Decisione (UE) 2026/1303 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 18a sessione del Comitato degli esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda la revisione del regolamento interno del Comitato degli esperti tecnici, la revisione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Materiale rotabile – Carri merci» e al sottosistema «Materiale rot
Quale posizione deve adottare l'Unione europea nella 18ª sessione del Comitato degli esperti tecnici dell'OTIF riguardo alla revisione delle prescrizioni tecniche uniformi per il materiale ferroviario?
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La Decisione (UE) 2026/1303 stabilisce le posizioni ufficiali che i rappresentanti dell'Unione europea devono sostenere durante la 18ª sessione del Comitato degli esperti tecnici (CTE) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), tenutasi il 9 giugno 2026. La decisione riguarda principalmente quattro ambiti: la revisione del regolamento interno del CTE, l'aggiornamento delle prescrizioni tecniche uniformi per i carri merci (UTP WAG) e per locomotive e materiale rotabile passeggeri (UTP LOC&PAS), l'adozione di un formato uniforme per i certificati tecnici, e la modifica delle prescrizioni per le applicazioni telematiche nel trasporto merci. L'Unione ha deciso di votare a favore della revisione del regolamento interno (proponendo però di estendere da 8 a 12 settimane i tempi di messa a disposizione dei documenti), di approvare le revisioni dell'UTP WAG e UTP LOC&PAS con specifiche modifiche tecniche per allinearle al diritto dell'Unione, di opporsi all'adozione del nuovo allegato sui certificati uniformi richiedendo ulteriori approfondimenti, e di approvare le modifiche alle prescrizioni telematiche. Questa decisione è vincolante per l'Unione secondo gli articoli della Convenzione COTIF e garantisce che le norme tecniche internazionali rimangono coerenti con la normativa europea sul trasporto ferroviario.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/1303 del Consiglio, del 4 giugno 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 18a sessione del Comitato degli esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda la revisione del regolamento interno del Comitato degli esperti tecnici, la revisione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Materiale rotabile – Carri merci» e al sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri», l’adozione di un formato uniforme dei certificati e la revisione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci»
EN: Council Decision (EU) 2026/1303 of 4 June 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 18th session of the Committee of Technical Experts of the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail with
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/1303
10.6.2026
DECISIONE (UE) 2026/1303 DEL CONSIGLIO
del 4 giugno 2026
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 18
a
sessione del Comitato degli esperti tecnici dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia per quanto riguarda la revisione del regolamento interno del Comitato degli esperti tecnici, la revisione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Materiale rotabile – Carri merci» e al sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri», l’adozione di un formato uniforme dei certificati e la revisione delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci»
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, mediante decisione 2013/103/UE del Consiglio
(
1
)
e in conformità dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) di adesione dell’Unione europea alla convenzione COTIF
(
2
)
.
(2)
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), della COTIF, è stato istituito il comitato di esperti tecnici («CTE») dell’OTIF.
(3)
A norma dell’articolo 16, paragrafo 10, della COTIF, il CTE deve stabilire il proprio regolamento interno.
(4)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, delle regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato per il traffico internazionale (APTU UR) di cui all’Appendice F della COTIF, il CTE è competente per l’adozione o la modifica, tra l’altro, delle prescrizioni tecniche uniformi (UTP) applicabili ai sottosistemi «Materiale rotabile – Carri merci» (UTP WAG), «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» (UTP LOC&PAS) e «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» (UTP TAF).
(5)
A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF, in combinato disposto con l’articolo 21, paragrafo 1, delle regole uniformi concernenti l’ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato per il traffico internazionale (ATMF UR) di cui all’Appendice G della COTIF, il CTE è competente per l’adozione degli allegati di tale appendice, anche in relazione al formato uniforme dei certificati.
