Decisione UE In vigore

Decisione UE 0989/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione, del 4 maggio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura

Pubblicato: 04/05/2026 In vigore dal: 04/05/2026 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 riguardo ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi di combustibili liquidi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione europea, pubblicata il 5 maggio 2026, modifica la precedente decisione (UE) 2022/1668 aggiornando la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici destinati a combustibili liquidi. In particolare, sostituisce la norma EN 13616-1:2016 con la versione più recente EN 13616-1:2025, che rappresenta una revisione tecnica elaborata dal Comitato europeo di normazione (CEN) per garantire maggiore conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva 2014/34/UE sugli apparecchi in atmosfera potenzialmente esplosiva.

La norma si applica ai fabbricanti di dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura, utilizzati nei serbatoi statici per combustibili liquidi. Questa normativa riguarda principalmente le aziende produttrici di componenti per sistemi di stoccaggio di carburanti, nonché i distributori e gli importatori di tali dispositivi nell'Unione europea. La conformità alla norma EN 13616-1:2025 conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva ATEX, semplificando il processo di certificazione e commercializzazione dei prodotti.

Dal punto di vista pratico, i fabbricanti hanno tempo fino al 5 ottobre 2027 per adeguarsi alla nuova norma, poiché la vecchia EN 13616-1:2016 rimane valida fino a quella data. Questo periodo di transizione consente alle aziende di completare i cicli di produzione in corso e di effettuare i necessari aggiornamenti tecnici e documentali. La decisione entra in vigore immediatamente dalla pubblicazione, ma l'applicazione obbligatoria della nuova norma è rinviata per garantire una transizione ordinata nel mercato.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/989 della Commissione, del 4 maggio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/989 of 4 May 2026 amending Implementing Decision (EU) 2022/1668 as regards the harmonised standard on overfill prevention devices for static tanks for liquid fuels – Part 1: overfill prevention devices with closure device

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/989 5.5.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/989 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2026 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 per quanto riguarda la norma armonizzata relativa ai dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse. (2) Con decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione ( 3 ) , la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 2014/34/UE («richiesta»). Le norme armonizzate oggetto della richiesta dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all’articolo 4 e all’allegato II della direttiva 2014/34/UE. (3) Sulla base della richiesta, il CEN ha rivisto la seguente norma armonizzata, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione ( 4 ) : EN 13616-1:2016 - Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura. Ciò ha portato all’adozione della norma armonizzata EN 13616-1:2025 - Dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura. (4) La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità della norma EN 13616-1:2025 alla richiesta. (5) La norma EN 13616-1:2025 soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (6) Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/34/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE siano elencati in un unico atto, il riferimento della norma armonizzata EN 13616-1:2025 dovrebbe essere incluso in tale allegato. (7) È necessario ritirare dalla serie L della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13616-1:2016, dato che tale norma è stata rivista. È pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668. (8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. (9) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione della norma armonizzata EN 13616-1:2025 è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 13616-1:2016. (10) La conformità alle norme armonizzate conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il punto 1) dell’allegato della presente decisione si applica a decorrere dal 5 ottobre 2027. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj . ( 2 ) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj ). ( 3 ) Decisione di esecuzione C(2023) 4798 della Commissione, del 20 luglio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 della Commissione, del 28 settembre 2022, relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 251 del 29.9.2022, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1668/oj ). ALLEGATO L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1668 è così modificato: 1) la riga 16 è soppressa; 2) è inserita la riga 16a seguente: «16a. EN 13616-1:2025 Dispositivi di prevenzione del troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura.» ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/989/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione (UE) 2026/989 riguarda la normazione armonizzata europea per dispositivi di sicurezza in atmosfera potenzialmente esplosiva (ATEX), con riferimento specifico alla direttiva 2014/34/UE, alle norme EN 13616-1 e ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Fabbricanti, importatori e organismi notificati consultano questa normativa per conformità tecnica, marcatura CE e presunzione di conformità ai requisiti ATEX per serbatoi di combustibili.

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