Decisione UE In vigore

Decisione UE 0643/2026

Decisione (UE) 2026/643 del Consiglio, del 23 febbraio 2026, relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Pubblicato: 23/02/2026 In vigore dal: 23/02/2026 Documento ufficiale

Cosa prevede la Decisione UE 2026/643 riguardo al trasferimento dei dati PNR tra l'Unione europea e la Svizzera?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/643 del Consiglio autorizza la firma di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera per il trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR - Passenger Name Record) dei passeggeri aerei. L'accordo si applica specificamente ai trasferimenti di dati necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, rafforzando così la cooperazione in materia di sicurezza interna nello spazio Schengen.

La decisione riguarda principalmente i vettori aerei che operano nell'UE e le autorità competenti della Svizzera, nonché Europol ed Eurojust. In pratica, consente alle compagnie aeree di trasmettere i dati dei passeggeri alle autorità svizzere per finalità di sicurezza e contrasto della criminalità, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

L'accordo include garanzie adeguate per la protezione dei dati personali trasferiti, in conformità agli articoli 7 e 8 della Carta (diritto alla privacy e protezione dei dati). La decisione è entrata in vigore il 23 febbraio 2026 e prevede che il testo completo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione di conclusione definitiva.

Aspetto rilevante: l'Irlanda ha notificato la sua intenzione di partecipare all'accordo, mentre la Danimarca non vi partecipa in base ai protocolli speciali che la riguardano. Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il suo parere il 19 dicembre 2025.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/643 del Consiglio, del 23 febbraio 2026, relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi EN: Council Decision (EU) 2026/643 of 23 February 2026 on the signing of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on the transfer of Passenger Name Record (PNR) data for the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorist offences and serious crime

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/643 17.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/643 DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2026 relativa alla firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 4 marzo 2024 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Confederazione svizzera per un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione ( Passenger Name Record, PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 7 ottobre 2025. (2) L’accordo consente ai vettori aerei di trasferire i dati PNR dall’Unione alla Confederazione svizzera nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all’articolo 7 della Carta e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta. In particolare, l’accordo comprende garanzie adeguate con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti ai sensi dello stesso. (3) L’accordo promuove la cooperazione di polizia e giudiziaria tra le autorità competenti della Confederazione svizzera e quelle degli Stati membri, nonché Europol ed Eurojust, al fine di garantire efficacemente la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen. (4) In conformità dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con lettera del 9 febbraio 2026 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione. (5) In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (6) In conformità all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 19 dicembre 2025 ( 2 ) . (7) È pertanto opportuno firmare l’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione ( Passenger Name Record , PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, con riserva della sua conclusione ( 3 ) . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2026 Per il Consiglio Il presidente M. PANAYIOTOU ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ). ( 2 ) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. ( 3 ) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/643/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione UE 2026/643 è il riferimento normativo per il trasferimento dati PNR tra UE e Svizzera, disciplinando la cooperazione di polizia e giudiziaria, la protezione dei dati personali secondo GDPR e regolamento 2018/1725, e le garanzie sulla privacy nello spazio Schengen. Professionisti del diritto internazionale, esperti di data protection e consulenti in materia di sicurezza interna consultano questa decisione per comprendere gli obblighi delle compagnie aeree, i diritti dei passeggeri e le modalità di trasferimento dati verso paesi terzi.

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