Decisione UE In vigore

Decisione UE 1522/2026

Decisione (UE) 2026/1522 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale

Pubblicato: 04/06/2026 In vigore dal: 04/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1522 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale EN: Council Decision (EU) 2026/1522 of 4 June 2026 on the conclusion on behalf of the European Union of the Agreement between the European Union and the Lebanese Republic on the cooperation between the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) and the authorities of the Lebanese Republic competent for judicial cooperation in criminal matters

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1522 3.7.2026 DECISIONE (UE) 2026/1522 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 2026 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7, vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione. (2) A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. (3) Conformemente alla decisione del Consiglio (UE) 2024/2705 ( 3 ) , il 2 dicembre 2025 è stato firmato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione. (4) L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica libanese, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi abitanti. (5) L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, di cui rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo. (6) Conformemente all’articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare a nome dell’Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo, a stabilire le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche. (7) L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 19/2024 il 28 agosto 2024. (10) È opportuno approvare l’accordo, (11) A norma dei trattati, la Commissione dovrebbe procederealla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo») è approvato a nome dell’Unione. Articolo 2 La Commissione procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo. Articolo 3 1.   Ai fini dell’articolo 30, paragrafo 2, dell’accordo, la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell’accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio. 2.   Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è abilitata a stabilire, previa consultazione del Consiglio, le modalità dell’ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell’accordo. 3.   Ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2, dell’accordo, la Commissione è abilitata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notifiche previa consultazione del Consiglio. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente C. FITIRIS ( 1 ) Approvazione del 20 maggio 2026 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138 ). ( 3 ) Decisione (UE) 2024/2705 del Consiglio, del 10 ottobre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, di un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale ( GU L, 2024/2705, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2705/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1522/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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