Decisione UE In vigore

Decisione UE 0753/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/753 della Commissione, del 31 marzo 2026, che riconosce che la relazione presentata dalla Lettonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza in tale Stato membro

Pubblicato: 31/03/2026 In vigore dal: 31/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea utilizza per riconoscere l'accuratezza dei dati sulle emissioni di gas serra nella coltivazione di colza secondo la Direttiva (UE) 2018/2001?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/753 riconosce l'accuratezza dei dati presentati dalla Lettonia per misurare le emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate alla coltivazione di colza. Questa normativa si applica agli Stati membri che producono biocarburanti e bioliquidi e devono dimostrare una riduzione significativa delle emissioni rispetto ai combustibili fossili per poter conteggiare questi prodotti negli obiettivi europei di energia rinnovabile. La Lettonia ha presentato una relazione il 23 luglio 2025 contenente dati specifici per le regioni NUTS 2 del suo territorio, richiedendo il riconoscimento ufficiale dell'accuratezza di questi dati secondo l'articolo 31, paragrafo 4, della Direttiva 2018/2001. La Commissione ha valutato la relazione e ha confermato che i dati sono accurati, permettendo così alla Lettonia di utilizzare questi valori tipici (anziché i valori standard) nei calcoli delle emissioni di gas serra derivanti dalla coltivazione di colza. La decisione rimane valida fino al 21 aprile 2031, ma la Lettonia deve notificare tempestivamente eventuali variazioni dei dati che potrebbero incidere sull'accuratezza del riconoscimento.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/753 della Commissione, del 31 marzo 2026, che riconosce che la relazione presentata dalla Lettonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza in tale Stato membro EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/753 of 31 March 2026 recognising that the report submitted by Latvia under Article 31(2) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council contains accurate data for the purposes of measuring the greenhouse gas emissions associated with the cultivation of rapeseed in that Member State

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/753 1.4.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/753 DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2026 che riconosce che la relazione presentata dalla Lettonia a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza in tale Stato membro (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A questo proposito, l’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 disciplina le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro utilizzo. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. A determinate condizioni, anziché i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 23 luglio 2025 la Lettonia ha presentato alla Commissione la relazione definitiva contenente i dati per misurare le emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta in zone del suo territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. La Lettonia ha chiesto che sia riconosciuta l’accuratezza dei dati in conformità dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta nelle regioni NUTS 2 della Lettonia. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La relazione che la Lettonia ha presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 luglio 2025 contiene dati accurati per la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza tipicamente prodotta nelle regioni NUTS 2 della Lettonia. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La Lettonia notifica senza indugio alla Commissione eventuali variazioni dei dati contenuti nella relazione, quale presentata alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 luglio 2025, che potrebbero incidere sull’accuratezza dei dati e di conseguenza sulle basi della presente decisione. La Commissione valuta le variazioni notificate per stabilire se la relazione contenga ancora i dati accurati alla base del suo riconoscimento. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Essa cessa di applicarsi il 21 aprile 2031. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj . ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza nelle regioni NUTS 2 della Lettonia (tonnellate CO 2 eq/t di colza raccolta, materia secca) Regione NUTS 2 a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 N 2 O suolo Incorporate Uso di combustibili Semi Totale Dirette Indirette Fertilizzante Neutralizzazione Pesticida LV000 Lettonia 0,332 0,03 0,206 0,037 0,004 0,093 0,001 0,705 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/753/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili disciplina il calcolo delle emissioni di gas serra per biocarburanti e bioliquidi, prevedendo l'utilizzo di valori standard o valori tipici regionali (NUTS 2) previa approvazione della Commissione. Gli Stati membri e i paesi terzi possono presentare relazioni con dati specifici per ottenere il riconoscimento dell'accuratezza, fondamentale per la sostenibilità ambientale e il raggiungimento degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nel settore dei combustibili rinnovabili.

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