Decisione UE In vigore

Decisione UE 0733/2026

Decisione (UE) 2026/733 del Consiglio, del 19 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione

Pubblicato: 19/03/2026 In vigore dal: 19/03/2026 Documento ufficiale

Quale posizione deve adottare l'Unione europea alla quindicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici, e quali specie sono interessate dalle proposte di?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/733 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere alla quindicesima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a marzo 2026. La decisione riguarda le proposte di modifica degli allegati della convenzione, che sono documenti vincolanti per tutti gli Stati membri dell'UE una volta adottati. In pratica, l'UE si impegna a sostenere l'inclusione di numerose specie animali (mammiferi, uccelli e pesci) negli allegati I e II della convenzione, che prevedono diversi livelli di protezione e restrizioni commerciali. L'allegato I comprende specie minacciate di estinzione per le quali il commercio è vietato, mentre l'allegato II include specie che potrebbero diventare minacciate senza controlli commerciali. Un aspetto rilevante è che l'UE non sostiene la rimozione del Cervus elaphus yarkandensis dall'allegato I, poiché non sono soddisfatti i criteri scientifici previsti dalla convenzione, mantenendo così un livello di protezione più elevato per questa sottospecie.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/733 del Consiglio, del 19 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione EN: Council Decision (EU) 2026/733 of 19 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals as regards proposals from various parties to amend the Appendices to that Convention

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/733 1.4.2026 DECISIONE (UE) 2026/733 DEL CONSIGLIO del 19 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea alla quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica in riferimento alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 82/461/CEE del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione»), che è entrata in vigore il 1 o novembre 1983. (2) Conformemente all’articolo XI della convenzione, la conferenza delle parti della convenzione («conferenza delle parti») può adottare decisioni per modificare gli allegati della convenzione. (3) Nella sua quindicesima riunione, che si terrà a marzo 2026, la conferenza delle parti è chiamata ad adottare decisioni volte a modificare gli allegati della convenzione in base a proposte relative all’inclusione nell’allegato I della convenzione delle popolazioni dello Zimbabwe di Acinonyx jubatus, Hyaena hyaena, Pteronura brasiliensis, Pterodroma baraui, Pterodroma cervicalis occulta, Pterodroma hasitata, Pterodroma madeira, Pterodroma magentae, Pterodroma incerta, Pseudobulweria macgillivrayi, Pseudobulweria aterrima, Pseudobulweria becki, Numenius phaeopus hudsonicus, Limosa haemastica, Tringa flavipes, Alopias pelagicus, Alopias superciliosus, Alopias vulpinus, Sphyrna lewini e Sphyrna mokarran ; alla soppressione dall’allegato I della convenzione del Cervus elaphus yarkandensis (pur mantenendo Cervus elaphus yarkandensis nell’allegato II); e all’inclusione nell’allegato II della convenzione delle popolazioni dello Zimbabwe di Acinonyx jubatus , delle popolazioni dell’Australia e della Nuova Caledonia di Hyaena hyaena, Pteronura brasiliensis, Pterodroma leucoptera , Pterodroma brevipes, Pterodroma defilippiana, Pterodroma longirostris, Pterodroma cookii cookii, Pterodroma cookii orientalis, Pterodroma pycrofti, Pterodroma axillaris, Pterodroma neglecta juana, Pterodroma arminjoniana, Pterodroma alba, Pterodroma cervicalis cervicalis, Pterodroma externa, Pterodroma feae, Pterodroma deserta, Ardenna carneipes, Pseudobulweria rostrata, Bubo scandiacus, Sporophila iberaensis, Mustelus schmitti, Squatina guggenheim, Pseudoplatystoma corruscans . (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella conferenza delle parti, poiché le decisioni che modificano gli allegati della convenzione saranno vincolanti per l’Unione. (5) L’Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte di cui sopra, con l’eccezione della proposta relativa al Cervus elaphus yarkandensis , in quanto scientificamente fondate, coerentemente con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità dell’articolo 5 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e in linea con le decisioni adottate in sede di conferenza delle parti. (6) L’Unione non dovrebbe sostenere la proposta relativa al Cervus elaphus yarkandensis dato che non sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo III, paragrafo 3, della convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica («convenzione») è la seguente: a) sostenere l’inclusione delle specie e sottospecie seguenti nell’allegato I della convenzione: — popolazioni dello Zimbabwe di Acinonyx jubatus, — Hyaena hyaena, — Pteronura brasiliensis, — Pterodroma baraui, — Pterodroma cervicalis occulta, — Pterodroma hasitata, — Pterodroma madeira, — Pterodroma magentae, — Pterodroma incerta, — Pseudobulweria macgillivrayi, — Pseudobulweria aterrima, — Pseudobulweria becki, — Numenius phaeopus hudsonicus, — Limosa haemastica, — Tringa flavipes, — Alopias pelagicus, — Alopias superciliosus, — Alopias vulpinus, — Sphyrna lewini, — Sphyrna mokarran; b) non sostenere la soppressione dall’allegato I della convenzione del Cervus elaphus yarkandensis , dato che non sono soddisfatti i criteri stabiliti all’articolo III, paragrafo 3, della convenzione; c) sostenere l’inclusione delle specie seguenti nell’allegato II della convenzione: — popolazioni dello Zimbabwe di Acinonyx jubatus, — Hyaena hyaena, — Pteronura brasiliensis, — popolazioni dell’Australia e della Nuova Caledonia di Pterodroma leucoptera, — Pterodroma brevipes, — Pterodroma defilippiana, — Pterodroma longirostris, — Pterodroma cookii cookii, — Pterodroma cookii orientalis, — Pterodroma pycrofti, — Pterodroma axillaris, — Pterodroma neglecta juana, — Pterodroma arminjoniana, — Pterodroma alba, — Pterodroma cervicalis cervicalis, — Pterodroma externa, — Pterodroma feae, — Pterodroma deserta, — Ardenna carneipes, — Pseudobulweria rostrata, — Bubo scandiacus, — Sporophila iberaensis, — Mustelus schmitti, — Squatina guggenheim, — Pseudoplatystoma corruscans. Articolo 2 Alla luce dell’andamento della quindicesima riunione della conferenza delle parti o laddove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dopo l’adozione della presente decisione possano incidere sulla posizione di cui all’articolo 1, tale posizione può essere precisata in riunioni di coordinamento in loco, senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente M. RAOUNA ( 1 ) Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica ( GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/461/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/733/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0733/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2026/733 è il riferimento normativo per la posizione dell'UE su specie migratrici protette, allegati della convenzione CITES-correlata, e criteri di conservazione della biodiversità. Esperti di diritto ambientale e organizzazioni di conservazione la consultano per comprendere gli obblighi dell'Unione in materia di protezione della fauna selvatica, restrizioni commerciali internazionali e conformità agli impegni multilaterali sulla diversità biologica.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →