Decisione di esecuzione (UE) 2026/738 della Commissione, del 27 marzo 2026, che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403 e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 notificata con il numero C(2026) 2001
Cosa prevede la Decisione di esecuzione (UE) 2026/738 riguardo al granturco geneticamente modificato MON 87403?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/738 della Commissione europea, del 27 marzo 2026, revoca l'autorizzazione precedentemente concessa per l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87403. Questa decisione abroga la precedente autorizzazione del 2019 (Decisione UE 2019/1307) e si applica a livello dell'intera Unione europea. La revoca è stata richiesta dalla stessa società titolare dell'autorizzazione, Bayer CropScience LLC (precedentemente Bayer CropScience LP), che ha dichiarato di non aver mai coltivato questo granturco nei paesi dove sarebbe stato possibile e di non intendere commercializzare in futuro prodotti contenenti o derivati da questa varietà geneticamente modificata. La decisione riguarda sia gli alimenti e i mangimi che altri prodotti derivati da questo granturco, ad eccezione della coltivazione. Per le aziende operanti nel settore agroalimentare e della distribuzione, questa revoca significa che non è più consentito immettere sul mercato europeo alcun prodotto contenente o derivato da MON 87403, con effetto immediato dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/738 della Commissione, del 27 marzo 2026, che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403 e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 [notificata con il numero C(2026) 2001]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/738 of 27 March 2026 revoking the authorisation for the placing on the market of products containing, consisting of or produced from genetically modified maize MON 87403 and repealing Implementing Decision (EU) 2019/1307 (notified under document C(2026) 2001)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/738
31.3.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/738 DELLA COMMISSIONE
del 27 marzo 2026
che revoca l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403 e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1307
[notificata con il numero C(2026) 2001]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati
(
1
)
, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 della Commissione
(
2
)
ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403. L’autorizzazione riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87403 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
(2)
Con lettera del 18 giugno 2025 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, ha chiesto la revoca dell’autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON 87403. Il titolare dell’autorizzazione ha dichiarato che il granturco geneticamente modificato MON 87403 non è mai stato coltivato nei paesi in cui sarebbe stata possibile la coltivazione e che in futuro non intende pertanto commercializzare o introdurre prodotti che lo contengono o sono da esso costituiti o derivati.
(3)
Con lettera del 19 gennaio 2026 Bayer Agriculture BV, con sede in Belgio, ha informato la Commissione del fatto che Bayer CropScience LP aveva modificato la propria forma giuridica e cambiato il proprio nome in Bayer CropScience LLC a decorrere dal 1
o
gennaio 2026.
(4)
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 e revocare l’autorizzazione del granturco geneticamente modificato MON 87403.
(5)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87403 è revocata.
Articolo 2
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1307
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 è abrogata.
Articolo 3
Destinatario
Bayer CropScience LLC, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2026
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1829/oj
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1307 della Commissione, del 26 luglio 2019, che autorizza l’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 204 del 2.8.2019, pag. 81
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1307/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/738/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione UE 2026/738 riguarda la revoca di autorizzazioni per organismi geneticamente modificati (OGM) secondo il regolamento (CE) n. 1829/2003, disciplinando l'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono verificare la conformità dei loro prodotti alle autorizzazioni vigenti, poiché la revoca di un'autorizzazione comporta il divieto di commercializzazione e la necessità di ritirare dal mercato eventuali giacenze di prodotti contenenti MON 87403.
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