Decisione UE In vigore

Decisione UE 0928/2026

Decisione (UE) 2026/928 del Consiglio, del 21 aprile 2026, relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana

Pubblicato: 21/04/2026 In vigore dal: 21/04/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le modalità per la nomina dei membri e dei supplenti italiani al Comitato delle regioni dell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/928 del Consiglio disciplina la nomina di rappresentanti italiani al Comitato delle regioni, l'organo consultivo dell'UE composto da esponenti delle amministrazioni regionali e locali. La decisione riguarda la sostituzione di tre membri e due supplenti che hanno cessato il loro incarico a causa di dimissioni o scadenza del mandato nazionale. I candidati proposti dal governo italiano devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta, secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La nomina è valida per la restante durata del mandato, fino al 25 gennaio 2030. I tre nuovi membri nominati sono Roberta Angelilli (Assessore Lazio), Aurelio Marguerettaz (Consigliere Valle d'Aosta) e Alberto Stefani (Presidente Veneto), mentre i due supplenti sono Francesco Acquaroli (Presidente Marche) e Antonio Decaro (Presidente Puglia).

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/928 del Consiglio, del 21 aprile 2026, relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana EN: Council Decision (EU) 2026/928 of 21 April 2026 appointing three members and two alternate members, proposed by the Italian Republic, of the Committee of the Regions

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/928 28.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/928 DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2026 relativa alla nomina di tre membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica italiana IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305, vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ( 1 ) , vista la proposta del governo italiano, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. (2) Il 10 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2025/71 ( 2 ) , relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2025 al 25 gennaio 2030. (3) Tre seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Francesco ACQUAROLI e alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Luciano Emilio CAVERI e del sig. Luca ZAIA. (4) Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alle dimissioni della sig.ra Roberta ANGELILLI e alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Michele EMILIANO. (5) Il governo italiano ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2030: la sig.ra Roberta ANGELILLI, Assessore della Regione Lazio , il sig. Aurelio MARGUERETTAZ, Consigliere regionale, Consiglio regionale della Valle d’Aosta , e il sig. Alberto STEFANI, presidente della Regione Veneto . (6) Il governo italiano ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2030: il sig. Francesco ACQUAROLI, presidente della Regione Marche , e il sig. Antonio DECARO, presidente della Regione Puglia , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2030, i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale: a) quali membri: — la sig.ra Roberta ANGELILLI, Assessore della Regione Lazio , — il sig. Aurelio MARGUERETTAZ, Consigliere regionale, Consiglio regionale della Valle d’Aosta , — il sig. Alberto STEFANI, presidente della Regione Veneto , e b) quali supplenti: — il sig. Francesco ACQUAROLI, presidente della Regione Marche , — il sig. Antonio DECARO, presidente della Regione Puglia . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/852/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2025/71 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2025 al 25 gennaio 2030 ( GU L, 2025/71, 16.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/71/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/928/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0928/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La nomina al Comitato delle regioni richiede il possesso di un mandato elettorale regionale o locale, secondo i criteri stabiliti dal Trattato UE e dalla decisione sulla composizione dell'organo. Gli amministratori pubblici e i rappresentanti delle collettività territoriali devono verificare i requisiti di eleggibilità e responsabilità politica per ricoprire questi incarichi europei. La procedura di nomina coinvolge il governo nazionale e il Consiglio dell'Unione europea, con validità fino alla scadenza del mandato quinquennale.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →