Decisione UE In vigore

Decisione UE 0833/2026

Decisione (UE) 2026/833 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito alla modifica del protocollo I

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e le modalità per la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ a partire dal 2027?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/833 del Consiglio modifica il Protocollo I dell'accordo commerciale UE-Regno Unito per includere la partecipazione britannica al programma Erasmus+ a decorrere dal 1° gennaio 2027. Il Regno Unito potrà partecipare al programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, contribuendo economicamente secondo criteri di ripartizione specifici. La partecipazione è subordinata alla designazione di un'autorità nazionale, un'agenzia nazionale e un organismo di audit indipendente, nonché all'accettazione della valutazione di conformità ex ante da parte della Commissione europea. Per quanto riguarda i finanziamenti, il Regno Unito non sarà ammissibile ai fondi dell'Unione per le procedure di bilancio 2021-2026, ma potrà partecipare alle azioni a partire dal 2027. Il contributo operativo del Regno Unito sarà calcolato applicando il 70% del criterio di ripartizione standard definito nell'accordo commerciale, garantendo un equilibrio tra contributi e benefici. Sono previsti meccanismi di riesame a dieci mesi dall'inizio della partecipazione e disposizioni sulla cooperazione statistica con Eurostat per i dati demografici necessari al calcolo dei finanziamenti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/833 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito alla modifica del protocollo I EN: Council Decision (EU) 2026/833 of 30 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Specialised Committee on Participation in Union Programmes established by the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, as regards the amendments to Protocol I thereto

