Decisione UE In vigore

Decisione UE 0730/2026

Decisione (UE) 2026/730 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente

Pubblicato: 17/03/2026 In vigore dal: 17/03/2026 Documento ufficiale

Quale posizione deve adottare l'Unione europea nella 237ª sessione del Consiglio ICAO riguardo agli emendamenti dell'Annesso 16 sulla tutela ambientale nell'aviazione civile internazionale?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/730 stabilisce la posizione ufficiale che l'Unione europea deve assumere presso l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) in merito a tre specifici emendamenti (3, 12 e 15) dell'Annesso 16 della Convenzione di Chicago. Questi emendamenti riguardano gli standard e le pratiche raccomandate (SARP) per la protezione dell'ambiente nel settore dell'aviazione civile internazionale. La decisione si applica a tutti gli Stati membri dell'UE, che sono contraenti della Convenzione di Chicago, e riguarda direttamente le normative europee sull'aviazione, in particolare il Regolamento (UE) 2018/1139 e il Regolamento (UE) 748/2012. In pratica, l'UE si impegna a sostenere pienamente gli emendamenti proposti nella loro interezza e, qualora adottati senza modifiche sostanziali, a non registrare disaccordo e a notificare la conformità all'ICAO. Nel caso in cui il diritto dell'Unione si discostasse dai nuovi SARP dopo la loro data di applicazione, la Commissione deve presentare al Consiglio un documento dettagliato almeno due mesi prima della scadenza per la notifica delle differenze, in modo che tutti gli Stati membri possano comunicare congiuntamente all'ICAO le eventuali divergenze.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/730 del Consiglio, del 17 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 237a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente EN: Council Decision (EU) 2026/730 of 17 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union at the 237th session of the Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) as regards amendments 3, 12 and 15 to Annex 16, Volume I-III, to the Convention on International Civil Aviation concerning Standards and Recommended Practices relating to environmental protection

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/730 24.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/730 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 237 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in merito agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell’ambiente IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Tale convenzione ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO). (2) Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO attualmente sono rappresentati sei Stati membri. (3) A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO può adottare standard e pratiche raccomandate (SARP) internazionali e designarli come allegati alla Convenzione di Chicago. (4) I SARP per la tutela dell’ambiente sono stati adottati dal Consiglio dell’ICAO come annesso 16 della convenzione di Chicago. (5) In occasione della sua 237 a sessione, il Consiglio dell’ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione di Chicago. (6) Poiché gli emendamenti proposti sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, segnatamente sul regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e sul regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ( 2 ) , è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dell’ICAO. (7) La posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere di sostegno alle proposte di emendamento 3, 12 e 15 dell’annesso 16 della convenzione di Chicago. (8) La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO. (9) Le proposte di emendamento 3, 12 e 15 dell’annesso 16 della convenzione di Chicago dovrebbero essere adottate da parte del Consiglio dell’ICAO, l’adozione di tali emendamenti deve essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO. In tale caso, la posizione da adottare a nome dell’Unione dopo l’adozione dovrebbe essere quella di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità agli emendamenti. Qualora il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici dovrebbero essere notificate all’ICAO. La posizione dell’Unione riguardo a tali differenze dovrebbe basarsi su un documento scritto presentato dalla Commissione al Consiglio per discussione e approvazione. Tale posizione dovrebbe essere espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, da tutti gli Stati membri dell’Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 237 a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale, o in eventuali sessioni successive, in relazione agli emendamenti 3, 12 e 15 dell’annesso 16, volumi I-III, della convenzione di Chicago è di sostegno agli emendamenti proposti nella loro interezza. 2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che tale Consiglio dell’ICAO adotti gli emendamenti proposti di cui al paragrafo 1 senza modifiche sostanziali, è di non registrare alcun disaccordo e di notificare la conformità con la misura adottata in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO. 3.   Nel caso in cui il diritto dell’Unione si discostasse dai SARP di nuova adozione successivamente alla loro data prevista per l’applicazione, eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici sono notificati all’ICAO conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago. In tal caso, al fine di stabilire la posizione dell’Unione relativamente a eventuali differenze tra il diritto dell’Unione e tali SARP specifici la Commissione presenta al Consiglio, per discussione e approvazione, a tempo debito e almeno due mesi prima dell’eventuale termine fissato dall’ICAO per la notifica delle differenze, un documento preparatorio che illustri in dettaglio le differenze che gli Stati membri devono notificare all’ICAO a nome dell’Unione. Articolo 2 Gli Stati membri che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Tutti gli Stati membri esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente A. VAFEADES ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ( GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e di protezione ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione ( GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/730/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 0730/2026 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Decisione 2026/730 è il riferimento normativo per chi opera nel settore dell'aviazione civile e della protezione ambientale, affrontando tematiche di armonizzazione internazionale degli standard ICAO, conformità normativa europea e notifica delle differenze secondo l'articolo 38 della Convenzione di Chicago. Esperti di diritto aeronautico, consulenti ambientali e autorità aeronautiche nazionali la consultano per allineare la legislazione nazionale agli standard internazionali e gestire le procedure di coordinamento tra diritto dell'UE e SARP dell'ICAO.

Normative correlate

Decisione UE 1967/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026,…
Decisione UE 1973/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026…
Decisione UE 1966/2026
Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posiz…
Decisione UE 1958/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, c…
Decisione UE 1956/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1956 della Commissione, del 20 agosto 2026, c…
Decisione UE 1955/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1955 della Commissione, del 19 agosto 2026, c…
Decisione UE 1949/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1949 della Commissione, del 13 agosto 2026, c…
Decisione UE 1943/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1943 della Commissione, del 10 agosto 2026, c…

Altre normative del 2026

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1967 della Commissione, del 3 settembre 2026, che modif… Decisione UE 1967 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1973 della Commissione, del 1o settembre 2026, relativa… Decisione UE 1973 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026, relativo … Regolamento UE 1963 Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… Legge 154 Decisione (UE) 2026/1966 del Consiglio, del 27 agosto 2026, relativa alla posizione da ad… Decisione UE 1966 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… Legge 153 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026, che modif… Regolamento UE 1961 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1958 della Commissione, del 21 agosto 2026, che modific… Decisione UE 1958

Altri Decisione UE

Decisione di esecuzione (UE) 2026/1945 della Commissione, del 10 agosto 2026, che modific… 1945/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1944 della Commissione, del 7 agosto 2026, che modifica… 1944/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1936 della Commissione, del 5 agosto 2026, che stabilis… 1936/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1937 della Commissione, del 5 agosto 2026, relativa ad … 1937/2026 Decisione di esecuzione (UE) 2026/1931 della Commissione, del 4 agosto 2026, che modifica… 1931/2026 Decisione (PESC) 2026/1896 del Consiglio, del 30 luglio 2026, che modifica la decisione (… 1896/2026
Vedi tutti i Decisione UE →