Decisione UE In vigore

Decisione UE 1511/2026

Decisione (UE) 2026/1511 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Regolamento EDIP) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 25/06/2026 In vigore dal: 25/06/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1511 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Regolamento EDIP) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2026/1511 of 25 June 2026 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement on cooperation in specific fields outside the four freedoms (EDIP Regulation) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1511 2.7.2026 DECISIONE (UE) 2026/1511 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Regolamento EDIP) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1, l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 212, paragrafo 2, e l’articolo 322, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà. (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 3 ) Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») ( GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2026 DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («regolamento EDIP») ( 1 ) . (2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento (UE) 2025/2643 inizi dal 1 o gennaio 2026, a prescindere dalla data di adozione della presente decisione e a prescindere dall’eventualità che l’adempimento degli obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2026. (3) I soggetti stabiliti negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzati a partecipare alle attività avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, l’attuazione delle quali è iniziata a decorrere dal 1 o gennaio 2026, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dai soggetti stabiliti negli Stati membri dell’Unione, purché la presente decisione entri in vigore prima del completamento della pertinente azione. (4) Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell’Unione sono stabilite nell’accordo SEE, in particolare nell’articolo 81. (5) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi dal 1 o gennaio 2026, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel protocollo 31, articolo 7, dell’accordo SEE, dopo il paragrafo 16 è aggiunto il paragrafo seguente: «17.   Gli Stati EFTA partecipano a decorrere dal 1 o gennaio 2026 alle attività dell’Unione inserite nel bilancio generale dell’Unione europea nell’atto e alle linee seguenti: — 32025 R 2643 : Regolamento (UE) 2025/2643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (“regolamento EDIP”) (GU L, 2025/2643, 29.12.2025) — Linea di bilancio 13 01 06 : “Spese di sostegno per il programma europeo di investimenti nel settore della difesa” — Linea di bilancio 13 08 01 : “Programma per l’industria europea della difesa” Le spese sostenute per attività l’attuazione delle quali è iniziata a decorrere dal 1 o gennaio 2026, o decorrere dal 5 marzo 2024 laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/2643, possono essere considerate ammissibili sin dalla data di inizio dell’azione fissata nella pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, alle condizioni ivi stabilite, purché la decisione del Comitato misto SEE [presente decisione] entri in vigore prima del completamento dell’azione. L’Islanda e il Liechtenstein sono dispensati dal partecipare e dal contribuire finanziariamente al programma per l’industria europea della difesa. Il presente paragrafo non si applica pertanto all’Islanda e al Liechtenstein. Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica al presente paragrafo. I termini “Stato/i membro/i” e altri termini che si riferiscono agli enti pubblici degli Stati membri di cui al capo VII del regolamento del regolamento (UE) 2025/2643 comprendono, oltre al significato che hanno nel regolamento (UE) 2025/2643, gli Stati EFTA e i loro enti pubblici. Le disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2025/2643 sono elencate di seguito e, ai fini dell’accordo, si intendono adattate come segue: (i) si applicano soltanto le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2025/2643: articoli da 1 a 21, da 35 a 77 e da 79 a 86; (ii) all’articolo 72, paragrafo 1, anziché “, mediante atti di esecuzione la Commissione” leggasi “la Commissione, mediante atti di esecuzione, o, per quanto riguarda le imprese stabilite negli Stati EFTA, l’Autorità di vigilanza EFTA, mediante una decisione,”; (iii) all’articolo 72, paragrafi 2e 3, e agli articoli 73, 74 e 75, dopo i termini “[alla][della][dalla] Commissione” e “La Commissione” sono inseriti i termini “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, [al][del][dal]l’Autorità di vigilanza EFTA”; (iv) all’articolo 72, paragrafo 4, dopo i termini “strumento di sostegno per l’Ucraina.” è inserita la frase “La ripartizione degli importi delle ammende riscosse negli Stati EFTA dall’Autorità di vigilanza EFTA è determinata dagli Stati EFTA.”; (v) all’articolo 73, paragrafo 5, e all’articolo 74, paragrafo 5, lettera b), dopo i termini “[alla][della] Corte di giustizia dell’Unione europea” sono inseriti i termini “o [alla][della] Corte EFTA”.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( *1 ) . Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2026. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, … Per il comitato misto SEE Il presidente I segretari del comitato misto SEE ( 1 ) GU L, 2025/2643, 29.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2643/oj . ( *1 ) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. …/…[…] del … che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE per estendere la cooperazione delle Parti contraenti al fine di includere la partecipazione degli Stati EFTA al programma per l’industria europea della difesa e al quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa, istituiti dal regolamento (UE) 2025/2643 [da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU] La presente decisione estende la cooperazione delle Parti contraenti per includere la partecipazione degli Stati EFTA al programma per l’industria europea della difesa e al quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa («EDIP»). Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa esulino dall’ambito di applicazione dell’accordo SEE e che, pertanto, l’adozione della presente decisione non estenda tale ambito a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all’EDIP. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l’Islanda e il Liechtenstein non partecipano all’EDIP e non sono pertanto tenuti a contribuirvi finanziariamente. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1511/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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