Decisione UE In vigore

Decisione UE 1015/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione, del 29 aprile 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania notificata con il numero C(2026) 2967

Pubblicato: 29/04/2026 In vigore dal: 29/04/2026 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza ha adottato la Commissione europea per contenere il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania e quali sono le zone interessate?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione europea del 29 aprile 2026 istituisce misure di emergenza provvisorie per contenere un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini segnalato il 24 aprile 2026 nel distretto del Mureș in Romania. La decisione si applica agli allevatori, ai commercianti di animali e agli operatori del settore zootecnico che operano nelle zone interessate, nonché alle autorità veterinarie rumene responsabili dell'applicazione delle restrizioni. In pratica, la Commissione ha identificato due zone soggette a restrizioni: una zona di protezione con raggio di 5 chilometri dal focolaio (valida fino al 28 maggio 2026) e una zona di sorveglianza con raggio di 20 chilometri che interessa i distretti del Mureș e Bistrița-Năsăud (valida fino al 12 giugno 2026). All'interno di queste zone si applicano le misure di controllo previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687, che includono restrizioni ai movimenti degli animali e dei prodotti per prevenire la diffusione della malattia ad altri stabilimenti e Stati membri, nonché ostacoli ingiustificati agli scambi commerciali internazionali.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1015 della Commissione, del 29 aprile 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2026) 2967] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/1015 of 29 April 2026 concerning certain interim emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Romania (notified under document C(2026) 2967)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1015 4.5.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1015 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2026 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Romania [notificata con il numero C(2026) 2967] (Il testo in lingua rumena è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l'articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di comparsa di un focolaio di vaiolo degli ovini e dei caprini in caprini od ovini, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono caprini od ovini. (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 2 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite quali malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 3 ) . In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La Romania ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione del vaiolo degli ovini e dei caprini sul suo territorio in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia, segnalato il 24 aprile 2026, in uno stabilimento nel distretto del Mureș che detiene animali delle specie elencate. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Romania ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. (4) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, in termini spaziali e temporali, a livello di Unione, tali zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini. (5) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone si basano sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687. I criteri applicati per la scelta delle dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza, come pure della durata delle misure da applicare in tali zone, tengono conto non soltanto della situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nelle aree interessate dalla malattia ma anche della situazione epidemiologica generale del vaiolo degli ovini e dei caprini nell'intero territorio della Romania, nonché del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. Per la determinazione della durata delle misure si è inoltre tenuto conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ( 4 ) . (6) Le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza in Romania dovrebbero pertanto figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. La durata della regionalizzazione tiene conto dei periodi minimi di applicazione delle misure nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687. (7) Date l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o a paesi terzi, è opportuno che le misure stabilite nella presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Romania istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell'allegato della presente decisione, le misure prescritte a norma di tale regolamento delegato. Tali zone di protezione e di sorveglianza comprendono almeno le aree elencate nell'allegato. Articolo 2 La Romania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 4 ) https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/ . ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Romania di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Distretto del Mureș RO-CAPRIPOX-2026-00001 Zona di protezione: Those parts of Mureș county, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1). 28.5.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș and Bistrița-Năsăud Counties, contained within a circle of a radius of 20 kilometres, centred on UTM 30 ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1), excluding the areas contained in the protection zone. 12.6.2026 Zona di sorveglianza: Those parts of Mureș County, contained within a circle of a radius of 5 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat 46.712977, Long. 24.563362 (2026/1). 29.5.2026 - 12.6.2026 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1015/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2026/1015 rappresenta un intervento di sanità animale basato sul regolamento (UE) 2016/429 e sul regolamento delegato (UE) 2020/687, disciplinando zone di protezione e sorveglianza per malattie di categoria A come il vaiolo degli ovini e dei caprini. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere i criteri di regionalizzazione, le restrizioni ai movimenti di animali e prodotti, e le norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) che guidano la durata delle misure di emergenza.

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