Decisione UE In vigore

Decisione UE 0564/2026

Decisione (UE) 2026/564 della Banca centrale europea, del 13 febbraio 2026, sulla delega del potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/5)

Pubblicato: 13/02/2026 In vigore dal: 13/02/2026 Documento ufficiale

Quali sono i criteri che la BCE utilizza per delegare il potere decisionale sui processi di fusione, scissione e acquisizione di partecipazioni rilevanti agli enti creditizi significativi?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2026/564 della BCE stabilisce un sistema di delega dei poteri decisionali ai capi di unità operative per l'approvazione di fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti che coinvolgono soggetti vigilati significativi. Questa delega si applica alle decisioni assunte nell'esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/36/UE come modificata dalla direttiva 2024/1619. La normativa riguarda direttamente le banche e gli enti creditizi significativi sottoposti al Meccanismo di vigilanza unico della BCE, nonché le autorità nazionali competenti che cooperano con la BCE. In pratica, le decisioni possono essere delegate se soddisfano criteri rigorosi relativi all'impatto sui fondi propri (i coefficienti di capitale non devono ridursi di oltre 100 punti base), alla liquidità (coefficienti di copertura della liquidità e finanziamento stabile devono rimanere superiori al 110%) e alla governance dell'ente risultante. Tuttavia, le decisioni negative, quelle particolarmente complesse o delicate (ad esempio quando coinvolgono enti già sottoposti a misure di intervento precoce), devono essere adottate con procedura di non obiezione dal Consiglio direttivo, garantendo così un controllo centrale su operazioni critiche per la stabilità finanziaria.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/564 della Banca centrale europea, del 13 febbraio 2026, sulla delega del potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/5) EN: Decision (EU) 2026/564 of the European Central Bank of 13 February 2026 on delegation of the power to adopt decisions regarding mergers, divisions and acquisitions of material holdings (ECB/2026/5)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/564 12.3.2026 DECISIONE (UE) 2026/564 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 13 febbraio 2026 sulla delega del potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti (BCE/2026/5) IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( 1 ) , e in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), nonché l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 1, vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) ( 2 ) , in particolare l’articolo 4, considerando quanto segue: (1) Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, per garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza, promuovere la stabilità finanziaria e garantire la parità di condizioni. (2) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1024/2013, al fine di assolvere i compiti attribuitile dall’articolo 4 di tale regolamento, la BCE ha tutti i poteri e gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 nonché tutti i poteri e gli obblighi che il pertinente diritto dell’Unione conferisce alle autorità competenti. (3) A seguito delle modifiche alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) introdotte dalla direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) con effetto dall’11 gennaio 2026, le autorità di vigilanza degli enti creditizi dispongono di tutti i poteri di vigilanza che consentono loro di trattare le operazioni rilevanti effettuabili dai soggetti vigilati. La BCE ha pertanto il potere di adottare decisioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti ai sensi della direttiva 2013/36/UE in caso di fusioni, scissioni o acquisizioni di partecipazioni rilevanti che coinvolgono soggetti vigilati significativi. Ciò si aggiunge ai poteri della BCE di adottare decisioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale. (4) L’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la BCE deve applicare tutto il pertinente diritto dell’Unione e, se tale diritto dell’Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. (5) Al fine di facilitare il processo decisionale è necessaria una decisione di delega riguardante l’adozione di decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un’istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali ( 5 ) . (6) È opportuno che la delega di poteri decisionali sia limitata e proporzionata e che l’ambito della delega sia chiaramente definito. (7) Nello stabilire i criteri per la delega delle decisioni adottate nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti ai sensi della direttiva 2013/36/UE in caso di fusioni, scissioni o acquisizioni di partecipazioni rilevanti che coinvolgono soggetti vigilati significativi, è opportuno che determinati criteri siano applicabili per un periodo di almeno tre anni dalla data effettiva dell’operazione in questione. Ciò è dovuto al fatto che i documenti presentati dal soggetto vigilato interessato in relazione alla valutazione dell’operazione in questione valgono per tale periodo di tempo. (8) La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) precisa la procedura da osservare per l’adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e