(6)
Il 9 giugno 2026, nell’ambito della sua 18
a
sessione, il CTE sarà chiamato ad adottare decisioni volte a rivedere il proprio regolamento interno, l’UTP WAG e l’UTP LOC&PAS, ad adottare un allegato C delle ATMF UR su un formato uniforme dei certificati, a modificare l’appendice I dell’UTP TAF.
(7)
È opportuno stabilire le posizioni da adottare a nome dell’Unione in sede di CTE, poiché le decisioni proposte vincoleranno l’Unione a norma dell’articolo 35, paragrafi 3 e 4, della COTIF, dell’articolo 6, paragrafo 1, delle APTU UR, e dell’articolo 21, paragrafo 1, delle ATMF UR.
(8)
Gli obiettivi delle decisioni proposte consistono nel rivedere il regolamento interno del CTE al fine di allinearlo al regolamento interno di altri organi dell’OTIF, nell’allineare l’UTP WAG e l’UTP LOC&PAS rispettivamente ai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2064
(
3
)
e (UE) 2025/675
(
4
)
della Commissione, nell’adottare un nuovo allegato C delle ATMF UR su un formato uniforme dei certificati, garantendone la compatibilità con i registri dei veicoli e dei tipi di veicoli istituiti a norma delle norme dell’Unione e dell’OTIF, in particolare quelle di cui alle più recenti modifiche delle decisioni di esecuzione 2011/665/UE
(
5
)
e (UE) 2018/1614 della Commissione
(
6
)
, nell’allineare i riferimenti ai documenti tecnici dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie indicati nell’appendice I dell’UTP TAF.
(9)
Le modifiche previste del regolamento interno del CTE si basano sulle raccomandazioni del comitato ad hoc per gli affari giuridici e la cooperazione internazionale dell’OTIF e assicurano un allineamento e una coerenza maggiori tra le pratiche del CTE e quelle di altri organi dell’OTIF. Tuttavia, le norme relative alla messa a disposizione dei documenti di lavoro prima delle riunioni del CTE continuano a stabilire scadenze molto brevi, che possono non essere sufficienti a consentire l’espletamento delle necessarie procedure interne per l’adozione di una decisione a livello di Unione. Pertanto, sebbene sia opportuno sostenere le modifiche del regolamento interno del CTE, l’Unione dovrebbe anche proporre di prorogare il termine per la messa a disposizione dei documenti di lavoro prima delle riunioni del CTE, al fine di consentire una preparazione e un’adozione tempestive delle posizioni dell’Unione.
(10)
Le decisioni previste di revisione dell’UTP WAG, dell’UTP LOC&PAS e dell’appendice I dell’UTP TAF sono ampiamente in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell’Unione e contribuiscono all’allineamento del diritto dell’OTIF alle disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione. Alcune delle modifiche proposte dal segretariato dell’OTIF dovrebbero però essere ulteriormente allineate al pertinente diritto dell’Unione. L’Unione dovrebbe pertanto proporre modifiche delle decisioni previste al fine di garantire che le norme dell’OTIF siano in linea con il pertinente diritto dell’Unione. L’Unione dovrebbe pertanto sostenere l’adozione delle decisioni previste a condizione che siano introdotte tali modifiche.
