Decisione UE In vigore

Decisione UE 0571/2026

Decisione (UE) 2026/571 del Consiglio, del 16 marzo 2026, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di commissione preparatoria e di prima Conferenza delle parti dell’accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Pubblicato: 16/03/2026 In vigore dal: 16/03/2026 Documento ufficiale

Qual è la posizione dell'Unione europea sulla conservazione della biodiversità marina nelle zone internazionali e come viene finanziata l'attuazione dell'accordo?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/571 stabilisce la posizione ufficiale dell'Unione europea in merito all'Accordo sulla biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale (acque internazionali oltre i 200 miglia nautiche). L'accordo, entrato in vigore il 17 gennaio 2026, richiede l'adozione di un regolamento interno e di norme finanziarie da parte della Conferenza delle parti. L'UE si impegna a sostenere un regolamento interno che garantisca il funzionamento efficiente, trasparente e corretto delle riunioni, assicurando la piena partecipazione dell'Unione come parte contraente. Per quanto riguarda il finanziamento, l'UE sostiene l'adozione di norme finanziarie e meccanismi che instaurino un processo equo e trasparente, dove ogni parte contribuisca in modo proporzionato alla propria capacità contributiva. Il meccanismo finanziario deve inoltre fornire assistenza agli Stati in via di sviluppo per l'attuazione dell'accordo. La decisione prevede una stretta cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri per veicolare una posizione comune durante i negoziati nella commissione preparatoria e nella prima Conferenza delle parti.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/571 del Consiglio, del 16 marzo 2026, sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di commissione preparatoria e di prima Conferenza delle parti dell’accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale EN: Council Decision (EU) 2026/571 of 16 March 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Preparatory Commission and at the first Conference of the Parties to the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/571 16.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/571 DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2026 sulla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di commissione preparatoria e di prima Conferenza delle parti dell’accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione 98/392/CE del Consiglio ( 1 ) , la Comunità europea ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 («UNCLOS») e l’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione. (2) Con decisione 2024/1830 del Consiglio ( 2 ) , l’Unione ha approvato l’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 17 gennaio 2026. (3) A norma dell’articolo 66 dell’accordo, quest’ultimo è sottoposto alla ratifica, all’approvazione o all’accettazione degli Stati e delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, come l’Unione. (4) La Conferenza delle parti dell’accordo («Conferenza delle parti») è stata istituita dall’articolo 47, paragrafo 1, dell’accordo. A norma dell’articolo 47, paragrafo 4, dell’accordo, in occasione della sua prima riunione la Conferenza delle parti adotta per consensus il suo regolamento interno («regolamento interno») e le norme finanziarie che disciplinano il suo finanziamento e quello del segretariato e degli organi ausiliari («norme finanziarie»). (5) Nella risoluzione 78/272 ( 3 ) adottata il 24 aprile 2024, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di istituire una commissione preparatoria («commissione preparatoria») incaricata di preparare l’entrata in vigore dell’accordo e la convocazione della prima riunione della Conferenza delle parti dell’accordo; alla conclusione di tale prima riunione la commissione preparatoria cesserà di esistere. (6) A norma del paragrafo 9 della risoluzione 78/272 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella riunione finale la commissione preparatoria dovrebbe adottare decisioni in merito alle raccomandazioni alla Conferenza delle parti sul regolamento interno e sulle norme finanziarie. (7) Sulla base delle raccomandazioni fatte, la commissione preparatoria preparerà le decisioni che saranno adottate dalla Conferenza delle parti e che produrranno effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto l’adozione del regolamento interno e delle norme finanziarie sarà giuridicamente vincolante per l’Unione. Le raccomandazioni della commissione preparatoria definiranno il contenuto e la portata delle eventuali decisioni future da prendere dalla Conferenza delle parti che avranno effetti giuridici. Poiché gli elementi sostanziali e specifici delle future decisioni della Conferenza delle parti saranno già determinati in una fase preliminare dalle raccomandazioni che saranno