i soggetti ai quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull’esercizio dei compiti di vigilanza della BCE e non pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre progetti di decisione completi al Consiglio direttivo. (9) Ove i criteri per l’adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, è opportuno che le decisioni siano adottate ai sensi della procedura di non obiezione di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013, ulteriormente precisata dall’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea ( 6 ) . Inoltre, è opportuno che la procedura di non obiezione sia utilizzata anche qualora i capi di unità operative nutrano preoccupazioni in merito al rispetto dei criteri di valutazione a causa della complessità della valutazione, della delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, o dell’interconnessione della decisione della BCE relativa alla fusione, alla scissione o all’acquisizione di una partecipazione rilevante con una o più altre decisioni che richiedono l’approvazione dell’autorità di vigilanza. (10) Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea ( 7 ) . In caso di riesame amministrativo, è opportuno che il Consiglio di vigilanza tenga conto del parere della commissione amministrativa del riesame e sottoponga un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l’adozione con procedura di non obiezione. (11) Poiché le modifiche apportate alla direttiva 2013/36/UE sono entrate in vigore a decorrere dall’11 gennaio 2026, è opportuno che le decisioni nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti a norma di tale direttiva possano essere delegate conformemente alla presente decisione il prima possibile dopo tale data, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «fusione», si intende un’operazione quale definita all’articolo 27 nonies , terzo comma, punto 1), della direttiva 2013/36/UE; 2) per «scissione», si intende un’operazione quale definita all’articolo 27 nonies , terzo comma, punto 2, della direttiva 2013/36/UE; 3) per «acquisizione di una partecipazione rilevante», si intende l’acquisizione di una partecipazione considerata rilevante ai sensi dell’articolo 27 bis , paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE; 4) per «soggetto vigilato significativo», si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ( 8 ) ; 5) «decisione delegata» ha lo stesso significato di cui all’articolo 3, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); 6) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2; 7) per «capo di unità operativa», si intende una persona della BCE alla quale è delegato il potere di adottare decisioni relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti; 8) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali le misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto; 9) per «decisione adottata nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto dell’Unione» si intende a) una decisione di vigilanza; b) l’approvazione di una valutazione positiva ove non sia necessaria una decisione di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione; c) un’istruzione formulata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 alle autorità nazionali competenti con cui la BCE ha stabilito una cooperazione stretta; 10) per «decisione negativa», si intende una decisione che non concede, integralmente o parzialmente, l’autorizzazione richiesta dal soggetto vigilato significativo. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni o obblighi è considerata una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) assicurino che il soggetto vigilato soddisfi i requisiti giuridici pertinenti di cui alle disposizioni di diritto dell’Unione applicabili, come recepite nel diritto nazionale, e siano state convenute per iscritto o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che l’ente deve soddisfare ai sensi delle disposizioni del diritto dell’Unione, come recepite nel diritto nazionale, o richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti; 11) per «decisione SREP» si intende la decisione adottata dalla BCE in base all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale annuale nell’accezione di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che impone requisiti prudenziali; 12) per «coefficiente di capitale primario di classe 1», «coefficiente di capitale di classe 1» e «coefficiente di capitale totale» si intendono, rispettivamente, coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1 e coefficiente di capitale totale di cui all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) ; 13) per «norme prudenziali e regolamentari equivalenti», si intendono i requisiti o le disposizioni prudenziali e regolamentari applicati da un paese o territorio terzo riconosciuti dalla Commissione europea come equivalenti a quelli applicati nell’Unione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, e all’articolo 114, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. Articolo 2 Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione precisa i criteri per la delega di poteri decisionali ai capi di unità operative per l’adozione di decisioni assunte nell’esercizio di poteri di vigilanza conferiti ai sensi del diritto dell’Unione relative a: a) fusioni che coinvolgano almeno un soggetto vigilato significativo; b) scissioni in cui il soggetto che effettua l’operazione è un soggetto vigilato significativo; e c) acquisizioni di partecipazioni rilevanti in enti creditizi o enti non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo. 2.   