Decisione UE In vigore

Decisione UE 0681/2026

Decisione (UE) 2026/681 della Commissione, del 20 marzo 2026, che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti

Pubblicato: 20/03/2026 In vigore dal: 20/03/2026 Documento ufficiale

Quali compiti affida la Decisione UE 2026/681 all'OLAF in materia di contrasto alle spedizioni illegali di rifiuti?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/681 della Commissione europea del 20 marzo 2026 attribuisce all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) i poteri di esercitare ispezioni e azioni di coordinamento contro le spedizioni illegali di rifiuti previsti dal Regolamento UE 2024/1157. Questa competenza si applica specificamente ai casi di natura complessa che potrebbero causare gravi danni alla salute umana o all'ambiente, e che hanno una dimensione transfrontaliera coinvolgendo almeno due paesi. La decisione rappresenta un affidamento interno alla Commissione, riconoscendo che l'OLAF possiede le competenze tecniche necessarie per gestire queste investigazioni. In pratica, l'OLAF può ora condurre ispezioni, coordinare azioni e raccogliere informazioni direttamente dalle banche dati dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive, senza necessità di intermediari, per identificare e contrastare traffici illegali di rifiuti a livello europeo.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/681 della Commissione, del 20 marzo 2026, che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti EN: Commission Decision (EU) 2026/681 of 20 March 2026 entrusting the European Anti-Fraud Office (OLAF) with certain enforcement actions under Regulation (EU) 2024/1157 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/681 27.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/681 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2026 che affida all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) determinate azioni di contrasto a norma del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, considerando quanto segue: (1) Gli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) conferiscono alla Commissione il potere di svolgere ispezioni e azioni di coordinamento in merito alle spedizioni illegali che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. (2) Conformemente al considerando 63 del regolamento (UE) 2024/1157, la Commissione può prendere in considerazione la possibilità, nell’ambito della propria organizzazione interna, di affidare determinate azioni di contrasto previste da tale regolamento all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che possiede le competenze necessarie in materia. (3) L’esercizio dei poteri conferiti alla Commissione dagli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157 dovrebbe pertanto essere affidato all’OLAF nell’ambito delle mansioni di quest’ultimo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ( 2 ) . (4) Ai fini dell’esercizio dei poteri conferitigli dalla presente decisione, l’OLAF necessita dell’accesso alle informazioni pertinenti in possesso dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All’Ufficio europeo per la lotta antifrode («OLAF») sono affidati i poteri conferiti alla Commissione dagli articoli da 67 a 71 del regolamento (UE) 2024/1157, che sono esercitati dall’OLAF alle condizioni stabilite da dette disposizioni e dall’articolo 3 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom. Articolo 2 Nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157, quale previsto all’articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trasmettono senza indugio all’OLAF tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a un sospetto di una spedizione illegale di rifiuti rientrante nelle competenze dell’OLAF. I servizi e le agenzie esecutive di cui al primo comma trasmettono senza indugio all’OLAF, su richiesta di quest’ultimo o di propria iniziativa, tutte le informazioni, i documenti o i dati pertinenti relativi a possibili casi di spedizione illegale di rifiuti o ad azioni in corso intraprese dall’OLAF nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/1157. Articolo 3 Nell’esercizio dei poteri che gli sono conferiti a norma della presente decisione, l’OLAF ha il diritto di accedere direttamente a tutte le informazioni pertinenti contenute nelle banche dati dei servizi e delle agenzie esecutive di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in particolare al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1157. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 ( GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj ). ( 2 ) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/681/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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