(11)
La decisione prevista di adottare un nuovo allegato C delle ATMF UR su un formato uniforme dei certificati non è considerata pienamente in linea con il diritto e gli obiettivi strategici dell’Unione. Ad esempio, l’uso del termine «certificato» genera confusione, in quanto è utilizzato per scopi diversi nei quadri dell’Unione e della COTIF. Considerata la portata delle modifiche della decisione prevista che sarebbero necessarie per garantire l’allineamento al pertinente diritto dell’Unione, l’Unione dovrebbe opporsi all’adozione della decisione prevista e richiedere ulteriori approfondimenti a tale riguardo da parte del gruppo di lavoro permanente del CTE (WG TECH), in modo da garantire che il nuovo allegato C delle ARMF UR su un formato uniforme dei certificati sia in linea con il pertinente diritto dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 18
a
sessione del comitato di esperti tecnici («CTE») dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia, in merito alla revisione del relativo regolamento interno e delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Materiale rotabile – Carri merci» (UTP WAG) e al sottosistema «Materiale rotabile – Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» (UTP LOC&PAS), all’adozione di un allegato C delle regole uniformi riguardanti l’ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato per il traffico internazionale (ATMF UR) su un formato uniforme dei certificati e alla modifica dell’appendice I delle prescrizioni tecniche uniformi applicabili al sottosistema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» (UTP TAF) è la seguente:
1)
votare a favore della revisione proposta del regolamento interno del CTE che figura nel documento TECH-26018-CTE18-4, e, fatta salva questa posizione, proporre di sostituire l’indicazione «8 settimane» con l’indicazione «12 settimane» all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento interno del CTE;
2)
votare a favore della revisione proposta dell’UTP WAG che figura nell’allegato 2 del documento TECH-26003-CTE18-5.1, a condizione che siano introdotte le modifiche seguenti:
a)
al punto 4.2.6.1.2.1 dell’UTP WAG, sopprimere i due paragrafi introduttivi;
b)
al punto 5.3.6 dell’UTP WAG, sostituire il primo comma con il seguente:
«I dispositivi di fissaggio dei semirimorchi devono essere progettati e valutati per ciascuna delle seguenti condizioni di utilizzo:
—
semirimorchi compatibili cui è destinato il dispositivo;
—
interfaccia dell’unità compatibile sulla quale il dispositivo può essere montato in sicurezza.»
;
3)
votare a favore della revisione proposta dell’UTP LOC&PAS che figura nell’allegato 2 del documento TECH-26004-CTE18-5.2, a condizione che siano introdotte le modifiche seguenti al punto 7.1.1.6.1: sostituire il punto 12) con il seguente: «L’unità deve essere dotata di dispositivi di autosoccorso per tutte le persone a bordo, conformi alle specifiche della norma EN 13794:2002 e della norma EN 402:2003 o EN 403:2004.»;
4)
votare contro l’adozione proposta di un allegato C delle ATMF UR su un formato uniforme dei certificati che figura nel documento TECH-26005-CTE18-5.3 e richiedere ulteriori approfondimenti a tale riguardo da parte del gruppo di lavoro permanente del CTE (WG TECH), in modo da garantirne l’allineamento al pertinente diritto dell’Unione;
5)
votare a favore della modifica proposta dell’appendice I dell’UTP TAF che figura nel documento TECH-26006-CTE18-5.4;
Modifiche minori della posizione di cui al primo comma possono essere concordate dai rappresentanti dell’Unione in sede della 18
a
sessione del CTE senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 4 giugno 2026
Per il Consiglio
Il presidente
C. FITIRIS
(
1
)
Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell’Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (
GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj
).
(
2
)
GU L 51 del 23.2.2013, pag. 8
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/103/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2064 della Commissione, del 14 ottobre 2025, recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea («STI WAG») (
GU L, 2025/2064, 15.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2064/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/675 della Commissione, del 4 aprile 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 1302/2014 relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea e la decisione di esecuzione 2011/665/UE relativa al registro dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (
GU L, 2025/675, 7.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/675/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (
GU L 264 dell’8.10.2011, pag. 32
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/665/oj
).
(
6
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all’articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (
GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1614/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1303/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2026/1303 è il riferimento per chi opera nel settore ferroviario internazionale e deve comprendere le posizioni dell'UE su prescrizioni tecniche uniformi (UTP), specifiche tecniche di interoperabilità (STI), e ammissione tecnica del materiale rotabile. Esperti di trasporto ferroviario, ingegneri ferroviari e consulenti dell'OTIF la consultano per allineamento normativo tra diritto dell'Unione e convenzioni internazionali COTIF, registri dei veicoli, certificati tecnici e compatibilità transfrontaliera del materiale ferroviario.
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