La delega di poteri decisionali non pregiudica lo svolgimento della valutazione prudenziale relativa a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti. Articolo 3 Delega di decisioni adottate nell’esercizio dei poteri di vigilanza ai sensi del diritto dell’Unione relative a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti 1.   Ai sensi dell’articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), con la presente decisione il Consiglio direttivo delega ai capi di unità operative, nominati dal Comitato esecutivo ai sensi dell’articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare decisioni assunte nell’esercizio dei poteri di vigilanza conferiti dal diritto dell’Unione in relazione a fusioni, scissioni e acquisizioni di partecipazioni rilevanti. 2.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante una decisione delegata se sono soddisfatti i pertinenti criteri per l’adozione di decisioni delegate di cui agli articoli 4, 5 e 6. 3.   Le decisioni di cui al paragrafo 1 non sono adottate mediante decisione delegata qualora la complessità della valutazione oppure la delicatezza della questione richieda che esse siano adottate con procedura di non obiezione. 4.   I capi di unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una decisione di cui al paragrafo 1 e che soddisfi i criteri per l’adozione di decisioni delegate stabiliti negli articoli da 4 a 6, qualora la valutazione prudenziale di tale decisione abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un’altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione. 5.   Le decisioni negative non possono essere adottate con decisione delegata. 6.   Qualora una decisione non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla procedura di non obiezione. Articolo 4 Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative a fusioni 1.   Le decisioni relative all’approvazione di fusioni che coinvolgono almeno un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l’impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia si applicano tutte le seguenti condizioni: i) per almeno tre anni dalla data effettiva della fusione, i fondi propri superano la somma: 1) dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) dei fondi propri da detenere in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 3) del requisito combinato di riserva di capitale come definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE; e 4) se del caso, degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all’ultima decisione SREP disponibile del soggetto vigilato acquirente; ii) l’impatto dell’eventuale riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; oppure, per almeno tre anni dalla data effettiva della fusione, l’aggregato dei requisiti e, se del caso, degli orientamenti di cui al punto i) è superato di almeno sette punti percentuali; b) l’impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione è limitato, ossia per almeno tre anni dalla data effettiva della fusione si applicano tutte le seguenti condizioni: i) il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile rimangono superiori al 110 % e sono superiori a eventuali requisiti di liquidità di cui all’ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati rispetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) a livello consolidato, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile non sono ridotti di oltre il 50 %; c) la struttura di governance del soggetto vigilato significativo risultante dalla fusione non solleva problematiche di vigilanza. 2.   La valutazione delle fusioni è effettuata in conformità all’articolo 27 undecies della direttiva 2013/36/UE come recepita nel diritto nazionale. Articolo 5 Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative a scissioni 1.   Le decisioni relative all’approvazione di scissioni nelle quali il soggetto che effettua l’operazione è un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l’impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo o dei soggetti vigilati significativi coinvolti nella scissione, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia si applicano tutte le seguenti condizioni: i) per almeno tre anni dalla data effettiva della scissione, i fondi propri superano la somma: 1) dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) dei fondi propri da detenere in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 3) del requisito combinato di riserva di capitale come definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE; e 4) se del caso, degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all’ultima decisione SREP disponibile; ii) l’impatto dell’eventuale riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; oppure, per almeno tre anni dalla data effettiva della scissione, l’aggregato dei requisiti e, se del caso, degli orientamenti di cui al punto i) è superato di almeno sette punti percentuali; b) l’impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato o dei soggetti vigilati coinvolti nella scissione è limitato, ossia per almeno tre anni dalla data effettiva della scissione si applicano tutte le seguenti condizioni: i) il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile rimangono superiori al 110 % e sono superiori a eventuali requisiti di liquidità di cui all’ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati rispetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) a livello consolidato, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile non sono ridotti di oltre il 50 %; c) la struttura di governance del soggetto vigilato o dei soggetti vigilati coinvolti nella scissione non solleva problematiche di vigilanza. 