazione e disposizioni transitorie Le decisioni 2003/77/CE e 2008/376/CE sono abrogate. La decisione 2008/376/CE continua tuttavia ad applicarsi per il finanziamento delle azioni intraprese sulla base di proposte presentate a seguito degli inviti a presentare proposte pubblicati fino al 31 dicembre 2026. Laddove necessario, i rimanenti compiti del comitato del carbone e dell’acciaio, istituito dalla decisione 2008/376/CE, relativi alle azioni di cui al secondo comma del presente articolo sono svolti dal comitato del carbone e dell’acciaio di cui all’articolo 28 della presente decisione. Articolo 30 Entrata in vigore e applicazione La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Fatto a Lussemburgo, il 29 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. MOUSHOUTTAS ( 1 ) Parere del 19 maggio 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2026/1545 del Consiglio, del 29 giugno 2026, che stabilisce le misure necessarie all’attuazione del protocollo n. 37 relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga la decisione 2003/76/CE ( GU L, 2026/1545, 17.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1545/oj ). ( 3 ) Decisione del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all’adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma ( GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/376/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 ( GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 6 ) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ( GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj ). ( 7 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj ). ( 8 ) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ( GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj ). ( 9 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità ( GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj ). ( 11 ) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale ( GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj ). ( 12 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ( GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ). ( 13 ) Decisione 2003/77/CE del Consiglio, del 1 o febbraio 2003, che stabilisce gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione dei fondi della CECA in liquidazione e, dopo la chiusura della liquidazione, del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio ( GU L 29 del 5.2.2003, pag. 25 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/77(1)/oj ). ( 14 ) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj ). ( 15 ) Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE ( GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ). ( 16 ) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ( GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1131/oj ). ( 17 ) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ( GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj ). ( 18 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ( GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1561/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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