Decisione UE In vigore

Decisione UE 1544/2026

Decisione (UE) 2026/1544 del Consiglio, del 17 novembre 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032)

Pubblicato: 17/11/2025 In vigore dal: 17/11/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1544 del Consiglio, del 17 novembre 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) EN: Council Decision (EU) 2026/1544 of 17 November 2025 on the conclusion, on behalf of the Union, of the Protocol on the implementation of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands (2025-2032)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1544 5.8.2026 DECISIONE (UE) 2026/1544 DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione (UE) 2025/2625 del Consiglio ( 2 ) , il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è stato firmato il 9 dicembre 2025, con riserva della sua conclusione in data successiva. (2) Il protocollo mira a permettere ai pescherecci dell’Unione di pescare nella zona di pesca delle Isole Cook, a consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di collaborare strettamente per promuovere ulteriormente lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca delle Isole Cook e nell’Oceano Pacifico centrale e occidentale, e a contribuire alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca. (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell’Unione. (4) L’articolo 6 dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook ( 3 ) («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l’attuazione dell’accordo e del protocollo («commissione mista»). Inoltre, ai sensi dell’articolo 7 del protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate disposizioni e condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata. (5) La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga a tali modifiche. (6) Poiché il protocollo si estende su più esercizi, i relativi impegni di bilancio possono essere ripartiti in frazioni annue per la durata del protocollo, in conformità dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (7) Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’11 novembre 2025 ( 6 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione. Articolo 2 Conformemente alle disposizioni e condizioni di cui all’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 6 dell’accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione ( 7 ) . Fatto a Lussemburgo, il 17 novembre 2025 Per il Consiglio Il presidente A. VAFEADES ( 1 ) Parere del 20 maggio 2026 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Decisione (UE) 2025/2625 del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla firma, a nome dell’Unione europea, e sull’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2025-2032) ( GU L, 2025/2625, 23.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2625/oj ). ( 3 ) GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/776/oj . ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, ( GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 6 ) EDPS Opinion 29/2025 on the signing, provisional application and conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Government of the Cook Islands | European Data Protection Supervisor ( 7 ) La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . ALLEGATO Procedure per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista 1) Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del protocollo, la Commissione è autorizzata a negoziare con il governo delle Isole Cook e, se del caso e a condizione che rispetti il punto 3) del presente allegato, ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte del protocollo per quanto riguarda le questioni seguenti: a) la revisione delle possibilità di pesca a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del protocollo, e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del protocollo; b) le modalità di applicazione per il sostegno settoriale di cui all’articolo 4 del protocollo; c) le condizioni e le modalità tecniche per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi dell’Unione; d) le garanzie supplementari per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del protocollo. 2) La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione: a) sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca; b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri; c) tenga conto dei dati pertinenti più recenti, statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione. 3) A tal fine e sulla base dei dati di cui al punto 2) lettera c), la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da adottare a nome dell’Unione («documento preparatorio»), affinché sia esaminato e approvato. 4) La proposta di posizione dell’Unione figurante nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco al Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE, non vi si opponga durante una riunione dell’organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. 5) Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2), 3) e 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi. 6) La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la comunicazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione. 7) Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso protocollo, la posizione dell’Unione da adottare in sede di commissione mista è stabilita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1544/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1544/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…
Decisione UE 1945/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… Legge 152

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1910 della Commissione, del 30 luglio 2026, che modific… 1910/2026 Decisione (PESC) 2026/1882 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che riesamina l’elenco dell… 1882/2026
Vedi tutti i Decisione UE →