Decisione (UE) 2026/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2025/007 BE/Casa
Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro in seguito alla domanda presentata dal Belgio per il caso Casa?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/851 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 1.916.733 EUR a favore del Belgio. Il fondo si applica ai casi di espulsione dal lavoro presso l'impresa Casa in Belgio, riguardando lavoratori collocati in esubero e lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a seguito di significativi eventi di ristrutturazione. La decisione prevede che questo importo sia erogato come stanziamenti di impegno e di pagamento nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026. L'intervento rientra nella missione del FEG di dimostrare solidarietà europea e promuovere il ritorno dei lavoratori a un'occupazione dignitosa e sostenibile attraverso misure di supporto e riqualificazione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2025/007 BE/Casa
EN: Decision (EU) 2026/851 of the European Parliament and of the Council of 26 March 2026 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Belgium – EGF/2025/007 BE/Casa
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/851
13.4.2026
DECISIONE (UE) 2026/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 26 marzo 2026
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio — EGF/2025/007 BE/Casa
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l’accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio
(
4
)
, e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
(3)
Il 23 settembre 2025 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Casa, in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG
(
5
)
, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 916 733 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 1 916 733 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 26 marzo 2026.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2026.
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj
).
(
5
)
COM(2026) 3 final.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/851/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è lo strumento di solidarietà dell'UE per i lavoratori espulsi dal lavoro in caso di ristrutturazioni significative, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691. La normativa è rilevante per amministrazioni pubbliche, enti locali e consulenti che gestiscono programmi di reinserimento lavorativo, con un limite annuale massimo di 30 milioni di EUR a prezzi 2018 e procedure di richiesta secondo l'articolo 8 del regolamento FEG.
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