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/833 10.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/833 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito alla modifica del protocollo I IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, e l’articolo 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il programma dell’Unione per l’istruzione e la formazione («programma Erasmus+»), la gioventù e lo sport è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (2) L’articolo 19 del regolamento (UE) 2021/817 stabilisce le condizioni alle quali i paesi terzi possono partecipare al programma Erasmus+. In conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2021/817, le condizioni specifiche di tale partecipazione del Regno Unito devono essere stabilite in un accordo internazionale tra l’Unione e il Regno Unito. (3) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 2 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 3 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (4) A norma dell’articolo 710, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («comitato specializzato») è in grado di modificare il protocollo I di tale accordo relativo ai Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito («protocollo I»), anche aggiungendo nuovi programmi o attività a cui il Regno Unito partecipa e a cui il Regno Unito contribuisce. (5) Il protocollo I e le relative modifiche costituiscono parte integrante dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per quanto riguarda le modifiche del protocollo I, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato specializzato») figura nel progetto di decisione del comitato specializzato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 ( GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj ). ( 2 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 3 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DECISIONE N. 1/2026 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL’UNIONE ISTITUITO A NORMA DELL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA s), DELL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA, del … che modifica il protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL’UNIONE, visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 710, paragrafo 2, considerando quanto segue: CONSIDERATI gli obiettivi e i valori comuni e i forti vincoli tra le parti nel settore dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, e che la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ andrà a vantaggio di entrambe le parti in relazione a tali aspetti, RIAFFERMANDO l’intesa delle parti sul fatto che le condizioni specifiche di tale partecipazione, comprese le condizioni finanziarie stabilite di comune accordo, debbano garantire un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici del Regno Unito, RICONOSCENDO che, in linea con tale intesa, le parti hanno ritenuto opportuno adeguare il criterio di ripartizione per il programma Erasmus+ nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ai sensi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, RICONOSCENDO che la partecipazione del Regno Unito a qualsiasi programma che succeda al programma Erasmus+ nel prossimo quadro finanziario pluriennale debba avvenire a condizioni stabilite di comune accordo per riflettere un giusto equilibrio e sulla base dell’esperienza acquisita grazie alla partecipazione nel 2027, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo I è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2027. Fatto a …, … Per il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione I copresidenti ( 1 ) GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ALLEGATO Il protocollo I dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è così modificato: 1) l’articolo 1 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis)   Il Regno Unito partecipa e contribuisce a decorrere dal 1 o gennaio 2027 al programma dell’Unione istituito dal seguente atto di base: a) regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) (“programma Erasmus+”). ( *1 ) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 ( GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj ).»;" b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2)   Per quanto riguarda i programmi di cui al paragrafo 1, il presente protocollo non si applica alle procedure di aggiudicazione che danno esecuzione agli impegni di bilancio per il 2021, il 2022 e il 2023.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3)   Per quanto riguarda il programma Erasmus+di cui al paragrafo 1 bis, il presente protocollo non si applica alle procedure di aggiudicazione che danno esecuzione agli impegni di bilancio per il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026.» ; 2) l’articolo 2 è così modificato: a) il paragrafo 1 sostituito dal seguente: «1)   Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell’Unione, o a parti di essi, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo a decorrere dal 1 o gennaio 2024 per la durata rimanente del programma o dell’attività o, se inferiore, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis)   Il Regno Unito partecipa al programma Erasmus+ di cui all’articolo 1, paragrafo 1 bis, del presente protocollo a decorrere dal 1 o gennaio 2027 per la durata rimanente del programma o, se inferiore, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.» ; c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2)   Il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono ammissibili alle condizioni stabilite all’articolo 711 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell’Unione, che danno esecuzione agli impegni di bilancio dei programmi e delle attività, o di parti di essi, di cui all’articolo 1 del presente protocollo, entro i termini di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 1 bis del presente articolo. Per quanto riguarda i programmi e le attività dell’Unione, o parti di essi, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente protocollo, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono ammissibili ai finanziamenti dell’Unione nell’ambito delle procedure di attribuzione dell’Unione che danno esecuzione agli impegni di bilancio per il 2021, il 2022 e il 2023, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità di paesi non associati stabilite nell’atto di base o altre norme relative all’attuazione del programma o dell’attività dell’Unione. Per quanto riguarda il programma Erasmus+ di cui all’articolo 1, paragrafo 1 bis, del presente protocollo, il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono ammissibili ai finanziamenti dell’Unione nell’ambito delle procedure di attribuzione dell’Unione che danno esecuzione agli impegni di bilancio per il 2021, il 2022, il 2023, il 2024, il 2025 e il 2026, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità di paesi non associati stabilite nell’atto di base o altre norme relative all’attuazione di tale programma dell’Unione.» ; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ La partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ è subordinata alla notifica di un’autorità nazionale, alla designazione di un’agenzia nazionale e di un organismo di audit indipendente in conformità agli articoli 26, 27, 28 e 29 del regolamento (UE) 2021/817. La partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ è subordinata all’accettazione, o accettazione condizionata, da parte della Commissione europea, della valutazione di conformità ex ante fornitale dall’agenzia nazionale conformemente all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/817. Articolo 6 ter Condizioni finanziarie della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ 1)   In deroga all’articolo 714, paragrafo 7, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il criterio di ripartizione da applicare nell’anno 2027 per il calcolo del contributo operativo per la partecipazione al programma Erasmus+ di cui all’articolo 1, paragrafo 1 bis, del presente protocollo è pari al 70 % del criterio di ripartizione definito all’articolo 714, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. 2)   In relazione al programma Erasmus+ di cui all’articolo 1, paragrafo 1 bis, del presente protocollo, i riferimenti al “criterio di ripartizione dell’anno n” all’articolo 714, paragrafo 8, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sono intesi come “70 % del criterio di ripartizione dell’anno n”. Articolo 6 quater Riesame della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ 1)   Dieci mesi dopo l’inizio della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ di cui all’articolo 1, paragrafo 1 bis, del presente protocollo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione riesamina l’attuazione della partecipazione sulla base dei dati disponibili riguardanti la partecipazione di entità del Regno Unito ad azioni in regime di gestione indiretta e diretta del programma Erasmus+, e anche in quale misura i fondi sono stati stanziati con successo. 2)   Su richiesta di una delle parti, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione discute le modifiche o le proposte di modifiche che incidono sulle condizioni di partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ e, se necessario, può proporre misure appropriate nell’ambito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. 3)   Ciascuna parte raccoglie, conserva e fornisce all’altra parte le informazioni o i dati ragionevolmente necessari per svolgere detto riesame. Articolo 6 quinquies Cooperazione statistica Tutti i dati statistici sul Regno Unito ai fini della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+, in particolare quelli sulla popolazione del Regno Unito, sono forniti dall’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) a partire da quando i relativi scambi di dati statistici e informazioni correlate sono inclusi nell’ambito dell’accordo di cooperazione statistica tra l’autorità statistica del Regno Unito ed Eurostat, di cui all’articolo 730 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Fino all’applicazione di tali condizioni aggiornate, tutti i dati statistici sul Regno Unito ai fini della partecipazione del Regno Unito al programma Erasmus+ sono stabiliti in base ai dati forniti dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).» ; 4) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Reciprocità Ai fini del presente articolo per “entità dell’Unione” si intende qualsiasi tipo di soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto di altro tipo, che risiede o è stabilito nell’Unione. Le entità dell’Unione ammissibili possono partecipare ai programmi del Regno Unito equivalenti a quelli di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente protocollo in conformità del diritto e delle regolamentazioni del Regno Unito.». ( *1 ) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 ( GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj ).»;» ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/833/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La normativa disciplina la partecipazione di paesi terzi ai programmi dell'Unione europea, in particolare Erasmus+, stabilendo condizioni di ammissibilità, criteri di ripartizione finanziaria e obblighi di conformità amministrativa. Professionisti che operano nel settore dell'istruzione, della cooperazione internazionale e della gestione di fondi europei devono considerare le disposizioni su agenzia nazionale, valutazione ex ante, contributi operativi e reciprocità tra entità dell'Unione e del Regno Unito.

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