Decisione (PESC) 2026/421 del Consiglio, del 19 febbraio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2025/1577, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
Cosa prevede la Decisione (PESC) 2026/421 del Consiglio e quali sono le conseguenze pratiche dell'inserimento dell'IRGC nella lista delle entità terroristiche dell'UE?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione (PESC) 2026/421 del 19 febbraio 2026 modifica l'elenco delle persone, gruppi e entità designate come terroristiche secondo la Posizione Comune 2001/931/PESC dell'Unione Europea. In particolare, aggiunge il "Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche" (IRGC) alla sezione dei gruppi ed entità della lista aggiornata precedentemente adottata il 29 luglio 2025. Questa designazione comporta l'applicazione automatica delle misure specifiche previste dagli articoli 2 e 3 della Posizione Comune 2001/931/PESC, che includono il congelamento dei beni e il divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche. La decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, producendo effetti vincolanti su tutti gli Stati membri. Per le aziende e gli operatori economici, ciò significa l'obbligo di verificare la conformità alle sanzioni UE, bloccare transazioni e rapporti commerciali con l'entità designata, e segnalare eventuali violazioni alle autorità competenti.
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Riferimento normativo
Decisione (PESC) 2026/421 del Consiglio, del 19 febbraio 2026, che modifica la decisione (PESC) 2025/1577, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
EN: Council Decision (CFSP) 2026/421 of 19 February 2026 amending Decision (CFSP) 2025/1577 updating the list of persons, groups and entities covered by Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2026/421
19.2.2026
DECISIONE (PESC) 2026/421 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2026
che modifica la decisione (PESC) 2025/1577, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC
(
1
)
.
(2)
Il 29 luglio 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/1577
(
2
)
. Tale decisione stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano le misure di cui agli articoli 2 e 3 della posizione comune 2001/931/PESC.
(3)
Il Consiglio ha stabilito che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti di un’entità coinvolta in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale posizione comune e che è opportuno applicare a detta entità le misure di cui agli articoli 2 e 3 di tale posizione comune.
(4)
È opportuno modificare di conseguenza l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della decisione (PESC) 2025/1577,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione (PESC) 2025/1577 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2026
Per il Consiglio
Il presidente
M. RAOUNA
(
1
)
Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (
GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/compos/2001/931/oj
).
(
2
)
Decisione (PESC) 2025/1577 del Consiglio, del 29 luglio 2025, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2025/207 (
GU L, 2025/1577, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1577/oj
).
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione (PESC) 2025/1577 l’entità seguente è aggiunta nella sezione «II. Gruppi ed entità»:
«23.
“Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (
Islamic Revolution Guards Corps
– IRGC)”.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/421/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione PESC 2026/421 riguarda le sanzioni internazionali e il congelamento dei beni secondo la Posizione Comune 2001/931/PESC, applicabile a persone, gruppi e entità coinvolte in attività terroristiche. Aziende e intermediari finanziari devono verificare la conformità alle liste di designazione UE, implementare screening procedures e rispettare i divieti di transazioni con soggetti sanzionati, pena sanzioni amministrative e penali per violazione delle misure restrittive.
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