Decisione UE In vigore

Decisione UE 0851/2026

Decisione (UE) 2026/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2025/007 BE/Casa

Pubblicato: 26/03/2026 In vigore dal: 26/03/2026 Documento ufficiale

Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro in seguito alla domanda presentata dal Belgio per il caso Casa?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/851 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 1.916.733 EUR a favore del Belgio. Il fondo si applica ai casi di espulsione dal lavoro presso l'impresa Casa in Belgio, riguardando lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a seguito di significativi eventi di ristrutturazione. La decisione prevede che questo importo sia erogato come stanziamenti di impegno e di pagamento nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026. L'intervento rientra nella missione del FEG di dimostrare solidarietà europea e promuovere il ritorno dei lavoratori a un'occupazione dignitosa e sostenibile attraverso misure di supporto e riqualificazione.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2025/007 BE/Casa EN: Decision (EU) 2026/851 of the European Parliament and of the Council of 26 March 2026 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Belgium – EGF/2025/007 BE/Casa

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/851 13.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 marzo 2026 relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2025/007 BE/Casa IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ( 1 ) , in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie ( 2 ) , in particolare il punto 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile. (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ( 3 ) , modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio ( 4 ) , e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691. (3) Il 23 settembre 2025 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Casa, in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG ( 5 ) , tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691. (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 916 733 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio. (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 916 733 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 26 marzo 2026. Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2026. Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA ( 1 ) GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj . ( 2 ) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj ). ( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj ). ( 5 ) COM(2026) 3 final. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/851/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è lo strumento di solidarietà dell'UE per i lavoratori espulsi dal lavoro in caso di ristrutturazioni significative, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691. La normativa è rilevante per amministrazioni pubbliche, enti locali e consulenti che gestiscono programmi di reinserimento lavorativo, con un limite annuale massimo di 30 milioni di EUR a prezzi 2018 e procedure di richiesta secondo l'articolo 8 del regolamento FEG.

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