Decisione (UE) 2026/1460 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GOVSATCOM e connettività sicura) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2026/1460 del Consiglio, del 25 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GOVSATCOM e connettività sicura) (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2026/1460 of 25 June 2026 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Govsatcom and Secure Connectivity) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1460
1.7.2026
DECISIONE (UE) 2026/1460 DEL CONSIGLIO
del 25 giugno 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GOVSATCOM e connettività sicura)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo
(
1
)
, in particolare l’articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sullo Spazio economico europeo
(
2
)
(«accordo SEE») è entrato in vigore il 1
o
gennaio 1994.
(2)
A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può modificare, tra l’altro, il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
(3)
È opportuno estendere i diritti di partecipazione degli Stati EFTA-SEE concordati dalle parti contraenti dell’accordo SEE nella decisione del Comitato misto SEE n. 319/2021, del 29 ottobre 2021, alla componente di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) del programma spaziale dell’Unione ed estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell’accordo SEE.
(5)
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica del protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU
(
1
)
GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj
.
(
2
)
GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (
GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2026 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,
considerando quanto segue:
(1)
Le parti contraenti riconoscono l’attuale cooperazione formale nell’ambito del programma spaziale dell’Unione instituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
. Esse intendono basarsi su questo solido partenariato ed estendere la cooperazione alla componente di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) del programma spaziale dell’Unione (componente GOVSATCOM), e al programma per una connettività sicura, istituito dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
(«programma per una connettività sicura»).
(2)
È opportuno estendere la cooperazione concordata dalle parti contraenti dell’accordo SEE nella decisione del Comitato misto SEE n. 319/2021, del 29 ottobre 2021, alla componente GOVSATCOM GOVSATCOM, con riserva e alle condizioni degli specifici accordi conclusi conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 e all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588.
(3)
È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) 2023/588 , con riserva e alle condizioni degli specifici accordi conclusi conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 e all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588.
(4)
Le condizioni applicabili alla partecipazione degli Stati EFTA e delle relative istituzioni, imprese e organizzazioni e dei relativi cittadini ai programmi dell’Unione europea sono stabilite dall’accordo SEE, in particolare nell’articolo 81.
(5)
È opportuno tenere conto degli accordi esistenti tra l’Unione europea e gli Stati EFTA in materia di procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.
(6)
All’occorrenza, le parti contraenti possono concordare principi di cooperazione supplementari per disciplinare settori specifici non contemplati dalla presente decisione.
(7)
La partecipazione degli Stati EFTA alla componente GOVSATCOM e al programma per una connettività sicura sulla base dell’accordo SEE è nell’interesse reciproco delle parti contraenti.
(8)
È opportuno che la partecipazione dell’Islanda e della Norvegia ai comitati, ai gruppi di lavoro e ad altre attività connessi alla componente GOVSATCOM e al programma per una connettività sicura inizi con riserva e alle condizion degli specifici accordi conclusi conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 e all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588.
(9)
Divenendo utenti delle capacità e dei servizi della componente GOVSATCOM, l’Islanda e la Norvegia contribuiranno finanziariamente al bilancio dell’UE per la componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026.
(10)
Divenendo utenti delle capacità e dei servizi del programma per una connettività sicura, l’Islanda e la Norvegia contribuiranno finanziariamente al bilancio dell’UE per il programma per una connettività sicura per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026.
(11)
In questa fase, i contributi sono determinati sulla base degli ingenti investimenti effettuati durante i primi anni di attuazione del programma. Detti investimenti riguardano la realizzazione delle infrastrutture che saranno utilizzate da tutti i partecipanti al sistema, comprese l’Islanda e la Norvegia.
(12)
È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE affinché tale cooperazione estesa possa concretarsi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel protocollo 31 dell’accordo SEE, l’articolo 1 è così modificato:
1.
il paragrafo 8e è così modificato:
a)
alla lettera a), i termini «, di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM)» sono soppressi;
b)
le lettere da b) a o) diventano lettere da c) a p);
c)
dopo la lettera a) è aggiunta la lettera seguente:
«b)
Uno Stato EFTA può diventare partecipante alla componente di comunicazione satellitare governativa (GOVSATCOM) con riserva e alle condizioni di un accordo specifico di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696.»
;
d)
il testo della lettera c) è sostituito da quanto segue:
«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera b) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo, previa conclusione di un accordo di cui alla lettera b).
Inoltre, in conformità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo , l’Islanda contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 147 492 EUR (centoquarantasettemila quattrocentonovantadue euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
Inoltre, in confomrità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo, la Norvegia contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 2 447 865 EUR (due milioni quattrocentoquarantasettemila ottocentosessantacinque euro) alla componente GOVSATCOM per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.»
:
e)
alla lettera d), la lettera «b)» è sostituita dalla lettera «c)»;
f)
il testo della lettera o) è sostituito da quanto segue:
«Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.».
2.
dopo il paragrafo 8e è inserito quanto segue:
«8f.
a)
Gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:
—
32023 R 0588
: Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell’Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (
GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1
).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
All’articolo 5, paragrafo 5, dopo i termini “paese terzo” sono inseriti i termini “o dal territorio di uno Stato EFTA partecipante”;
b)
Uno Stato EFTA può diventare partecipante al programma dell’Unione per una connettività sicura con riserva e alle condizioni di un accordo specifico di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/588.
c)
Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo, previa conclusione di un accordo di cui alla lettera b).
Inoltre, in conformità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo , l’Islanda contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 1 173 139 EUR (un milione centosettantremila centotrentanove euro) per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
Inoltre, in conformità dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’accordo e come concordato in conformità dell’articolo 1, paragrafi 8 e 9, del protocollo 32 dell’accordo , la Norvegia contribuisce, dopo la conclusione dell’accordo di cui alla lettera b), con 19 801 544 EUR (diciannove milioni ottocentounmila cinquecentoquarantaquattro euro) per gli esercizi finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026. Tale importo è versato in una rata, da inserire nella richiesta di fondi per l’esercizio 2027, come disposto all’articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del protocollo 32.
d)
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente paragrafo è sospeso fino a decisione contraria del comitato misto SEE.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo al’ultima notitifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE
(
*1
)
.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a …, …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(
1
)
Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (
GU L 170, 12.5.2021, pag. 69
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj
).
(
2
)
GU L 79 del 17.3.2023, pag. 1
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj
.
(
*1
)
[Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1460/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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