Decisione UE In vigore

Decisione UE 0618/2026

Decisione (UE) 2026/618 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra

Pubblicato: 16/03/2026 In vigore dal: 16/03/2026 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi della Decisione UE 2026/618 e quali nuovi organismi istituisce nel rapporto tra l'Unione europea e l'Ucraina?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/618 del Consiglio, adottata il 16 marzo 2026, stabilisce la posizione dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina per l'istituzione di due nuovi organismi di cooperazione. Il primo è il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione, che funziona come piattaforma di dialogo politico strategico tra l'UE e l'Ucraina su riforme cruciali nel settore amministrativo, monitorando l'attuazione della tabella di marcia e favorendo l'allineamento alle norme e migliori pratiche europee. Il secondo è il comitato consultivo misto, composto da rappresentanti del Comitato europeo delle regioni e da autorità locali e regionali elette dell'Ucraina, con l'obiettivo di promuovere il dialogo diretto e la condivisione di best practice sulla governance territoriale.

La decisione si applica nel contesto dell'Accordo di associazione UE-Ucraina entrato in vigore il 1° settembre 2017 e riguarda principalmente le istituzioni pubbliche ucraine, le autorità locali e regionali, e gli organi dell'UE competenti in materia di riforme amministrative e governance territoriale. In pratica, il sottocomitato si riunisce annualmente per discutere progressi e sfide nella riforma della pubblica amministrazione, mentre il comitato consultivo misto opera di propria iniziativa per formulare raccomandazioni al Consiglio di associazione. Le spese organizzative sono suddivise tra il Comitato europeo delle regioni e il governo ucraino, garantendo una responsabilità condivisa nella gestione dei due organismi.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/618 del Consiglio, del 16 marzo 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina EN: Council Decision (EU) 2026/618 of 16 March 2026 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the EU-Ukraine Association Council established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards the establishment of the Public Administration Reform Sub-Comm

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/618 18.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/618 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, per quanto riguarda l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra ( 1 ) («accordo»), è entrato in vigore il 1 o settembre 2017. (2) Nel preambolo dell’accordo si afferma l’impegno delle parti a portare avanti le riforme e i processi di ravvicinamento in Ucraina, sulla base di valori comuni. (3) A norma dell’accordo, le parti devono avviare varie forme di dialogo e cooperazione, tra cui il dialogo politico in tutti i settori di reciproco interesse, il dialogo e la cooperazione in materia di riforme interne, la cooperazione in materia di gestione delle finanze pubbliche e la cooperazione nel campo della politica regionale. (4) A norma del loro obbligo di avviare il dialogo e la cooperazione, le parti desiderano istituire un sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell’accordo e approvare l’istituzione di un comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina. (5) L’accordo stabilisce che il Consiglio di associazione può decidere di istituire sottocomitati o organi speciali in settori specifici necessari per l’attuazione dell’accordo. (6) Il Consiglio di associazione deve decidere di istituire il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e deve approvare l’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Ucraina è di sostenere l’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina e si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj . PROGETTO DECISIONE N. …/2026 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA del … in merito all’istituzione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione a norma dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, e all’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA, visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra («accordo»), in particolare l’articolo 463, in combinato disposto con l’articolo 466, RICONOSCENDO che la riforma della pubblica amministrazione è fondamentale per la convergenza dell’Ucraina con l’UE e che il dialogo e la cooperazione tra le autorità locali dell’UE e dell’Ucraina contribuiscono pienamente allo sviluppo delle loro relazioni, RICORDANDO le conclusioni del Consiglio sull’allargamento del 17 dicembre 2024, in cui il Consiglio ha constatato che i progressi nei settori dello Stato di diritto e della riforma della giustizia e della pubblica amministrazione rimangono essenziali per rafforzare la resilienza dell’Ucraina, RICORDANDO che l’Ucraina ha completato il processo di screening, anche per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione, il 30 settembre 2025, RICONOSCENDO che l’istituzione di un sottocomitato annuale per la riforma della pubblica amministrazione rappresenta un importante passo avanti verso il rafforzamento delle relazioni tra l’UE e l’Ucraina e il consolidamento del loro dialogo politico in tale settore cruciale e che l’approvazione dell’istituzione del comitato consultivo misto tra il Comitato europeo delle regioni e le autorità locali e regionali elette dell’Ucraina («comitato consultivo misto») consoliderebbe il dialogo diretto tra loro, RILEVANDO che il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione fungerà da piattaforma per il dialogo politico strategico e agevolerà le discussioni e il coordinamento su riforme cruciali nel settore della pubblica amministrazione e che svolgerà un ruolo fondamentale nel monitoraggio dell’attuazione della tabella di marcia della riforma della pubblica amministrazione e nel fornire orientamenti per conseguire l’allineamento alle norme e alle migliori pratiche dell’UE; e che il comitato consultivo misto fungerebbe da piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche dell’UE concernenti la governance locale e regionale e le questioni legate all’attuazione dell’accordo di associazione a livello territoriale, fornendo dunque una forma coerente e stabile di cooperazione con le autorità locali e regionali dell’Ucraina e consentendo loro di svolgere un ruolo attivo codirigendo il comitato consultivo misto, elaborandone congiuntamente il programma e formulando raccomandazioni, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 463 dell’accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo. (2) A norma dell’articolo 466, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati od organi speciali in settori specifici ai fini dell’attuazione dell’accordo, e deve determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. (3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti in settori chiave nell’ambito di applicazione dell’accordo, è opportuno istituire il sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione e il comitato consultivo misto, DECIDE: Articolo 1 Sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione 1.   È istituito un sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione. 2.   Il regolamento interno del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione è disciplinato e applicato mutatis mutandis a norma dell’articolo 16 del regolamento interno del comitato di associazione di cui all’allegato II della decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014. 3.   L’ambito di applicazione del sottocomitato per la riforma della pubblica amministrazione può, previo accordo tra le parti, essere modificato. Articolo 2 Comitato consultivo misto 1.   È approvata l’istituzione del comitato consultivo, composto da un numero uguale di rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da rappresentanti eletti delle autorità locali e regionali dell’Ucraina, dall’altra. 2.   Il comitato consultivo misto svolge, di propria iniziativa, attività al fine di promuovere il dialogo e favorire la cooperazione tra le autorità locali e regionali. 3.   Il comitato consultivo misto adotta il proprio regolamento interno. 4.   Il comitato consultivo misto può formulare raccomandazioni per il Consiglio di associazione. 5.   Le spese legate alle riunioni del comitato consultivo misto, comprese quelle connesse alle disposizioni organizzative e alla partecipazione dei relativi delegati e personale di supporto, nonché le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del Comitato europeo delle regioni e del governo dell’Ucraina. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a …, … Per il Consiglio di associazione Il presidente ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/618/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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