Decisione UE In vigore

Decisione UE 1069/2026

Decisione (UE) 2026/1069 del Consiglio, del 12 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli

Pubblicato: 12/05/2026 In vigore dal: 12/05/2026 Documento ufficiale

Qual è la data a partire dalla quale gli Stati membri dell'UE possono trasmettere dati di immatricolazione dei veicoli al Regno Unito secondo l'accordo commerciale UE-UK?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/1069 del Consiglio stabilisce che gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli a partire dal 15 giugno 2026. Questa decisione implementa l'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, che prevede la cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti per il raffronto automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione veicoli. Il Regno Unito ha completato con successo tutte le fasi valutative richieste: ha risposto a un questionario dettagliato, ha effettuato un'esperienza pilota con uno o più Stati membri e ha superato una visita di valutazione dal 17 al 20 giugno 2025, durante la quale è stato verificato che le misure di attuazione necessarie erano state adottate a livello giuridico, operativo e tecnico. La relazione globale di valutazione, presentata al Consiglio il 17 ottobre 2025, ha confermato il rispetto di tutte le condizioni previste dall'accordo, consentendo così l'adozione della presente decisione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1069 del Consiglio, del 12 maggio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 537 di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2026/1069 of 12 May 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union vis-à-vis the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding the determination under Article 540(2) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the on

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1069 13.5.2026 DECISIONE (UE) 2026/1069 DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 537 di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( 1 ) ), vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») prevede la possibilità di cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, da una parte, e del Regno Unito, dall’altra, per quanto riguarda il raffronto automatizzato dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Come prerequisito di tale cooperazione, il Regno Unito è tenuto ad adottare le misure di attuazione necessarie e sottoporsi a una valutazione dell’Unione. (2) A norma dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione, sulla base di una relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati di un questionario pertinente, di una visita di valutazione e, se del caso, di un’esperienza pilota, deve stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli. (3) Con la decisione 2008/615/GAI ( 3 ) del Consiglio sono stati recepiti nel quadro giuridico dell’Unione gli elementi fondamentali del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante l’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. La decisione 2008/616/GAI ( 4 ) del Consiglio attua la decisione 2008/615/GAI e stabilisce le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all’attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli. Le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI sono state successivamente modificate dal regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) («regolamento Prüm II»). Tali decisioni, come pure il regolamento Prüm II, formano l’acquis di Prüm e sono vincolanti conformemente ai trattati. (4) Con lettera del 20 maggio 2024 il Regno Unito ha informato la Commissione, attraverso il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, di aver adempiuto agli obblighi di cui alla parte terza, titolo II, dello stesso accordo per quanto riguarda i dati di immatricolazione dei veicoli. Il Regno Unito ha inoltre formulato dichiarazioni e designazioni conformemente al capo 0, articolo 22, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e si è dichiarato pronto a essere valutato per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli con gli Stati membri. (5) Il 25 ottobre 2024 la Commissione ha inviato al Regno Unito un questionario relativo allo scambio automatico dei dati di immatricolazione dei veicoli, a norma del capo 4, articolo 2, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. L’11 novembre 2024 il Regno Unito ha fornito alla Commissione le risposte a tale questionario. Il 13 novembre 2024 tali risposte sono state inoltrate al gruppo di valutazione e presentate al gruppo di lavoro del Consiglio «Scambio di informazioni in ambito GAI» e al gruppo di lavoro del Consiglio «Regno Unito». (6) A norma del capo 4, articolo 2, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il Regno Unito ha dovuto effettuare un’esperienza pilota unitamente a uno o più Stati membri che già scambiano dati di immatricolazione dei veicoli a norma delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio, poco prima o poco dopo una visita di valutazione. L’esperienza pilota è stata completata con successo poco prima della visita di valutazione. (7) A norma del capo 4, articolo 3, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dal 17 al 20 giugno 2025 il Regno Unito è stato oggetto di una visita di valutazione riguardante la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli. La relazione di valutazione di cui all’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha concluso che le misure di attuazione necessarie che consentono lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con gli Stati membri a norma del titolo II, parte terza, e dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono state prese con successo nel Regno Unito a livello giuridico, operativo e tecnico. (8) Conformemente al capo 4, articolo 5, dell’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, la relazione globale di valutazione, che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota, è stata presentata al Consiglio il 17 ottobre 2025. (9) Poiché il Regno Unito riunisce le condizioni di cui all’articolo 539 e all’allegato 39 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’Unione dovrebbe, ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dello stesso accordo, stabilire la data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 537 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Dovrebbe essere possibile trasmettere tali dati a decorrere dal 15 giugno 2026. L’Unione dovrebbe notificare al Regno Unito questa posizione in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. È opportuno pertanto stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione di detta data. (10) L’articolo 527 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che l’obiettivo del titolo II della parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale) dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è stabilire una cooperazione reciproca tra le autorità di contrasto competenti del Regno Unito, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, sul trasferimento automatizzato di profili DNA, dati dattiloscopici e taluni dati interni di immatricolazione dei veicoli. (11) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l’articolo 217 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. (12) La Danimarca e l’Irlanda sono vincolate dall’articolo 540 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all’adozione e all’applicazione della presente decisione, che attua tale accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nei confronti del Regno Unito in merito alla determinazione ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 537 di tale accordo è definita nella dichiarazione unilaterale dell’Unione acclusa alla presente decisione. Articolo 2 La posizione dell’Unione di cui all’articolo 1 è notificata al Regno Unito in sede di comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj . ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj ( 3 ) Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/615/oj ). ( 4 ) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ( GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/616/oj ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) ( GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj ). ALLEGATO Dichiarazione adottata dall’unione ai sensi dell’articolo 540, paragrafo 2, in sede di comitato specializzato istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera r), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione fra l’unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il regno unito di gran bretagna e irlanda del nord, dall’altra, riguardante la data a decorrere dalla quale gli stati membri possono trasmettere al regno unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 537 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione Dichiarazione dell’unione europea Gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali relativi ai dati di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 537 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione a decorrere dal 15 giugno 2026. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1069/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda lo scambio automatizzato di dati di immatricolazione veicoli tra UE e Regno Unito nel contesto della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie. Professionisti che operano nel settore della sicurezza, della polizia giudiziaria e della protezione dei dati devono considerare questa normativa insieme all'acquis di Prüm (Decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, modificate dal Regolamento Prüm II 2024/982), che disciplina lo scambio automatizzato di dati biometrici e di immatricolazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

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