Decisione UE In vigore

Decisione UE 0732/2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/732 della Commissione, del 20 marzo 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Grecia notificata con il numero C(2026) 2029

Pubblicato: 20/03/2026 In vigore dal: 20/03/2026 Documento ufficiale

Quali misure di emergenza adotta l'UE per contenere l'afta epizootica in Grecia e quali restrizioni ai movimenti degli animali vengono imposte?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/732 della Commissione europea del 20 marzo 2026 stabilisce misure di emergenza provvisorie per contenere un focolaio di afta epizootica confermato nell'unità regionale di Lesvos in Grecia. La normativa si applica agli allevamenti che detengono animali appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea (bovini, suini, ovini, caprini e altri) e riguarda direttamente gli allevatori, i commercianti di bestiame e gli operatori del settore zootecnico greco e dell'UE. La decisione istituisce tre zone concentriche: una zona di protezione (raggio 3 km dal focolaio), una zona di sorveglianza (raggio 10 km) e un'ulteriore zona di restrizioni che comprende il resto dell'unità regionale di Lesvos. In queste zone si applicano misure di controllo della malattia secondo il regolamento delegato (UE) 2020/687, con divieto assoluto di movimentazione degli animali dall'ulteriore zona di restrizioni verso destinazioni esterne fino al 15 maggio 2026. Questo impedisce la diffusione del virus a livello subclinico attraverso animali infetti, proteggendo sia il territorio greco che gli altri Stati membri e i paesi terzi.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2026/732 della Commissione, del 20 marzo 2026, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2026) 2029] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2026/732 of 20 March 2026 concerning certain interim emergency measures relating to foot and mouth disease in Greece (notified under document C(2026) 2029)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/732 24.3.2026 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/732 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2026 relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Grecia [notificata con il numero C(2026) 2029] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, quali indicate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ( 2 ) . (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 3 ) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. (3) La Grecia ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione dell’afta epizootica sul suo territorio in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in stabilimenti che detengono animali delle specie elencate nell’unità regionale di Lesvos. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, la Grecia ha istituito zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nelle quali si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. (4) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, le zone soggette a restrizioni per l’afta epizootica in Grecia, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni. (5) Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni e la durata delle misure da applicare in tali zone, istituite conformemente agli allegati X e XI del regolamento delegato (UE) 2020/687, devono basarsi sulla situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale dell’afta epizootica nello Stato membro interessato, come pure sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. (6) Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica in Grecia e del rischio che l’infezione da virus dell’afta epizootica possa diffondersi tramite animali delle specie elencate infetti a livello subclinico, è necessario vietare i movimenti di tali animali da qualsiasi luogo ubicato all’interno dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso destinazioni situate al di fuori del perimetro esterno della zona soggetta a restrizioni fino a un termine stabilito. (7) Di conseguenza, le aree individuate come zone di protezione e di sorveglianza e come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Grecia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. (8) Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’afta epizootica e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Grecia ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri o paesi terzi, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Grecia istituisce zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, e un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell’allegato della presente decisione, le misure prescritte in tali zone conformemente a tale regolamento delegato. Tali zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendono almeno le aree elencate nell’allegato. Articolo 2 La Grecia provvede affinché siano vietati i movimenti di animali delle specie elencate per l’afta epizootica, di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui all’allegato della presente decisione verso una destinazione situata al di fuori del perimetro esterno di tale zona soggetta a restrizioni fino ai termini indicati in tale allegato. Articolo 3 La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026 Per la Commissione Olivér VÁRHELYI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate ( GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj ). ALLEGATO Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato Stato membro Numero di riferimento ADIS del focolaio Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Greece GR-FMD-2026-00001 Protection zone: Those parts of Greece, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 39.323973, Long. 26.273587. 15.5.2026 Surveillance zone: Those parts of Greece, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 39.323973, Long. 26.273587, excluding the areas contained in the protection zone. 15.5.2026 Ulteriore zona soggetta a restrizioni Stato membro Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1 Termine ultimo di applicazione Greece The remaining territory of the Lesvos regional unit. 15.5.2026 ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/732/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La decisione riguarda l'afta epizootica (FMD - Foot and Mouth Disease), una malattia di categoria A secondo il regolamento (UE) 2016/429 sulla sanità animale, e si basa sul regolamento delegato (UE) 2020/687 per le misure di prevenzione e controllo. Gli operatori del settore zootecnico devono conoscere le zone di protezione, sorveglianza e restrizioni, i divieti di movimentazione del bestiame, e la regionalizzazione del territorio per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità delle partite animali secondo la normativa comunitaria.

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