Decisione UE In vigore

Decisione UE 0832/2026

Decisione (UE) 2026/832 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozion

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure per la compilazione dell'elenco di esperti nel gruppo di risoluzione delle controversie tra UE e Regno Unito secondo l'accordo commerciale?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/832 stabilisce le modalità con cui l'Unione europea e il Regno Unito compilano un elenco di esperti indipendenti per il gruppo di risoluzione delle controversie previsto dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 2021. L'elenco deve contenere almeno 15 persone disposte e idonee, suddivise in tre sottoelenchi: uno con almeno 5 esperti proposti dall'UE, uno con almeno 5 esperti proposti dal Regno Unito, e uno con almeno 5 candidati a presidente del gruppo (cittadini di paesi terzi). Gli esperti devono possedere competenze specialistiche in diritto del lavoro, diritto ambientale, risoluzione delle controversie internazionali o altre materie coperte dall'accordo. Aspetto cruciale è l'indipendenza: gli esperti devono operare a titolo personale, non possono ricevere istruzioni da governi o organizzazioni, non possono essere funzionari dell'UE, degli Stati membri o del Regno Unito, e devono essere liberi da conflitti di interesse con le parti contraenti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/832 del Consiglio, del 30 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo EN: Council Decision (EU) 2026/832 of 30 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Specialised Committee on Level Playing Field for Open and Fair Competition and Sustainable Development established by the Trade and Cooperation Agreement between the Europe

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/832 10.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/832 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) A norma dell’articolo 409, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti su questioni che emergono nell’ambito dell’articolo 355, paragrafo 3, e della parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capi 6, 7 e 8, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (3) Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. (4) Il comitato commerciale specializzato dovrebbe provvedere affinché l’elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15. (5) Conformemente all’articolo 409, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito di accordi internazionali. (6) Inoltre gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell’Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (7) In base alle proposte dell’Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti. (8) È pertanto opportuno stabilire la posizione dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato nel progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), per quanto riguarda l’adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell’articolo 409 di tale accordo, figura nel progetto di decisione del comitato commerciale specializzato accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). PROGETTO DECISIONE N. …/2026 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA del … relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti istituito a norma dell’articolo 109 di tale accordo IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 409, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio ( 2 ) ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. (2) A norma dell’articolo 409, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile («comitato commerciale specializzato»), istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti su questioni che emergono nell’ambito dell’articolo 355, paragrafo 3, e della parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capi 6, 7 e 8, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. (3) Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti. (4) Il comitato commerciale specializzato dovrebbe provvedere affinché l’elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15. (5) Conformemente all’articolo 409, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili, ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell’ambito di accordi internazionali. (6) Inoltre gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell’Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito. (7) In base alle proposte dell’Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti di cui all’articolo 409 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra figura nell’allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione. Fatto a …, …. Per il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile I copresidenti ( 1 ) GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 2 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU UE L 149 del 30.4.2021, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/689/oj ). ALLEGATO a) Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell’Unione: Giovanna ADINOLFI Irina BUGA Maria GAVOUNELI Ursula KRIEBAUM Peter-Tobias STOLL Geert VAN CALSTER b) Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito: Juliet BLANCH Hugh CHEETHAM Kathleen CLAUSSEN Patrick PEARSALL Janet WHITTAKER c) Sottoelenco di persone che dovrebbero esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti: Ujal BHATIA Zachary DOUGLAS Eduardo MOTTA Penelope RIDINGS Thomas COTTIER Christine KADDOUS Anne TREBILCOCK ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/832/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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