Decisione di esecuzione (UE) 2026/437 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativa alla messa a disposizione di Cipro dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
Quali sono le condizioni e l'importo dell'assistenza finanziaria che l'Unione europea mette a disposizione di Cipro attraverso lo strumento SAFE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE) 2026/437 del Consiglio autorizza la messa a disposizione di un prestito a favore di Cipro nell'ambito dello strumento SAFE (Strumento di Azione per la Sicurezza dell'Europa), uno strumento finanziario dell'UE dedicato al rafforzamento dell'industria europea della difesa. L'importo massimo del prestito è di 1.181.503.924 EUR, di cui 177.225.588,60 EUR erogati come prefinanziamento. La decisione si basa sulla richiesta presentata da Cipro il 28 novembre 2025, corredata di un piano di investimenti nel settore della difesa che è stato valutato dalla Commissione europea secondo i criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2025/1106. Le attività finanziate devono riguardare prodotti per la difesa e devono essere realizzate mediante appalti comuni o appalti unici, con l'obiettivo di accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa, migliorare la disponibilità di prodotti difensivi o garantire l'interoperabilità nell'Unione. La Commissione ha verificato che il piano rispetti tutte le condizioni normative, incluse quelle relative al rispetto della normativa sugli appalti pubblici e alla tutela degli interessi finanziari dell'UE, che saranno garantite attraverso un accordo di prestito specifico.
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Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2026/437 del Consiglio, dell'11 febbraio 2026, relativa alla messa a disposizione di Cipro dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
EN: Council Implementing Decision (EU) 2026/437 of 11 February 2026 on making the financial assistance under Regulation (EU) 2025/1106 available to Cyprus
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/437
5.3.2026
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/437 DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2026
relativa alla messa a disposizione di Cipro dell’assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa
(
1
)
, in particolare l’articolo 8,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La Commissione ha pubblicato un invito a manifestare interesse rivolto agli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa («strumento SAFE»), chiedendo loro di fornire un importo indicativo massimo e minimo dei prestiti. Al 29 agosto 2025 19 Stati membri avevano manifestato interesse a ottenere assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2025/1106.
(2)
Il 9 settembre 2025 la Commissione ha notificato agli Stati membri richiedenti la ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti per Stato membro.
(3)
Il 28 novembre 2025 Cipro ha presentato una richiesta di assistenza finanziaria («richiesta») a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2025/1106, corredata di un piano di investimenti nell’industria europea della difesa («piano»).
(4)
La Commissione ha valutato la richiesta alla luce delle condizioni applicabili stabilite nel regolamento (UE) 2025/1106.
(5)
Conformemente all’articolo 7 del regolamento (UE) 2025/1106, il piano era debitamente motivato e giustificato e comprendeva una descrizione dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa e, se del caso, una descrizione del coinvolgimento previsto dell’Ucraina nelle attività, nelle spese e nelle misure programmate, o delle azioni previste a beneficio dell’Ucraina.
(6)
La Commissione ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2025/1106 per l’utilizzo dello strumento SAFE. In particolare essa garantisce che le attività, le spese e le misure che riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa siano attuate mediante appalti comuni o appalti unici. Tali attività, spese e misure devono inoltre avere uno o più dei seguenti obiettivi: accelerare l’adeguamento dell’industria della difesa alle trasformazioni strutturali, migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o garantire l’interoperabilità e l’intercambiabilità in tutta l’Unione.
(7)
La Commissione ha inoltre constatato che la richiesta comprende una descrizione delle misure programmate per garantire il rispetto dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2025/1106 e delle norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento compresa l’indicazione delle modalità con cui garantire tale rispetto.
(8)
Di conseguenza, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha rilevato che la richiesta soddisfa le condizioni di tale regolamento, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16.
(9)
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/1106, la Commissione ha preso in considerazione le esigenze di finanziamento esistenti e previste di Cipro, nonché le richieste di assistenza finanziaria a norma di tale regolamento che altri Stati membri hanno già presentato o previsto di presentare, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.
(10)
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l’esito di eventuali procedure a norma del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e a norma del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio
(
3
)
.
(11)
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicate le pertinenti norme adottate in conformità dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare i regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509
(
4
)
e (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
.
(12)
In linea con l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/1106, l’accordo di prestito che deve essere stipulato con Cipro dovrebbe stabilire tutte le opportune misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si conferma che la Commissione ha valutato la richiesta di assistenza finanziaria a titolo dello strumento di azione per la sicurezza dell’Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell’industria europea della difesa presentata di Cipro il 28 novembre 2025 e ha constatato che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al regolamento (UE) 2025/1106, in particolare quelle di cui all’articolo 4, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 16, e che l’assistenza finanziaria è messa a disposizione di Cipro di conseguenza.
Articolo 2
1. L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 1 181 503 924 EUR.
2. La Commissione mette a disposizione di Cipro il sostegno sotto forma di prestito. Un importo di 177 225 588,60 EUR è messo a disposizione a titolo di prefinanziamento.
Articolo 3
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 4
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(
1
)
GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (
GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (
GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
(
5
)
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (
GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2092/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/437/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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