2.   La valutazione della scissione è effettuata conformemente all’articolo 27 undecies della direttiva 2013/36/UE come recepita nel diritto nazionale. Articolo 6 Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative ad acquisizioni di partecipazioni rilevanti 1.   Le decisioni relative all’approvazione di acquisizioni di partecipazioni rilevanti in enti creditizi o non creditizi da parte di un soggetto vigilato significativo sono assunte con decisione delegata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) l’impatto sui fondi propri del soggetto vigilato significativo acquirente, sia a livello consolidato che individuale, è limitato, ossia si applicano tutte le seguenti condizioni: i) per almeno tre anni dalla data effettiva dell’acquisizione della partecipazione rilevante, i fondi propri superano la somma: 1) dei requisiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) dei fondi propri da detenere in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013; 3) del requisito combinato di riserva di capitale come definito al l’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE; e 4) se del caso, degli orientamenti di capitale di secondo pilastro di cui all’ultima decisione SREP disponibile; ii) l’impatto dell’eventuale riduzione sul coefficiente di capitale primario di classe 1, sul coefficiente di capitale di classe 1 e sul coefficiente di capitale totale è inferiore a 100 punti base; o, per almeno tre anni dalla data effettiva dell’acquisizione della partecipazione rilevante, l’aggregato dei requisiti e, se del caso, degli orientamenti di cui al punto i) è superato di almeno sette punti percentuali; b) l’impatto sulla situazione di liquidità del soggetto vigilato significativo acquirente è limitato, ossia per almeno tre anni dalla data effettiva dell’acquisizione della partecipazione rilevante si applicano tutte le seguenti condizioni: i) il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile rimangono superiori al 110 % e sono superiori a eventuali requisiti di liquidità di cui all’ultima decisione SREP disponibile, qualora questi siano più elevati rispetto ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013; ii) a livello consolidato, il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile non sono ridotti di oltre il 50 %; c) il soggetto interessato è situato nell’Unione o nello Spazio economico europeo, o in un paese o territorio terzo con norme prudenziali e regolamentari equivalenti. 2.   La valutazione delle acquisizioni di partecipazioni rilevanti è effettuata in conformità all’articolo 27 ter della direttiva 2013/36/UE come recepita nel diritto nazionale. Articolo 7 Disposizione transitoria La presente decisione non si applica nei casi in cui la notifica di una delle operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sia stata trasmessa alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 febbraio 2026 La presidente della BCE Christine LAGARDE ( 1 ) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj . ( 2 ) GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 14 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/933/oj . ( 3 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance ( GU L 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj ). ( 5 ) Cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia, del 23 settembre 1986, AKZO Chemie / Commissione (causa 5/85, EU:C:1986:328, paragrafo 37) nonché la sentenza della Corte di giustizia, del 26 maggio 2005, Tralli / BCE (causa C-301/02 P, EU:C:2005:306, paragrafo 59). ( 6 ) Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, ( GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/257/oj ). ( 7 ) Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all’istituzione di una Commissione amministrativa del riesame e alle relative norme di funzionamento ( GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/360/oj ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) ( GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj ). ( 9 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ) ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/564/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La decisione riguarda la delega di poteri in materia di vigilanza prudenziale, coefficienti di capitale (CET1, Tier 1, Total Capital Ratio), requisiti di liquidità (LCR e NSFR), e operazioni straordinarie di enti creditizi significativi. Commercialisti e consulenti bancari la consultano per comprendere i criteri di approvazione delle M&A nel settore creditizio, i requisiti di governance post-operazione, e le procedure di notifica alla BCE secondo il Meccanismo di vigilanza unico.

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