Decisione UE In vigore

Decisione UE 0878/2026

Decisione (UE) 2026/878 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del TBPH nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2026/878 riguardo al TBPH e quali sono le implicazioni per le aziende che utilizzano questa sostanza?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/878 del Consiglio del 30 marzo 2026 autorizza l'Unione europea a presentare una proposta formale per includere il TBPH (bis(2-etilesil) tetrabromoftalato) nell'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Il TBPH è un ritardante di fiamma bromurato già classificato come sostanza estremamente preoccupante secondo il Regolamento REACH, a causa della sua elevata persistenza, bioaccumulabilità, tossicità e capacità di propagarsi a lunga distanza nell'ambiente. L'inclusione nell'allegato A comporterebbe l'eliminazione graduale della sostanza a livello globale, con l'obiettivo di ridurre le emissioni e i rischi ambientali e sanitari. Per le aziende che utilizzano il TBPH in processi produttivi (ad esempio nella produzione di materiali ignifughi, tessuti, plastiche), questa decisione rappresenta un segnale di restrizione imminente che richiede la ricerca di sostanze alternative e l'adeguamento dei processi produttivi. L'implementazione della proposta comporterà obblighi di conformità normativa, possibili divieti di produzione e commercializzazione, e necessità di transizione verso formulazioni alternative.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/878 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del TBPH nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti EN: Council Decision (EU) 2026/878 of 30 March 2026 on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for the listing of TBPH in Annex A to the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/878 30.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/878 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del TBPH nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Mediante la decisione 2006/507/CE del Consiglio ( 1 ) , la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»). (2) A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, in quanto parte della convenzione l’Unione può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L’allegato A della convenzione elenca le sostanze chimiche da eliminare. (3) Il bis(2-etilesil) tetrabromoftalato (TBPH) è un ritardante di fiamma bromurato, identificato nell’Unione come sostanza estremamente preoccupante a norma dell’articolo 57, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , a causa delle sue proprietà che lo rendono molto persistente e molto bioaccumulabile. Secondo i dati scientifici disponibili la sostanza è anche tossica e soggetta a propagazione a lunga distanza, in quanto ne è stata riscontrata la presenza in regioni remote. Il TBPH soddisfa pertanto i criteri indicati nell’allegato D della convenzione e dovrebbe essere considerato un inquinante organico persistente. (4) È pertanto opportuno che l’Unione presenti al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del TBPH nell’allegato A della convenzione al fine di ridurre le emissioni globali di tale sostanza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione presenta una proposta di inclusione del bis(2-etilesil) tetrabromoftalato («TBPH») nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»). La Commissione comunica, a nome dell’Unione, la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione, corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell’allegato D della convenzione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ( GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/507/oj ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/878/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/878 riguarda la classificazione di sostanze chimiche pericolose secondo la Convenzione di Stoccolma, il Regolamento REACH e le restrizioni su inquinanti organici persistenti (POP). Aziende chimiche, produttori di materiali ignifughi e consulenti ambientali devono monitorare l'inclusione del TBPH nell'allegato A per conformità normativa, gestione della supply chain e pianificazione della transizione verso sostanze alternative.

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