Decisione (PESC) 2026/777 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
Quali sono le modifiche apportate dalla Decisione (PESC) 2026/777 al mandato di EUNAVFOR ATALANTA?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2026/777 del Consiglio dell'Unione europea, adottata il 30 marzo 2026, modifica l'operazione militare EUNAVFOR ATALANTA che opera nell'Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso per la sicurezza marittima. La decisione introduce tre principali cambiamenti al mandato originario: innanzitutto, elimina il compito di monitoraggio del commercio illecito di carbone di legna, ritenuto non più prioritario nella valutazione strategica 2025. In secondo luogo, allinea il mandato di EUNAVFOR ATALANTA con quello di EUNAVFOR ASPIDES per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione relativi alle flotte ombra, migliorando così il coordinamento tra le due operazioni europee. Infine, aggiunge un nuovo compito non esecutivo: la raccolta e la condivisione di informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, operando nei limiti dei mezzi e delle capacità disponibili. Queste modifiche riflettono l'evoluzione delle minacce alla sicurezza marittima e la necessità di adattare le operazioni europee alle nuove priorità strategiche, mantenendo comunque i compiti tradizionali di contrasto al traffico di armi, alla pesca illegale e al traffico di stupefacenti.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2026/777 del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
EN: Council Decision (CFSP) 2026/777 of 30 March 2026 amending Joint Action 2008/851/CFSP on a European Union military operation to contribute to maritime security in the West Indian Ocean and in the Red Sea (EUNAVFOR ATALANTA)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/777
31.3.2026
DECISIONE (PESC) 2026/777 DEL CONSIGLIO
del 30 marzo 2026
che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC
(
1
)
che ha istituito l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA). Il 16 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/3186l
(
2
)
che ha modificato l’azione comune 2008/851/PESC e ha prorogato EUNAVFOR ATALANTA fino al 28 febbraio 2027.
(2)
Il 24 giugno 2025 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che il mandato di EUNAVFOR ATALANTA dovrebbe essere allineato con quello della operazione di sicurezza marittima dell’Unione europea volta a salvaguardare la libertà di navigazione in relazione alla crisi nel Mar Rosso (EUNAVFOR ASPIDES) per quanto riguarda il monitoraggio e la comunicazione relativi alle flotte ombra.
(3)
Nel contesto della revisione strategica 2026 di EUNAVFOR ASPIDES e della valutazione strategica 2025 di EUNAVFOR ATALANTA, il CPS ha raccomandato che sia interrotto il compito non esecutivo di monitorare il commercio illecito di carbone di legna.
(4)
Inoltre, il CPS ha raccomandato che EUNAVFOR ATALANTA, oltre ai suoi attuali compiti non esecutivi che garantiscono la conoscenza della situazione marittima, sia incaricata di raccogliere e condividere informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, nei limiti dei mezzi e delle capacità.
(5)
L’azione comune 2008/851/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’azione comune 2008/851/PESC, l’articolo 1 è così modificato:
1)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. EUNAVFOR ATALANTA monitora altresì, come compito secondario non esecutivo, il traffico di armi, la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988.»
;
2)
al paragrafo 7 è aggiunta la frase seguente:
«Inoltre, EUNAVFOR ATALANTA raccoglie e condivide informazioni sulle attività sospette relative alle infrastrutture critiche sottomarine, nei limiti dei mezzi e delle capacità.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. PANAYIOTOU
(
1
)
Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) (
GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/851/oj
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2024/3186 del Consiglio, del 16 dicembre 2024, che modifica l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso (EUNAVFOR ATALANTA) (
GU L, 2024/3186, 17.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3186/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/777/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione (PESC) 2026/777 riguarda operazioni militari dell'Unione europea, politica estera e di sicurezza comune (PESC), e mandati di operazioni navali internazionali. Professionisti del settore della difesa e della sicurezza marittima consultano questa normativa per comprendere le competenze di EUNAVFOR ATALANTA, il coordinamento tra operazioni europee, il monitoraggio di infrastrutture critiche sottomarine e gli obblighi relativi alla sicurezza marittima nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano.
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