Decisione (UE) 2026/1548 del Consiglio, dell’8 giugno 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029)
Decisione (UE) 2026/1548 del Consiglio, dell’8 giugno 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029)
EN: Council Decision (EU) 2026/1548 of 8 June 2026 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe and the European Community (2025–2029)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1548
7.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1548 DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2026
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente alla decisione (UE) 2025/2139 del Consiglio
(
1
)
, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipee la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 6 ottobre 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)
L’obiettivo del protocollo è consentire ai pescherecci dell’Unione di pescare nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e all’Unione e a Sao Tomé e Principe di collaborare più strettamente per sviluppare una politica della pesca sostenibile, promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca di Sao Tomé e Principe e nell’Oceano Atlantico e contribuire a creare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(3)
È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione.
(4)
L’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipee la Comunità europea
(
2
)
(«accordo») istituisce una commissione mista («commissione mista») incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e dei relativi protocolli di attuazione. La commissione mista può inoltre approvare determinate modifiche dei protocolli di attuazione. Al fine di agevolare l’approvazione delle modifiche del protocollo, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali riportate nell’allegato della presente decisione, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.
(5)
La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le modifiche del protocollo proposte sono approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.
(6)
Poiché il protocollo dura più di un esercizio finanziario, gli impegni di bilancio che stabilisce possono essere ripartiti sulla durata del protocollo in pagamenti annui, conformemente all’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(7)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data 20 agosto 2025,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipee la Comunità europea (2025-2029) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.
Articolo 2
Conformemente alle disposizioni e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione
(
5
)
.
Fatto a Luxembourg, l’8 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
A. VAFEADES
(
1
)
Decisione (UE) 2025/2139 del Consiglio, del 30 settembre 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2025-2029) (
GU L, 2025/2139, 22.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2139/oj
).
(
2
)
GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/894/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
5
)
La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dal segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
Procedura ai fini dell’approvazione delle modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista
1)
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del protocollo, la Commissione è autorizzata a negoziare con il governo di Sao Tomé e Príncipe e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte del protocollo per quanto riguarda:
a)
la revisione delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 2, del protocollo e di conseguenza della contropartita finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del protocollo;
b)
le modalità di attuazione di sostegno settoriale di cui all’articolo 7 del protocollo;
c)
le condizioni e le modalità tecniche per l’esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci dell’Unione;
d)
le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del protocollo.
2)
La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei dati statistici, biologici e di altro tipo più recenti e pertinenti trasmessi alla Commissione.
3)
A tal fine e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell’Unione («documento preparatorio»), affinché sia esaminato e approvato.
4)
La posizione proposta a nome dell’Unione che figura nel documento preparatorio si considera approvata a meno che un numero di Stati membri equivalente a una minoranza di blocco in seno al Consiglio, a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non sollevi un’opposizione in una sessione dell’organo preparatorio del Consiglio o entro venti giorni dalla ricezione del documento preparatorio, se quest’ultima data è anteriore. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.
5)
Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6)
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie alla sua attuazione.
7)
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del protocollo, la posizione da adottare da parte dell’Unione in sede di commissione mista è stabilita conformemente ai trattati e alle prassi di lavoro consolidate.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1548/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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