Decisione (UE) 2026/1368 del Consiglio, dell’8 giugno 2026, relativa all’approvazione da parte dell’Unione della modifica dell’articolo 36 dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
Quali sono le modifiche apportate all'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola con la Decisione UE 2026/1368?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/1368 del Consiglio approva la modifica dell'articolo 36 dell'Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola, che riguarda la durata, la proroga e la denuncia dell'accordo stesso. La modifica principale stabilisce che l'accordo rimane in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga o denuncia anticipata. Il Consiglio dei membri può prorogare l'accordo per periodi successivi non superiori a cinque anni, con notifica al depositario, e i membri che non accettano la proroga cessano di essere parte contraente dall'inizio del nuovo periodo. La decisione prevede inoltre che il Consiglio oleicolo internazionale continui a esistere anche dopo la scadenza o denuncia dell'accordo, per il tempo necessario alla liquidazione dei conti e all'esercizio delle funzioni correlate. La presente decisione è entrata in vigore il giorno dell'adozione, 8 giugno 2026.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1368 del Consiglio, dell’8 giugno 2026, relativa all’approvazione da parte dell’Unione della modifica dell’articolo 36 dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
EN: Council Decision (EU) 2026/1368 of 8 June 2026 on the approval, on behalf of the Union, of the amendment of Article 36 of the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1368
17.6.2026
DECISIONE (UE) 2026/1368 DEL CONSIGLIO
dell’8 giugno 2026
relativa all’approvazione da parte dell’Unione della modifica dell’articolo 36 dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione è parte dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo»), firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio
(
1
)
, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1
o
gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio
(
2
)
.
(2)
A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, dell’accordo, il Consiglio oleicolo internazionale può, per mezzo del consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («consiglio dei membri»), modificare per consenso l’accordo.
(3)
Nella 119
a
sessione del giugno 2024 il consiglio dei membri ha approvato per consenso la modifica dell’accordo.
(4)
A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, dell’accordo, ciascun membro notifica al depositario la propria accettazione della modifica.
(5)
È opportuno che la modifica dell’accordo sia approvata dall’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La modifica dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola è approvata a nome dell’Unione.
Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione
(
3
)
.
Fatto a Lussemburgo, l’8 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
A. VAFEADES
(
1
)
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj
).
(
3
)
La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a cura del segretariato generale del Consiglio.
ALLEGATO
L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola è così modificato:
L’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Articolo 36
Durata, proroga e denuncia
1. Il presente accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2026, salvo proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo o denuncia anticipata a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
2. Il consiglio dei membri può prorogare il presente accordo per periodi successivi, ogni volta non superiori a cinque anni. Il consiglio dei membri notifica la proroga al depositario. I membri che non accettano la proroga del presente accordo ne informano il consiglio dei membri e cessano di essere parte contraente del presente accordo a decorrere dall’inizio del periodo di proroga.
3. Il consiglio dei membri può decidere per consenso di denunciare il presente accordo. Gli obblighi dei membri sussistono fino alla data di denuncia stabilita dal consiglio dei membri.
4. Nonostante la scadenza o la denuncia del presente accordo, il Consiglio oleicolo internazionale continua a esistere durante il tempo necessario per provvedere alla liquidazione, compresa la liquidazione dei conti, e, durante questo periodo, esercita i poteri e le funzioni necessari a tale fine.
5. Il consiglio dei membri notifica al depositario ogni decisione presa in applicazione del presente articolo.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1368/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2026/1368 è rilevante per operatori nel settore oleicolo che devono comprendere il quadro normativo internazionale su durata e proroga dell'accordo. Esportatori, importatori e associazioni di categoria consultano questa normativa per questioni relative a obblighi contrattuali internazionali, scadenze di accordi commerciali e continuità operativa del Consiglio oleicolo internazionale. La modifica dell'articolo 36 impatta direttamente sulla pianificazione commerciale e sulla conformità agli obblighi derivanti da accordi internazionali nel settore agroalimentare.
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