adottate nella riunione finale dalla commissione preparatoria, anche tali raccomandazioni dovrebbero essere oggetto della presente decisione. (8) Le decisioni da adottare rientreranno nei settori di competenza dell’Unione e in quelli di competenza degli Stati membri. Per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione, è pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione finale della commissione preparatoria e nella prima riunione della Conferenza delle parti per garantire l’attuazione efficace dell’accordo. L’Unione dovrebbe mostrarsi favorevole a un regolamento interno che garantisca il funzionamento e l’organizzazione efficienti, anche sotto il profilo dei costi, trasparenti e corretti delle riunioni della Conferenza delle parti e che consenta la piena partecipazione dell’Unione in qualità di parte conformemente all’accordo. (9) Affinché il funzionamento e l’attuazione dell’accordo siano finanziati correttamente, l’Unione dovrebbe appoggiare l’adozione di norme finanziarie e l’operatività di un meccanismo finanziario che instaurino un processo equo e trasparente, in grado di rispondere alle specificità di ciascuna parte dell’accordo, per garantire che ciascuna parte contribuisca alla sostenibilità finanziaria dell’accordo e alla sua attuazione in modo equo e coerente con la propria capacità contributiva. L’operatività del meccanismo finanziario istituito dall’accordo dovrebbe inoltre garantire la fornitura di assistenza agli Stati parte in via di sviluppo nei loro sforzi volti ad attuare l’accordo. (10) La presente decisione non può essere interpretata come modifica di qualsiasi genere delle rispettive competenze dell’Unione e dei suoi Stati membri. Non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente. Nel settore delle competenze concorrenti, gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nella misura in cui l’accordo non incide sulle norme comuni o ne modifica la portata, comprese le loro prevedibili prospettive di evoluzione. (11) Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra nella competenza dell’Unione e degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello esterno una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione finale della commissione preparatoria e nella prima riunione della Conferenza delle parti dell’accordo nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo») è la seguente: 1) l’Unione sostiene l’adozione di un regolamento interno che garantisca il funzionamento e l’organizzazione efficienti, anche sotto il profilo dei costi, trasparenti e corretti delle riunioni della Conferenza delle parti e che consenta la piena partecipazione dell’Unione in qualità di parte conformemente all’accordo; 2) l’Unione sostiene l’adozione di norme finanziarie e l’operatività di un meccanismo finanziario che instaurino un processo equo e trasparente, in grado di rispondere alle specificità di ciascuna parte dell’accordo, per garantire che ciascuna parte contribuisca alla sostenibilità finanziaria dell’accordo e alla sua attuazione in modo equo e coerente con la propria capacità contributiva, e che il meccanismo finanziario garantisca altresì la fornitura di assistenza agli Stati parte in via di sviluppo nei loro sforzi volti ad attuare l’accordo. Articolo 2 La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente durante la riunione finale della commissione preparatoria e nel periodo tra tale riunione e la prima riunione della Conferenza delle parti dell’accordo, al fine di veicolare a livello esterno una posizione comune dell’Unione e dei suoi Stati membri. La posizione dell’Unione è in linea con la posizione stabilita nella presente decisione e con i principi ad essa sottesi. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione ( GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/392/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2024/1830 del Consiglio, del 17 giugno 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ( GU L, 2024/1830, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1830/oj ). ( 3 ) Risoluzione 78/272 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottata il 24 aprile 2024, sull’accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/571/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La Decisione riguarda l'UNCLOS (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), la biodiversità marina in zone oltre la giurisdizione nazionale, e il finanziamento internazionale per la conservazione ambientale. Professionisti del diritto ambientale e delle relazioni internazionali consultano questo documento per comprendere gli obblighi dell'UE in materia di sostenibilità marina, i contributi finanziari richiesti agli Stati membri, e il coordinamento tra competenze europee e nazionali nella gestione delle risorse biologiche marine internazionali.

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