Decisione UE In vigore

Decisione UE 0813/2026

Decisione (UE) 2026/813 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un accordo sulla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione e un accordo sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione

Pubblicato: 30/03/2026 In vigore dal: 30/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2026/813 e cosa autorizza il Consiglio dell'Unione europea?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/813 del 30 marzo 2026 autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati con il Regno Unito su due accordi paralleli e complementari. Il primo riguarda la partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione, permettendo al Regno Unito di accedere alle piattaforme di scambio dell'UE in tutti gli orizzonti temporali. Il secondo accordo stabilisce un meccanismo giuridicamente vincolante per un contributo finanziario del Regno Unito destinato alla riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell'Unione. Questa decisione nasce dall'esigenza di garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi reciproci, assicurando che il livello del contributo finanziario rispecchi il grado di partecipazione britannica al mercato interno dell'energia. I negoziati devono essere condotti in parallelo e simultaneamente, sotto la supervisione del Consiglio attraverso il gruppo "Regno Unito" che agisce come comitato speciale, garantendo così coerenza tra i due accordi e il rispetto delle direttive di negoziato stabilite.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/813 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un accordo sulla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione e un accordo sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione EN: Council Decision (EU) 2026/813 of 30 March 2026 authorising the opening of negotiations with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for an agreement on the participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the internal electricity market of the Union and an agreement on the financial contribution of the United Kingdom towards reducing economic, social and territorial disparities between the regions of the Union

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/813 7.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/813 DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2026 che autorizza l’avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un accordo sulla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione e un accordo sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, primo comma, e il titolo XVIII, parte terza, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e gli articoli 177 e 178, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, vista la raccomandazione della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( 1 ) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione e dalla Comunità europea dell’energia atomica il 30 dicembre 2020 ed è entrato in vigore il 1 o maggio 2021. Insieme all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( 2 ) («accordo di recesso»), rappresenta la pietra angolare delle relazioni bilaterali tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). (2) Il 31 dicembre 2020, quando è terminato il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il diritto dell’Unione ha cessato di applicarsi al Regno Unito ed è diventato applicabile il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord («Quadro di Windsor») ( 3 ) , che costituisce parte integrante dell’accordo di recesso. (3) Dal 1 o gennaio 2021 i mercati dell’energia elettrica dell’Unione, da un lato, e quello del Regno Unito, dall’altro, sono stati separati e pertanto sono state applicate normative e politiche distinte. Tuttavia, le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano i mercati all’ingrosso dell’energia elettrica, nonché, tra l’altro, determinate norme del pertinente diritto dell’Unione sull’ambiente e sugli aiuti di Stato, continuano ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, in conformità degli articoli 9 e 10 e degli allegati 4 e 5 del Quadro di Windsor, sulla base dell’assetto di governance generale dell’accordo di recesso e di quello specifico del Quadro di Windsor. (4) L’articolo 299 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede gli obiettivi della cooperazione in materia energetica che agevolano gli scambi e gli investimenti tra l’Unione e il Regno Unito nei settori dell’energia e delle materie prime e sostengono la sicurezza dell’approvvigionamento e la sostenibilità ambientale, in particolare contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici in questi settori. (5) Più specificamente l’articolo 311 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce principi di alto livello per l’uso efficiente degli interconnettori di energia elettrica e l’articolo 312 dello stesso stabilisce norme per le modalità di scambio dell’energia elettrica in tutti gli orizzonti temporali. Per l’allocazione della capacità e la gestione della congestione sul mercato del giorno prima, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione richiede la definizione di un regime conforme alla nozione del multi-region loose volume coupling , di cui all’allegato 29 del medesimo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tuttavia, tali modalità si sono rivelate più difficili da attuare di quanto previsto inizialmente. (6) In esito al vertice Regno Unito-Unione europea del 19 maggio 2025, la Commissione europea e il Regno Unito hanno fra l’altro concordato che una cooperazione stretta in materia di energia elettrica è nell’interesse sia dell’Unione che del Regno Unito e hanno convenuto di esaminare in dettaglio i parametri necessari per l’eventuale partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione, compresa la sua partecipazione alle piattaforme di scambio dell’Unione in tutti gli orizzonti temporali. Nel periodo intercorso da tale vertice, la Commissione europea e il Regno Unito hanno individuato i parametri di base necessari. (7) Per garantire l’equilibrio di diritti e obblighi tra l’Unione e il Regno Unito, i negoziati di un accordo sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione dovrebbero essere condotti in parallelo con la negoziazione di un accordo che istituisca un meccanismo giuridicamente vincolante riguardo a un adeguato contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione. Tale accordo dovrebbe garantire un contributo finanziario di un livello adeguato a rispecchiare il livello di partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’Unione. (8) È pertanto opportuno avviare negoziati al fine della conclusione e dell’applicazione simultanee di due accordi con il Regno Unito, uno sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione e uno sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione. È opportuno designare la Commissione negoziatore dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, con il Regno Unito per: a) un accordo sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’energia elettrica dell’Unione; e b) un accordo sul contributo finanziario del Regno Unito per la riduzione delle disparità economiche, sociali e territoriali tra le regioni dell’Unione. 2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum alla presente decisione, fatte salve le eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione. Articolo 2 La Commissione è designata negoziatore dell’Unione. Articolo 3 I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Regno Unito», che agisce in qualità di comitato speciale in conformità dell’articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Articolo 4 La Commissione è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj . ( 2 ) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign . ( 3 ) GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/813/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione 2026/813 è il riferimento normativo per chi segue le relazioni commerciali e energetiche tra UE e Regno Unito post-Brexit, affrontando questioni di mercato interno dell'energia elettrica, interconnessioni transfrontaliere e contributi finanziari comunitari. Esperti di diritto dell'energia, consulenti di relazioni internazionali e operatori del settore energetico consultano questa decisione per comprendere l'accesso ai mercati all'ingrosso, il coupling dei mercati, la governance dell'accordo di recesso e il Quadro di Windsor.

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