Decisione (UE) 2026/454 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/006 BE/Audi
Qual è l'importo e le modalità di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori dell'Audi in Belgio?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (UE) 2026/454 autorizza la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per un importo di 7.527.625 EUR a favore dei lavoratori licenziati presso Audi Brussels SA e cinque suoi fornitori in Belgio. Il FEG è uno strumento dell'Unione europea che fornisce assistenza finanziaria ai lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di significativi eventi di ristrutturazione, con l'obiettivo di facilitare il loro reinserimento occupazionale dignitoso e sostenibile. La domanda è stata presentata dal Belgio il 18 settembre 2025 e ritenuta conforme alle condizioni previste dal regolamento (UE) 2021/691. I fondi sono stanziati nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026 e la decisione si applica a decorrere dal 17 febbraio 2026, con effetto immediato per ridurre i tempi di erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori interessati.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2026/454 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 2026, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/006 BE/Audi
EN: Decision (EU) 2026/454 of the European Parliament and of the Council of 17 February 2026 on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers following an application from Belgium – EGF/2025/006 BE/Audi
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/454
4.3.2026
DECISIONE (UE) 2026/454 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2026
relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dal Belgio - EGF/2025/006 BE/Audi
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma,
visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie
(
2
)
, in particolare il punto 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) mira a dimostrare solidarietà e promuovere un’occupazione dignitosa e sostenibile nell’Unione offrendo assistenza ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in caso di eventi di ristrutturazione significativi e sostenendoli affinché ritornino quanto prima a un’occupazione dignitosa e sostenibile.
(2)
Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto all’articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio
(
3
)
, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio
(
4
)
, e all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/691.
(3)
Il 18 settembre 2025 il Belgio ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691, in relazione a casi di espulsione dal lavoro nell’impresa Audi Brussels SA:n.V. e presso cinque dei suoi fornitori e produttori a valle in Belgio. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/691. Sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione nella proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di mobilitazione del FEG
(
5
)
, tale domanda è considerata conforme alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del FEG stabilite all’articolo 13 del regolamento (UE) 2021/691.
(4)
È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 7 527 625 EUR in relazione alla domanda presentata dal Belgio.
(5)
Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2026, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro è mobilitato per erogare l’importo di 7 527 625 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Essa si applica a decorrere dal 17 febbraio 2026.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2026.
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. KERAVNOS
(
1
)
GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj
.
(
2
)
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (
GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj
).
(
5
)
COM(2026) 2 final.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/454/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è lo strumento normativo di riferimento per le politiche di solidarietà dell'UE verso i lavoratori in esubero, disciplinato dal regolamento (UE) 2021/691. Consulenti del lavoro e responsabili HR devono conoscere le procedure di mobilitazione del FEG, i criteri di ammissibilità per gli eventi di ristrutturazione significativi e i limiti annuali di spesa (30 milioni EUR a prezzi 2018), nonché le modalità di presentazione delle domande da parte degli Stati membri per accedere ai contributi finanziari destinati alle misure di reinserimento occupazionale.
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